Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8830 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30718-2018 proposto da:

FER PLAST SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO ORESTANO 21, presso

lo studio dell’avvocato FABIO PONTESILLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PIETRO DI SERIO;

– ricorrente –

contro

ARC REAL ESTATE SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, Piazza Cavour, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO FERRI;

– controricorrente –

nonchè

SA. ITALY s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, quale mandataria di FBS s.p.a., elettivamente domiciliata

presso l’indirizzo PEC del proprio avvocato

(patronigriffi.leonardo.avvocatibari.legalmail.it), rappresentata e

difesa dall’avv. Leonardo Patroni Griffi per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

nonchè

PRELIOS CREDIT SERVICING SPA, ALLIANZ SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 131/2018 della CORTE D’APPELLO SEZIONE

DISTACCATA di TARANTO, depositata il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Prelios Credit Servicing s.p.a., creditrice munita di titolo esecutivo della società Pal Fer s.n.c. di P.F. e F.G. s.n.c., pignorò i beni della debitrice.

Nel 2010 la società ARC Real Estate s.p.a., agendo quale mandataria della Prelios Credit Servicing, rinnovò la trascrizione del suddetto pignoramento.

Per effettuare tale rinnovazione, la ARC eseguì preliminarmente una consultazione dell’anagrafe tributaria, dalla quale rilevò una partita Iva che, come in seguito riterrà il giudice di merito, era stata assegnata per errore sia alla suddetta Pal Fer, sia ad una diversa società, la Fer Plast s.r.l..

Avvenne così che la rinnovazione della trascrizione del pignoramento avvenne al nome della Pal Fer, ma indicando la partita Iva della Fer Plast.

2. Nel 2012 la società Fer Plast chiese in via di urgenza al Tribunale di Taranto di ordinare ex art. 700 c.p.c., alla Prelios Credit Servicing ed alla sua mandataria di cancellare la suddetta trascrizione pregiudizievole in danno del ricorrente.

Ottenuto il provvedimento di urgenza, la Fer Plast introdusse il giudizio di merito, chiedendo la condanna sia della mandante Prelios Credit Servicing, sia della mandataria ARC Real Estate s.p.a. al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti, e consistiti nel pregiudizio all’immagine commerciale, e nella perduta possibilità di ottenere fideiussioni assicurative ed affidamenti bancari.

3. Con sentenza 18 aprile 2014, n. 1263, il Tribunale di Taranto rigettò la domanda.

La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.

Con sentenza 27 marzo 2018, n. 131, la Corte d’appello di Lecce, sezione di Taranto, rigettò il gravame.

Ritenne la Corte d’appello che nella condotta delle due società convenute non fosse ravvisabile alcuna colpa, dal momento che l’erronea assegnazione della medesima partita Iva sia alla società Pal Fer che alla società Fer Plast fu frutto di un errore dell’Agenzia del territorio.

Aggiunse la Corte d’appello che la società ARC Real Estate, avvedutasi dell’errore, si adoperò tempestivamente per rettificare la trascrizione del pignoramento, con una nota di rettifica dell'(OMISSIS).

Ritenne, infine, la Corte d’appello che la suddetta nota di rettifica era chiara ed inequivoca, e null’altro poteva esigersi dalle società convenute.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Fer Plast con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria. Hanno resistito con controricorso la ARC Real Estate e la società Sagrantino Italy s.p.a., dichiarando di resistere “quale mandataria della FBS s.p.a.”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del controricorso della società Sa., quale mandataria della FBS: nè l’una, nè l’altra di tali società, infatti, risultano essere state parti del giudizio di merito, nè il controricorso precisa a quale titolo la FBS dovrebbe reputarsi successore della Prelios Credit Servicing.

Aggiungasi che, mentre nell’epigrafe del controricorso si dichiara controricorrente la società Sa. Italy, quale mandataria della FBS, a pagina 5, 5p.4, del medesimo controricorso si legge: “con il presente atto resiste al ricorso la PRELIOS come in epigrafe rappresentata e difesa”.

2. Nei primi due motivi di ricorso la ricorrente rispettivamente lamenta:

-) che la Corte d’appello, malamente valutando le prove documentali, abbia erroneamente ritenuto che l’errore nella trascrizione della rinnovazione del pignoramento fu ingenerato dall’Agenzia del Territorio, per avere assegnato a due società diverse la medesima partita IVA;

-) che la Corte d’appello, malamente valutando le prove documentali, abbia erroneamente ritenuto avvenuta la rettifica della trascrizione in data (OMISSIS), mentre in realtà la rettifica avvenne solo due anni dopo, l'(OMISSIS);

-) che la Corte d’appello, malamente valutando le prove documentali, abbia erroneamente ritenuto che fosse stata la società ARC Real Estate a domandare la correzione della trascrizione ed a curarne l’esecuzione, attività in realtà svolte dalla odierna ricorrente, e solo all’esito di due diversi provvedimenti d’urgenza ad essa favorevoli.

2.1. Ambedue i motivi sono inammissibili, perchè censurano la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti.

Lo stabilire, infatti, se e da chi sia stata tenuta una condotta colposa; se e da chi sia stata rettificata la trascrizione; quando sia avvenuta la rettifica di una trascrizione, costituiscono altrettanti accertamenti di fatto, come tali riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità.

Nella giurisprudenza di questa Corte infatti è pacifico e consolidato il principio secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

3. Col terzo motivo la ricorrente prospetta, congiuntamente, sia il vizio di violazione di legge (assume violati l’art. 2043 c.c., e l’art. 96 c.p.c.), sia quello di omesso esame d’un fatto decisivo.

L’illustrazione del motivo è così concepita:

-) dapprima la ricorrente richiama una massima di questa Corte in materia di competenza funzionale, nella quale si stabilisce che la domanda di risarcimento del danno di cui all’art. 96 c.p.c., comma 2, che di norma è riservata alla competenza funzionale del giudice dinanzi al quale è stata proposta la domanda infondata, in taluni casi può essere proposta anche in via autonoma;

-) quindi la ricorrente ripercorre i fatti di causa (pagine 18-19);

-) infine (pagine 20-22) elenca i pregiudizi che assume avere subito in conseguenza della illegittima condotta ascritta alle società convenute.

3.1. Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità.

In primo luogo è inammissibile perchè non contiene nessuna vera e propria censura nei confronti della sentenza impugnata.

La sentenza impugnata, infatti, ha ritenuto che, dei tre elementi costitutivi del fatto illecito (colpa, nesso e danno) mancasse nel caso di specie l’elemento della colpa.

La ricorrente, lungi dall’investire questa affermazione, si limita a contrapporre alla valutazione della Corte d’appello l’apodittica affermazione secondo cui, avendo subito un danno, aveva diritto di essere risarcita.

3.2. In secondo luogo il motivo è inammissibile perchè censura una statuizione che nella sentenza impugnata non c’è.

La Corte d’appello, infatti, come già detto ha rigettato la domanda attorea sul presupposto che non sussistesse una condotta colposa da parte della ARC. La corte d’appello, pertanto, una volta esclusa la sussistenza della colpa non doveva, nè poteva, esaminare le questioni attinenti alla sussistenza del danno.

Pertanto il ricorso, nella parte in cui si dilunga ad illustrare quali e quanti danni la società ricorrente abbia subito in conseguenza della condotta della ARC sottopone a questa Corte una questione che è rimasta estranea al giudizio d’appello.

4. Col quarto motivo è censurata la regolazione delle spese.

Il motivo (che può essere compreso solo previa lettura della sentenza impugnata) censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato il motivo di gravame col quale la società appellante (odierna ricorrente) aveva impugnato la regolazione delle spese per come compiuta dal giudice di primo grado.

Deduce il ricorrente che su questo punto la sentenza d’appello ha ritenuto corretta la decisione con cui il Tribunale pose le spese di soccombenza “a carico del convenuto”, là dove il Tribunale aveva invece posto le spese di soccombenza a carico della parte attrice.

4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.

Esso, infatti, non contiene nessuna vera e propria censura avverso la sentenza d’appello, a parte l’irrilevante circostanza che, per mero ed evidente lapsus calami, quest’ultima abbia invertito la posizione delle parti, definendo “convenuto” il soggetto che in realtà aveva assunto la veste di attore primo grado.

Ma ove si consideri la motivazione nel suo complesso, e la si ponga in relazione al dispositivo, la decisione d’appello non potrebbe essere più chiara: la Corte d’appello ha ritenuto che correttamente il Tribunale avesse addossato le spese alla parte soccombente, dal momento che mancavano i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., per compensarle. Le poche righe in cui si compendia il quarto motivo di ricorso, per contro, non illustrano nè per quale ragione sarebbe erronea la regolazione delle spese del grado di appello, nè per quale ragione sarebbe erronea in iure la decisione con cui la Corte d’appello ha rigettato il motivo di gravame concernente la regolazione delle spese compiuta dal Tribunale.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto processuale del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, se dovuto, a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dichiara inammissibile il controricorso di Sa. Italy, nella qualità;

(-) condanna Fer Plast s.r.l. alla rifusione in favore di ARC Real Estate s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 5.800,00, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti processuali previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, se dovuto, da parte di Fer Plast s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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