Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8831 del 13/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 13/05/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 13/05/2020), n.8831
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14529-2019 proposto da:
A.Q., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MASSIMO GOTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1851/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 25/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
Fatto
RILEVATO
Che:
A.Q., cittadino pakistano, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, in epigrafe indicata, che ha rigettato il gravame avverso la sentenza di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili: mirano ad una impropria rivisitazione di incensurabili apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, i quali hanno motivatamente escluso l’esistenza di danno grave in caso di rimpatrio, ai fini della protezione sussidiaria, e di profili di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria; inoltre il ricorso è anche privo di specificità nell’illustrazione dei fatti di causa e, in particolare, delle ragioni che avrebbero indotto il cittadino straniero a lasciare il suo paese per raggiungere l’Italia.
Il ricorso è inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a nonna dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020