Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8831 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. un., 14/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 14/04/2010), n.8831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.V., P.A., n.q. di eredi di C.

R., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO D’ITALIA 106,

presso lo studio degli avvocati IZZO CARLO, IZZO STEFANO, ANITA

GERARDI, che li rappresentano e difendono, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ENEA – ENTE NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E

L’AMBIENTE, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 875/2008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 16/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato Diana RANUCCI dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; assorbito il ricorso incidentale condizionato.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza del 3 maggio 2007 il Tribunale di Matera, in funzione di giudice del lavoro, respingeva la domanda proposta da A. e P.V., quali eredi di C.R., intesa al riconoscimento del diritto ad ottenere dall’Ente per le nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA) la riliquidazione del trattamento di previdenza integrativa in base alle modalità concordate all’inizio del rapporto di lavoro, cioè mediante accantonamenti annuali di somme pari al 20% della retribuzione – destinata ad alimentare una polizza assicurativa collettiva accesa dall’Ente presso l’Istituto Nazionale di Assicurazioni (INA) – che l’Ente, a seguito dell’entrata in vigore del contratto collettivo 31 dicembre 1982, aveva “congelato” nel valore maturato nell’ultimo mese di vigenza della disciplina precedente.

1.1. – In particolare, il Tribunale disattendeva la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’ENEA, ma riteneva infondata, nel merito, la pretesa dei ricorrenti osservando che il “congelamento” del trattamento integrativo di previdenza in forma assicurativa, così come operato dall’ENEA, era conforme alla disciplina dettata dall’art. 52 del contratto collettivo 31 dicembre 1982.

2. – Tale decisione veniva riformata dalla Corte d’appello di Potenza, che, con sentenza del 16 luglio 2008, in accoglimento dell’impugnazione incidentale dell’ENEA dichiarava la carenza di giurisdizione del giudice ordinario.

2.1. – La Corte d’appello rilevava che il trattamento integrativo in questione, se pure caratterizzato da una funzione latamente previdenziale, aveva la natura di una retribuzione differita, corrisposta con un meccanismo assicurativo in tutto simile a quello del trattamento di fine rapporto, consistente nel versamento periodico dall’ENEA all’INA di somme commisurate alla retribuzione annua, con l’obbligo dell’istituto assicuratore di corrispondere, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, una somma pari ai versamenti complessivi maggiorata di un determinato interesse;

pertanto, il comportamento asseritamente lesivo dell’Ente era venuto meno, in maniera definitiva, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, allorchè non era stato erogato il trattamento così come richiesto dal dipendente, sì che, essendo tale cessazione intervenuta in data anteriore al 30 giugno 1998, si configurava la giurisdizione del giudice amministrativo alla stregua della disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

3. – Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione A. e P.V., nella qualità di eredi di C. R., deducendo un unico motivo di impugnazione.

3.1. – L’ENEA resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato articolato in tre motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – In via preliminare, i due ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

1.1. – L’unico motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 70 del 1975, art. 14 e dell’art. 38 Cost..

Si sostiene che le prestazioni di previdenza integrativa previste dall’art. 7 cit. per i dipendenti dell’ENEA abbiano natura previdenziale, anche in ragione del principio costituzionale di libertà delle forme di previdenza, sì che la giurisdizione sia comunque devoluta al giudice ordinario a prescindere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

1.2. Con il proprio ricorso incidentale condizionato l’ENEA deduce di avere eccepito ritualmente la prescrizione del credito, riproponendo l’eccezione in appello, e si duole – con il primo motivo – che i giudici d’appello non abbiano pronunciato al riguardo e – con il secondo e terzo motivo – che nel dispositivo sia stata inserita la statuizione “ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa” che, se riferita anche all’eccezione di prescrizione, configurerebbe un vizio di omessa motivazione nonchè la violazione dell’art. 2948 c.c..

2. – Occorre premettere che l’ENEA, come risulta dalla sentenza impugnata, ha assolto all’onere di proporre appello in via incidentale avverso la statuizione di rigetto della eccezione di difetto di giurisdizione formulata in primo grado, sì da impedire la formazione del giudicato interno sulla relativa questione (cfr.

Cass., sez. un., 25246 del 2008).

2.1. – Il ricorso principale non è fondato.

Ai fini della giurisdizione non è sufficiente la natura latamente previdenziale della prestazione richiesta, ma occorre altresì che tale prestazione sia dovuta da un ente preposto alla previdenza obbligatoria nell’ambito di un rapporto (previdenziale, appunto) che trovi fonte esclusiva nella legge e abbia causa, soggetti e contenuto diversi rispetto al rapporto di lavoro, il quale a sua volta si ponga rispetto al rapporto previdenziale come mero presupposto di fatto e non come momento genetico del diritto alla prestazione; ove sussistano questi requisiti, vi è la giurisdizione del giudice ordinario anche quando il lavoratore sia un pubblico impiegato, salvo beninteso il caso di giurisdizione della Corte dei Conti. Ben diverso è il caso in esame in cui – come queste Sezioni unite hanno precisato in analoghe controversie – la prestazione di contenuto genericamente previdenziale sia dovuta al lavoratore come prestazione del datore di lavoro nell’ambito di una forma di previdenza interna a carattere aziendale, anche se il fondo all’uopo costituito sia alimentato dai contributi a carico anche dei lavoratori; ed infatti le somme in tal modo raccolte appartengono ai soggetti del rapporto di lavoro e costituiscono l’accantonamento di una parte della retribuzione a fini previdenziali (così realizzandosi, ma per il tramite della retribuzione, la funzione previdenziale di cui all’art. 38 Cost.), ed hanno perciò natura del tutto diversa da quella assunta dai contributi previdenziali obbligatori (cfr. Cass., sez. un., n. 21554 del 2009).

La stretta inerenza sostanziale al rapporto di impiego, tale che la contribuzione non è altro che una parte della prestazione retributiva, si riflette sulla determinazione della giurisdizione, nel senso che le relative controversie sono devolute al giudice del rapporto, e quindi al giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, ove si deducano situazioni giuridiche soggettive maturate anteriormente alla data del 30 giugno 1998 (cfr.

Cass., sez. un., n. 21554 del 2009, cit; id., n. 10464 del 2008; id., n. 23236 del 2005; id., n. 1252 del 2000); ipotesi che risulta verificata nella specie, essendosi accertato che la dipendente, dante causa degli odierni ricorrenti, era cessata dal servizio prima della predetta data.

3. – Il ricorso va conseguentemente rigettato rivelandosi corretta la declaratoria di carenza di giurisdizione adottata dal giudice d’appello, dovendosi conseguentemente dichiarare assorbito il ricorso incidentale condizionato.

4. – Le parti devono pertanto essere rimesse dinanzi al giudice amministrativo per lo svolgimento del giudizio di merito, verificandosi le conseguenze della translatio judidi per cui gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservano, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.

5. – La natura della controversia e l’oggetti va difficoltà della questione inducono alla compensazione delle spese di giudizio.

PQM

La Corte, a sezioni unite, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale, assorbito l’incidentale, e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; rimette le parti dinanzi al T.A.R. competente per territorio. Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

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