Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8830 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 8830 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA
sul ricorso 23341-2009 proposto da:
DE NUNTIS DANIELA C.F.DNNDNL69T49A345F, IN PROPRIO E
QUALE PROCURATRICE GENERALE DELLE SORELLE LAURA,
PAOLA E CLAUDIA, elettivamente domiciliatch in ROMA,
via L. Luciani l, presso lo studio dell’Avv. CARLEO
ROBERTO che léx rappresenta e difende;

ricorrent.e-

Nonché da:
RIVERA FRANCESCO

RVRFNC44R13H501J,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso
MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato

Data pubblicazione: 30/04/2015

RICCARDO LOPARDI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 57/2009 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 02/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SCALISI;
udito l’Avvocato Claudio Verini con delega depositata
in udienza dell’Avv. Roberto Carleo difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
‘principale;
udito

l’Avv.

Lopardi

Riccardo

difensore

del

controricorrente e ricorrente incidentale che ha
chiesto l’accoglimento degli scritti depositati e il
rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’mprocedibilità, l’inammissibilità, in subordine, il
rigetto del ricorso principale, l’assorbimento del
ricorso incidentale condizionato.

udienza del 26/02/2015 dal Consigliere Dott. ANTONINO

_

_

Svolgimento del processo
Il Tribunale dell’Aquila con sentenza 484 del 2005 rigettava la domanda di
reintegrazione nel possesso avanzata

da Carpente Emilia dante causa delle

appellanti, nei confronti di Rivera Francesco in relazione al passaggio
pedonale e carrabile sui fondi individuati in catasto al foglio 70 partt. 268,

270 e 273 a vantaggio del proprio terreno, individuato al foglio 70 partt. 765 e
766 e parte della 764 compensando tra le parti le spese giudiziali.
Avverso questa sentenza proponeva appello De Nuntis: Laura, Claudia,
Daniela e Paola lamentando l’errato applicazione della legge da parte del
primo giudice in merito alla natura possessoria dell’azione intentata, rispetto
alla quale nessuna rilevanza poteva assumere il titolo giustificativo
dell’esercizio della servitù, lamentando, inoltre, l’errata valutazione delle
_
prove in merito all’epoca di realizzazione dello spoglio da farsi risalire alla
i

data del 18 dicembre 1991, mediante l’apposizione di un cancello

lungo il

passaggio di cui è causa, risultando del tutto occasionale quello verificatosi
nel marzo 1991 allorché il passaggio

era temporaneamente impedito dal

posizionamento di un’auto di traverso accompagnata da proteste verbali ,
negando, altresì, che il possesso fosse stato esercitato per mera tolleranza.
Pertanto, ed in conclusione, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado,
nonché la reintegra delle appellanti nel possesso della servitù di passaggio
sia in prossimità del fosso di San Giuliano, che della via Berardo da Padula.
Si costituiva in giudizio Riviera Francesco

deducendo l’infondatezza del

gravame e l’esatta e corretta motivazione della sentenza impugnata,

salvo
k

l’ingiusta compensazione delle spese di lite che avrebbero dovuto seguire la
_
soccombenza e svolgendo sul punto appello incidentale.
_
1

,
La Corte di appello dell’Aquila con sentenza n. 57 del 2009 rigettava l’appello
e condannava gli appellanti in solido al pagamento delle spese del doppio
grado di giudizio. Secondo la Corte aquilana, l’azione di reintegrazione nel
possesso della servitù di passaggio di cui si dice era stata proposta nel rispetto
del termine di un anno dall’avvenuto spoglio, considerato che lo spoglio era

riconducibile alla data del 18 dicembre 1991 e l’azione era stata proposta nel
novembre 1992. Nel merito, la Corte distrettuale ha rigettato l’azione
possessoria di spoglio per la ragione assorbente che l’esercizio del possesso
di cui si dice era basato su atti di mera tolleranza che non potevano servire di
fondamento all’acquisto del possesso stesso.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Laura, Daniela, Paola e

_

Claudia De Nuntis con ricorso affidato ad un motivo sia pure articolato.
_
Francesco Riviera ha resisto con controricorso proponendo, a
,

sua volta,

ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.
In prossimità dell’udienza pubblica entrambi le parti hanno depositato
memoria ex art. 378 cpc.
Motivi della decisione
In via preliminare va chiarito che il ricorso in esame, notificato il 19 ottobre
2009, è stato proposto entro il termine di decadenza di cui al secondo comma
dell’art. 325 cpc. Considerati i termini di sospensione di cui all’art. 5 del DI n.
39 del 2009 convertito dalla legge n. 77 del 2009, applicabile anche al caso in
esame, e ai termini di sospensione di cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969,
al tempo della prima sospensione dovuta ai fenomeni sismici, dalla notifica
della sentenza effettuata il 9 marzo 2009 erano trascorsi 27 giorni. Pertanto,

_
considerati i tempi di sospensione fino al 31 luglio 2009 e i termini di
_
2

1/(

sospensione feriale (dal primo agosto al 15 settembre) il termine ultimo per la
notifica del ricorso veniva a scadere il 18 ottobre 2009, che, essendo
domenica, andava prorogato al giorno successivo: lunedì 19 ottobre 2009.
A.= Ricorso principale
1.= Con l’unico motivo di ricorso Laura, Daniela, Paola e Claudia De Nuntis

lamentano:
1.1.= l’ omessa, insufficiente contraddittoria, illogica ed erronea motivazione
intorno ad un fatto decisivo per il giudizio (ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc)
1.2.= la violazione delle norme di cui agli artt. 99 e 112 cpc (ai sensi dell’ari
360n. 3 cpc):
1.3.= la violazione del principio devolutivo dell’appello e quindi delle norme
di cui agli artt. 112 e 343 cpc.,
_
1.4.= l’ omessa, insufficiente contraddittoria, illogica ed erronea valutazione

degli elementi probatori acquisti nel giudizio (ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc) .
1.5,= la violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 1114 cc. (ai
sensi dell’art. 360 n. 3 cpc).
1.6 la violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 2697 cc. (ai
sensi dell’art. 360 n. 3 cpc).
Secondo i ricorrenti:
a) la Corte dell’Aquila non avrebbe fornito, neppure attraverso qualche forma
di relatio, nessun elemento a sostegno dell’assunto “è facile spiegare che il
passaggio acquistato per contratto dal De Nuntis niente ha a che vedere con
quello reclamato nel presente giudizio”. E, tale assunto
e videntemente

decisivo

nella

costruzione

della

decisione,

risultava
giacché,

_

k
chiaramente, è stato posto a fondamento logico giuridico della sentenza tanto

_
3

più che, da ciò, la Corte avrebbe tratto il convincimento della transitorietà e
della tolleranza del passaggio, collegandolo alla consapevolezza della
ricorrente di dover realizzare un proprio ingresso principale per accedere al
fondo acquistato. b) la Corte distrettuale avrebbe posto a fondamento della
decisione un elemento di fatto, cioè, che la servitù dedotta in giudizio fosse

diversa dalla servitù di passaggio concessa dal Rivera al sig. De Nuntis con
l’atto notarile del 15 dicembre 1980, che non risulterebbe ritualmente dedotto
dalle parti o al limite tardivamente dedotto. Il potere del giudice di assumere
a fondamento della decisione una circostanza di fatto ricavabile da un
documento acquisito agli atti del giudizio deve essere, comunque, coordinato
con il principio della domanda, sancito dall’art. 99 e 112 cc.,

_

pronuncia del giudice dovrebbe essere circoscritta

sicché la

alle ragioni di difesa

_ .
rappresentanti nel caso di specie

un’eccezione di natura sostanziale non

rilevabile di ufficio. Pertanto, dica l’Ecc.ma Corte se possa il Giudice porre a
fondamento della propria decisione una circostanza di fatto non dedotta dalle
parti o, comunque, non tempestivamente dedotta.
c) E, comunque, eccepiscono ancora i ricorrenti, qualora dovesse ritenersi
tempestivamente dedotta la circostanza di fatto posta a fondamento della
decisione della Corte, tuttavia, posto che la sussistenza di detta circostanza
non era stata presa in considerazione dal Tribunale non poteva essere
considerata dalla Corte di appello perché non risulterebbe dedotta nella forma
dell’appello incidentale

condizionato. Pertanto, dica l’Ecc.ma Corte di

Cassazione se sia possibile porre a fondamento di una sentenza di appello una
circostanza
nz di fatto non sottoposta al giudizio del giudice di appello nella
.

k
forma dell’appello incidentale condizionato nei confronti della sentenza di
4

primo grado che nulla avesse detto in merito a detta circostanza.
d) la Corte di appello avrebbe commesso un evidente errore di giudizio,
affermando che la servitù di passaggio costituita attraverso il rogito del Notaio
Fanti

sarebbe altra rispetto alla servitù oggetto del giudizio

possessorio

perché alcuni elementi evidenziati dagli stessi resistenti consentirebbero di

ritenere che la conclusione cui è pervenuta la Corte distrettuale non sarebbe
pienamente desumibile dal contratto di compravendita di cui si dice.
e) La Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto , sempre secondo i
ricorrenti, che il prolungato periodo di tempo del passaggio sulle porzioni di
terreno interessate escludeva fosse basata su atti di mera tolleranza. Piuttosto,
gli atti di mera tolleranza che secondo l’art. 1144 cc. non possono servire di
fondamento all’acquisto del possesso sono quelli che implicando un elemento
. .
di transitorietà e saltuarietà comportando un godimento di modesta portata

incidente molto debolmente sull’esercizio

da parte dell’effettivo titolare o

possessore traggono la loro origine da rapporti di familiarità o di particolare
amicizia i quali mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio
conducono per converso ad escludere nella valutazione a posteriore la
presenza di una pretesa possessoria

sottostante al godimento derivatone.

Pertanto, dica la Suprema Corte se possa il Giudice ritenere frutto dell’altrui
tolleranza il possesso di una servitù di passaggio esercitata in modo non
saltuario

né transitorio né comportante un godimento di modesta portata

incidente molto debolmente sull’esercizio del diritto da parte dell’effettivo
titolare o possessore, né originato da rapporto di familiarità o di particolare
nz di una differente
amicizia tra le parti e ciò solo sulla base dell’esistenza
.

/..?

5

_
servitù contrattualmente prevista che avrebbe potuto essere altrimenti

esercitata.
f) Ed, infine, secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente,
rilevato la ricorrenza della presunta tolleranza con attività autonoma posta in
essere dalla Corte senza specifica allegazione, posto che la ritenuta differenza

tra servitù esercitata e quella esercitabile su cui la Corte avrebbe fondato la
presunta tolleranza non troverebbe fondamento in un’allegazione difensiva
del resistente.
Pertanto, dica la Corte di Cassazione se in relazione alle norme che
presiedono alla ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cc.,
possa il Giudice assumere a fondamento

della propria decisione una

circostanza di fatto che la parte che ne avrebbe avuto interesse ha omesso di
dedurre e provare.

1.1.= Il motivo sia pure nella sua complessa articolazione è infondato, in parte
perché si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione degli
elementi di fatto acquisiti in giudizio non proponibile nel giudizio di
legittimità se, la valutazione effettuata dalla Corte di appello, come nel caso in

_

esame, non presenta vizi di contraddittorietà o di illogicità, ed, in parte, perché
non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
1.1.a) Come pure è evidenziato nel ricorso in esame (pag. 2), nella parte
dell’esposizione del fatto, Francesco Rivera, costituendosi in giudizio
sosteneva, che, contrariamente, a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il sig.
Giuseppe De Nuntis, il quale già disponeva del passaggio insistente sulla
Al
particella n. 268, avendo in animo di realizzare la costruzione di due ville,
sulla proprietà, aveva chiesto ai coniugi Rivera e Di Bonaventura, di poter
6

transitare sulle particelle nn. 270 e 273. Sicché la questione relativa
all’esistenza di una servitù di passaggio diversa da quella dedotta in giudizio
risultava prospettata dallo stesso Rivera con l’atto di costituzione e di risposta.
Pertanto, la Corte di appello si è limitata a dare riscontro positivo

compravendita che era acquisito in giudizio se è vero che risultava (come
indicano gli stessi ricorrenti) allegato al fascicolo di primo grado come
allegato n. 7. Ciò, giustifica, pienamente, l’affermazione della Corte di
appello, secondo la quale “è facile spiegare che il passaggio acquistato per
contratto dal De Nuntis niente ha a che vedere con quello reclamato nel
presente giudizio”, posto che quell’affermazione, integra gli estremi di una
conferma dell’affermazione difensiva del Riviera contenuto nell”atto di
citazione e di risposta.
1.1.b) La Corte distrettuale non ha, neppure, mancato di evidenziare che
dall’esame del contratto di compravendita del 15 dicembre 1980, dal quale
risultava che il De Nuntis, oltre alle porzioni di fondo acquistava, altresì, per
accedervi una servitù attiva di passaggio a carico della striscia di terreno
destinata a strada carrabile di proprietà del Duca Francesco Rivera (…) aventi
inizio (…), il passaggio acquistato per contratto nulla aveva a che vedere con
il passaggio dedotto in giudizio. Una valutazione, questa, che ricollegata ad
una specifica sovrapposizione tra la domanda giudiziale e il diritto di servitù
di passaggio indicato dal contratto di compravendita del 15 dicembre 1980
non necessitava di ulteriori specificazioni. Piuttosto, a fronte della valutazione
della Corte distrettuale, le parti, contrappongono le proprie ma della maggiore
_
o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del
_

7

all’affermazione di cui si dice trovando conferma nel contratto di

.

merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, né può il
ricorrente pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle
accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non
collima con le loro aspettative e confutazioni.
1.1.c) Come è affermazione ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte

(ex multis Cass. n. 24021 del 26/11/2010) la parte pienamente vittoriosa nel
merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l’onere di
proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello
incidentale per richiamare in discussione “le eccezioni non accolte nella
sentenza di primo grado”, da intendersi come quelle che risultino superate o
non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora
l’eccezione mirava a paralizzare una domanda, comunque, respinta per altre
. ,
ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle nel giudizio di appello in modo tale
_

da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la
presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi
dell’art. 346 cod. proc. civ. Pertanto, le eccezioni dedotte con riferimento al
contratto di acquisto della servitù menzionata dalla Corte distrettuale e non

menzionate nella sentenza pronunciata dal Tribunale de L’Aquila potevano
considerarsi riproposte in sede di appello, giusto quel richiamo, che
riferiscono le stesse ricorrenti, effettuato nella comparsa di costituzione e di
risposta dall’appellato (Riviera) senza la necessità di proporre appello
incidentale.
1.1.d) La sentenza impugnata non merita, neppure, censure in ordine
all’affermazione secondo la quale il passaggio sul fondo oggetto della

.

()/(

controversia fosse basato su atti di mera tolleranza.
8

_
Come ha avuto modo di affermare questa Corte in altra occasione (Cass. N.

15739 del 2004),

gli atti di tolleranza, che secondo l’art. 1144 c.c., non

possono servire di fondamento all’acquisto del possesso, sono quelli che,
implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un
godimento di modesta portata, e soprattutto traggono la loro origine da

rapporti di amicizia o familiarità, o da rapporti di buon vicinato- come nella
specie -, i quali mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio,
conducono per converso ad escludere nella valutazione a posteriori la
presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone.
Pertanto e, a guardar bene, facendo proprio l’orientamento appena indicato,
possiamo ritenere che le coordinate essenziali che identificano una situazione
di tolleranza sono essenzialmente due: il primo è rappresentato dall’esistenza
di un rapporto qualificato tra i soggetti interessati (tra chi agisce e chi tollera
,

l’azione dell’altro): un rapporto di famiglia, di amicizia, di vicinato, di
opportunità, l’altro è invece rappresentato dalla transitorietà e saltuarietà della
situazione tollerata.
Ora, la sentenza impugnata, si sofferma su entrambi i profili, con particolare
cura, e dà atto che, nel caso concreto, in ragione delle prove acquisite, il
contesto dei complessivi rapporti

intervenuti tra le parti

(tra De Nutis e

Riviera), la sequenza delle circostanze, le ragioni del protrarsi del passaggio di
cui si dice, identificavano una tipica situazione di tolleranza. Come ha avuto
modo di affermare la Corte dell’Aquila: (…) va, infatti, precisato che
Giuseppe De Nutis

dante causa delle attuali appellante, aveva acquistato

proprio da Francesco Rivera le particelle 765 e 766 e porzione della particella
.
764 a vantaggio delle quali è reclamato il possesso della servitù di passaggio.
9

4

Nell’atto pubblico di acquisto, in data 15 dicembre 1980 per notaio Fanti, si
legge che il De Nutis oltre alle porzioni di fondo acquistava, altresì, per
accedevi servitù attiva di passaggio a carico della striscia di terreno destinata a
strada carrabile di proprietà di Rivera (…) il sig. De Nutis si obbligava a

acquistato per contratto nulla ha a che vedere con quello reclamato nel
presente giudizio. , Ciò spiega i motivi , per cui, effettivamente, il de Nuntis
prima e la Carpente, poi ,avevano iniziato

la costruzione di due ville sui

terreni acquistati, tuttavia, mai completati (….) ed avessero esercitato il
passaggio in questione allo scopo di trasportare materiale edile e di
raggiungere il cantiere ancora in opera, come dalla stessa ricorrente affermato,
nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. E di più, aggiunge la Corte
distrettuale, la consapevolezza da parte di quest’ultima di dover realizzare un

proprio ingresso munito per altro di recinzione (….) finisce per connotare le
modalità di fruizione, da parte della stessa, di tale secondo passaggio, in
termini di transitorietà, perché in attesa della realizzazione dell’ingresso
principale, che nel contempo da giustificazione

a quella forma di

condiscendenza da parte del dominus, derivante dal rapporto di buon vicinato
o di cortesia del precedente proprietario

e, nel caso concreto, anche di

opportunità direttamente connessa alla futura realizzazione di opere di confini
con i propri fondi.
E’ di tutta evidenza che la Corte dell’Aquila identifica la condiscendenza del
dominus (cioè una situazione di tolleranza) nel rapporto di vicinato o di
cortesia nonché in una ragione di opportunità;

e, correttamente, dall’intero

contesto, desume che il passaggio sin dall’origine si qualificava siccome
10

costruire a sue spese detta strada carrabile e a recintarla (….) il passaggio

.
, •

transitorio e tale era rimasto. Se il mantenimento di quella tolleranza si era
protratto per un certo arco di tempo, spiega la Corte distrettuale, era dovuto
solo alla lunga durata dei lavori di costruzione delle due ville,

la cui

ultimazione avrebbe dovuto comprendere anche la realizzazione dell’ingresso
autonomo.

1.1.e) Dal contesto della sentenza emerge con chiarezza, altresì, che la
decisione in ordine alla ricorrenza di una situazione di tolleranza trovava
riscontro nelle prove documentali, nei risultati della stessa prova testimoniale,
nonché dal contesto dei complessivi rapporti intervenuti tra le parti. Come la
Corte distrettuale ha avuto modo di affermare la condiscendenza di Rivera al
passaggio oggetto del giudizio derivava dal rapporto di buon vicinato

o di

cortesia e, nel caso concreto, anche di opportunità, direttamente connessa alla
. _
futura realizzazione di opere di confine con i propri fondi, il mantenimento di
quella tolleranza

si era protratto per un certo arco di tempo

solo in

conseguenza della durata dei lavori di costruzione delle due ville. I testi
escussi, infatti, hanno riferito che in un primo periodo il passaggio era usato
per scaricare materiale edile e poi per far transitare

i mezzi meccanici che

dovevano accedere al cantiere ancora in costruzione, cantiere che però nel
1991 veniva posto sotto sequestro con notevole riduzione del passaggio da
parte degli eredi di De Nutis esercitato per lo più a piedi o con una fuoristrada
ma comunque in pochissime occasioni.
B.= Ricorso incidentale condizionato.
Il rigetto del ricorso principale esime questa Corte dall’esaminare il ricorso
incidentale proposto da Rivera, per altro, in forma condizionata, con il quale
Rivera, lamenta:

1 9/1
11

.
a) Con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1168, primo

comma cc. nonché dell’art. 2697 cc., con riferimento all’onere probatorio
riguardo i rapporti tra i successivi atti

materiali che hanno dato luogo al

preteso spoglio e quindi se siano tra loro ricollegabili da un unico disegno di
privazione del possesso, proponendo il seguente quesito di diritto: Dica la

Suprema Corte se nel caso in esame di apposizione di un auto di traverso in
modo da impedire al dante causa delle De Nuntis il passaggio nell’ambito
della proprietà Rivera, apposizione a cui è conseguita successivamente la
chiusura del passaggio

stesso con un cancello, il dies a quo per l’utile

esperimento dell’azione possessoria decorar da detto primo atto, come ritiene
giusto questa difesa, tanto più nona vendo provato al controparte che i vari

.

atti di contestazione non erano ricollegati fra loro dallo stesso fine, oppure se
. ,
il dies a quo come ritiene la sentenza qui impugnata debba decorrere solo
_

dall’atto successivo

di apposizione del cancello essendo il primo (

apposizione di un’auto di traverso) un occasionale atto di disturbo.
La regola esatta è quella secondo cui quando lo spoglio è posto in essere con
più atti tra loro teleologicamente connessi il termine di un anno per

l’espletazione delle azioni possessorie decorre dal primo atto quando, come
nella specie, quelli successivi risultano obiettivamente legati al primo o come
progressiva estrinsecazione di un medesimo disegno dello stesso iter esecutivo
e come manifestazione

di una stessa ed unica situazione lesiva dell’altrui

possesso: L’onere di provare che gli atti sono scollegati fra di loro grava sul
ricorrente in possessorio.
b) Con il secondo motivo, l’insufficiente e contraddittoria motivazione su
punto decisivo anche per erronea valutazione degli elementi probatori
e

12

1[4(

_
acquisiti nel giudizio.

Il vizio di motivazione si invera nell’affermazione
che la collocazione di un
a
auto posta di trasverso onde sbarrare un passaggio e che non si sa né si dice
come e quando sia stata rimossa eventualmente ( poteva rimanere in loco per

ritiene, di spoglio, visto che l’auto non permetteva ai mezzi di passare, né la
Corte di appello ha dedotto il contrario avendo anche omesso di valutare la
dalla quale si evince che al stessa

testimonianza del dott. De Nardis

controparte aveva dichiarato che il passaggio le era impedito. Il vizio di
motivazione consiste anche nel non aver considerato che tale atto è
logicamente connesso con la successiva apposizione di cancello come
attuazione di un unico disegno.
In definitiva, va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso
,

incidentale ricorrenti, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 cpc.,
condannate in solido al pagamento delle spese del presente giudizio che
verranno liquidate con il dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale
condizionato, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio di cassazione in favore del controricorrente che liquida in C. 3.200,00
di cui C. 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte di Cassazione il 26 febbraio 2015

mesi) costituisca un atto occasionale di mero disturbo se non invece, come si

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