Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8830 del 18/04/2011
Cassazione civile sez. lav., 18/04/2011, (ud. 22/12/2010, dep. 18/04/2011), n.8830
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INDESIT COMPANY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18,
presso lo studio dell’avvocato RIZZO NUNZIO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
V.M., SAFAT SERVICE S.R.L., CO.GE.MA.T. COOPERATIVA
GESTIONE MAGAZZINI TRASPORTI A R.L.;
– intimati –
Nonchè da:
V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE ALPI
30, presso lo studio dell’avvocato CAIANIELLO SALVATORE,
rappresentato e difeso dagli avvocati TRUCILLO MARIA ENRICA, CORVINO
UMBERTO, giusta delega in atti;
– ricorrente e controricorrente incidentale –
contro
INDESIT COMPANY S.P.A., SAFAT SERVICE S.R.L., COGEMAT COOPERATIVA
GESTIONE MAGAZZINI TRASPORTI A R.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2121/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 09/05/2008 r.g.n. 2001/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/12/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
La Corte:
Fatto
OSSERVA
Visto il ricorso proposto dalla Indesit Company s.p.a contro V.M., nonchè contro Safat Service s.r.l. e Co.Ge.Ma.T. Cooperativa Gestione Magazzini e Trasporti a.r.l. per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2121/2008 pubblicata il 9 maggio 2008;
visto il controricorso con ricorso incidentale proposto da V. M. contro la Indesit Company s.p.a nonchè contro Safat Service s.r.l. e Co.Ge.Ma.T. Cooperativa Gestione Magazzini e Trasporti a.r.l.
ritenuto necessario riunire i ricorsi, proposti contro la stessa sentenza;
visto il verbale di conciliazione in data 17 aprile 2009 depositato dalla ricorrente principale;
vista la dichiarazione di rinunzia al ricorso principale, con compensazione delle spese, ivi contenuta e l’accettazione di tale rinunzia da parte del ricorrente incidentale;
vista la dichiarazione di rinunzia al ricorso incidentale, con compensazione delle spese, ivi contenuta, e l’accettazione di tale rinunzia da parte del ricorrente principale;
ritenuto che per effetto delle anzidette rinunzie e il giudizio fra la Indesit Company s.p.a e V.M. va dichiarato estinto;
ritenuto che, in base al contenuto del menzionato verbale, il ricorso nei confronti delle altre parti, rimaste intimate, va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza statuizioni sulle spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi; dichiara estinto il giudizio fra Indesit Company s.p.a e V.M.; dichiara inammissibili per difetto di interesse i ricorsi, principale ed incidentale, contro le parti rimaste intimate; nulla per le spese nei confronti di queste ultime.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011