Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8831 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/04/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 18/04/2011), n.8831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 16, presso lo studio dell’avvocato CERUTTI GILBERTO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZANELLO ANDREA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CORRIDONI 23, presso lo studio dell’avvocato ANTONUCCI ENZO ANTONIO,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1801/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/07/2006 r.g.n. 3448/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato ZANELLO ANDREA;

udito l’Avvocato ANTONUCCI ENZO ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ritualmente notificato D.S. adiva il Tribunale di Roma, giudice del lavoro, esponendo, in punto di fatto, di aver svolto la propria attività lavorativa presso il ristorante “(OMISSIS)” dal (OMISSIS) alle dipendente di P.S. con mansioni di cameriere addetto al servizio ai tavoli ed alla riscossione dei conti da inquadrarsi nel 4^ livello del c.c.n.l. per dipendenti di pubblici esercizi e di aver diritto, in virtù di ciò, a differenze retributive per vari titoli, indicati nel conteggio allegato al ricorso; narrava di essere stato licenziato verbalmente dopo un periodo di assenza per malattia dal 10 al 28.6.2002 e di aver diritto al ripristino del rapporto, stante il licenziamento verbale, con tutte le retribuzioni maturate e maturande.

Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che, riconosciuti i diritti da lui vantati, il datore di lavoro venisse condannato a pagare in suo favore le somme indicate nel conteggio allegato al ricorso.

Il convenuto si costituiva tardivamente e contestava le avverse pretese affermando in particolare che il D. aveva lavorato presso il suo esercizio per due soli giorni dal 3.5.2002 e che poi non si era più ripresentato al lavoro senza fornire alcuna spiegazione.

Escusso un teste, la causa veniva decisa con sentenza n. 23079 del 2004 dal tribunale di Roma, che accoglieva la domanda.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto appello dal S. che lamentava che il primo giudice aveva attribuito un peso eccessivo alla tardiva costituzione del convenuto, dovuta al decesso del difensore al quale era stato inizialmente conferito il mandato. Il primo giudice aveva comunque mal valutato la prova in ordine alla ricorrenza dei presupposti costitutivi del diritto vantato, visto che il teste escusso nulla aveva riferito in ordine ai vari titoli dedotti (permessi, orario, straordinario) rendendo una deposizione alquanto generica;

L’appellato ha resistito chiedendo la reiezione del gravame. Con sentenza del 24 febbraio – 24 luglio 2006 la Corte d’appello di Roma accoglieva parzialmente l’appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata condannava P.S. a pagare in favore di D.S. la somma complessiva di Euro 1.605,75 oltre ad accessori di legge per differenze retributive. Respingeva ogni altra pretesa del D..

3. Con atto notificato in data 19.01.2007 il D. ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza con due motivi, illustrati anche con successiva memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 420 e 232 c.p.c. sostenendo che il giudice d’appello non avrebbe considerato adeguatamente la mancata risposta all’interrogatorio (libero e formale) del resistente e, più in generale, il complessivo comportamento della parte convenuta.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dell’impugnata sentenza (art. 360 c.p.c., n. 5) deducendo che il giudice d’appello, pur affermando da un lato che la mancata risposta all’interrogatorio formale non è circostanza priva di conseguenze, ha comunque immotivatamente ignorato tale mancata risposta, nonchè i risultati negativi dell’interrogatorio libero e, più in generale, il comportamento processuale della parte convenuta, omettendo così di valutarne il rilievo ai fini probatori;

2. Il ricorso – i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente – è infondato.

I giudici di merito – sia il primo giudice che la Corte d’appello – hanno tenuto conto della mancata risposta all’interrogatorio, ma non di meno hanno ritenuto carente, in parte, la prova. In particolare la Corte distrettuale ha osservato che l’unica deposizione testimoniale (quella di D.F.L.) non consentiva di ritenere pienamente raggiunta la prova in ordine a tutte le pretese del lavoratore che riguardavano, oltre alle differenze retributive derivanti dal periodo di rapporto dedotto (e dimostrato attraverso le coerenti dichiarazioni del teste) e agli istituti collaterali ad esso necessariamente conseguenti, nonchè al TFR ed al lavoro domenicale (sul quale il teste aveva positivamente riferito), anche l’indennità per festività e permessi non goduti e per festività soppresse, delle quali invece non era stata data alcuna dimostrazione.

Coerentemente la Corte d’appello ha quindi ritenuto che la somma riconosciuta dal primo giudice dovesse essere ridotta nulla risultando provato in ordine ai permessi non goduti nè alle festività lavorate.

Si tratta, all’evidenza, di apprezzamenti di fatto in riferimento ai quali le censure del ricorrente appaiono confinate al mero dissenso valutativo.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Sussistono giustificati motivi – in considerazione del complessivo esito della lite che vede la reciproca parziale soccombenza – per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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