Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8830 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. un., 14/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 14/04/2010), n.8830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo President – –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di Sezio – –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consiglie – –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consiglie – –

Dott. GOLDONI Umberto – Consiglier – –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consiglier – –

Dott. NAPPI Aniello – Consiglier – –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consiglier – –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – est. Consiglier – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19519-2006 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA

39-F, presso lo studio dell’avvocato BIANCO GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUSSO GIUSEPPE, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 32 6, presso lo studio dell’avvocato

SCOGNAMIGLIO RENATO, che la rappresenta e difende, per procura del

notaio dott. Vieri di Siena, rep. 181378 del 05/07/2006, in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 795/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 08/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

uditi gli avvocati Giuseppe BIANCO, Claudio SCOGNAMIGLIO per delega

dell’avvocato Renato Scognamiglio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA VINCENZO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,

in subordine rimessione alla Corte costituzionale.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’8 settembre 2005 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione in data 24 novembre 2003 del Tribunale di Termini Imerese, con cui era stata rigettata la domanda proposta da C.G. intesa all’annullamento del licenziamento disciplinare comunicatogli dalla datrice di lavoro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con lettera del 20 luglio 1998, ricevuta il 22 luglio successivo, con le conseguenze di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, come modificato dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 1.

2. Al rigetto del gravame proposto dal C. la Corte di appello di Palermo e’ pervenuta sul rilievo che il lavoratore era decaduto dal diritto di impugnare il licenziamento, in quanto la lettera raccomandata che aveva preceduto il ricorso ex art. 414 c.p.c., e con la quale era stata manifestata la volonta’ di contestare la legittimita’ del licenziamento, sebbene fosse stata spedita il 18 settembre 1998, era pervenuta alla societa’ destinataria sette giorni dopo, quindi successivamente alla scadenza del termine perentorio stabilito dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6.

3. Di tale decisione il C. domanda la cassazione con ricorso che si articola in due motivi; resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. per l’udienza di discussione del 24 marzo 2009; quindi, assegnata la causa alle Sezioni unite, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, a seguito di ordinanza della Sezione lavoro della Corte, la ssocieta’ resistente ha depositato ulteriore memoria in relazione all’udienza odierna.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce l’omessa o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su di un punto decisivo della controversia.

In particolare, il ricorrente denuncia il carattere meramente apparente, e quindi insufficiente, della motivazione della sentenza, la’ dove la Corte d’appello ha escluso l’applicabilita’ agli atti unilaterali di natura non processuale spediti a mezzo del servizio postale della regola stabilita dalla Corte costituzionale (nel dichiarare la parziale illegittimita’ costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3) con la sentenza 26 novembre 2002, n. 477, secondo cui gli effetti della notificazione di atti a mezzo posta vanno ricollegati per il notificante al momento della consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario onde evitare che gravino su tale soggetto i rischi conseguenti ad attivita’, ritardi e disfunzioni sottratte al suo controllo e alla sua sfera di disponibilita’. Secondo il ricorrente, l’identica esigenza di tutela posta a base della decisione costituzionale ricorrerebbe anche nel caso di comunicazione a mezzo del servizio postale di atti non processuali, il cui esito resta anche in tal caso al di fuori delle possibilita’ di controllo da parte del dichiarante; l’argomentazione con cui la Corte territoriale ha escluso la possibilita’ di estendere a questi ultimi il medesimo principio, fondata esclusivamente sulla diversa natura, non processuale, degli atti presi in considerazione, concreterebbe una motivazione meramente apparente.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 e art. 1334 c.c. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost..

L’interpretazione accolta dal giudice d’appello in ordine alle norme di legge citate contrasterebbe infatti, secondo il ricorrente, con i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza citata, conducendo ad una ingiustificata diversificazione quoad effectum della tutela del lavoratore espulso, a seconda che reagisca impugnando giudizialmente o stragiudizialmente il licenziamento e in quest’ultimo caso a seconda che affidi l’impugnazione alla notificazione mediante ufficiale giudiziario che vi provveda avvalendosi del servizio postale, oppure alla comunicazione mediante lettera raccomandata affidata al medesimo servizio postale.

Altrettanto erroneamente il giudice dell’appello non avrebbe accolto l’eccezione, sollevata in via subordinata, di non manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale delle due norme di legge citate ove interpretate nel modo indicato, questione che il ricorrente dichiara di proporre anche in questa sede in termini di contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto l’impugnazione del licenziamento verrebbe ad essere oggetto di una disciplina differenziata in maniera irragionevole. Ed infatti l’indicata differenziazione sarebbe fondata unicamente sul tipo di atto e di modalita’ di comunicazione dello stesso adottati, con conseguente compromissione o comunque aggravio ingiustificato di rischi per il lavoratore in ordine alla possibilita’ di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, nel caso di impugnazione del licenziamento in via stragiudiziale, mediante comunicazione affidata al servizio postale.

3. Si osserva, preliminarmente, che il ricorso riguarda sostanzialmente, in ambedue i motivi in cui e’ articolato, l’interpretazione della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, alla luce della disciplina relativa all’efficacia degli atti unilaterali recettizi di cui all’art. 1334 e seg. c.c.. Infatti, la diversa qualificazione del primo motivo di ricorso resta irrilevante ai fini dell’individuazione della questione sottoposta allo scrutinio della Corte, atteso che il vizio di motivazione nell’interpretazione della legge si risolve per intero in quello di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (vedi, da ultimo, Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28054).

3.1. E’ in relazione a tale questione che la causa e’ stata assegnata alle Sezioni unite della Corte, a seguito di ordinanza interlocutoria della Sezione lavoro n. 10230 del 4 maggio 2009, quale questione di massima di particolare importanza; nella medesima ordinanza si rilevano peraltro anche indirizzi difformi della giurisprudenza della Corte in ordine all’applicazione dei principi generali implicati dai motivi di ricorso.

4. La L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 dispone, ai primi due commi, che “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, con qualsiasi scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta’ del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso” (comma 1); “il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento” (comma 2).

Sulla norma e sulla sua interpretazione non riveste incidenza l’assetto legislativo previsto dall’art. 34, comma 1, del disegno di legge n. 1441 quater – “B”, approvato dal Parlamento e, al momento, in attesa di promulgazione, considerata la riproduzione integrale della disciplina di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, commi 1 e 2, e l’aggiunta di un secondo comma recante l’onere, a pena di inefficacia dell’impugnazione, di proporre azione giudiziaria o di comunicare alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato entro il termine di centottanta giorni dall’impugnazione del licenziamento, e ancora, in termini di decadenza, di depositare il ricorso giudiziale nei sessanta giorni successivi al rifiuto della richiesta di conciliazione o arbitrato, o comunque dal mancato accordo.

5. Sulla forma dell'”impugnazione” del licenziamento la Corte costituzionale, con ordinanza 6 maggio 1987, n. 161 ha reputato che il citato art, 6 ha inteso, piu’ che imporre una forma vincolata per l’atto in questione, semplicemente assicurare, attraverso la forma richiesta, il controllo sull’osservanza del termine stabilito, come e’ reso palese anche dalla prevista equivalenza dell’intervento dell’organizzazione sindacale. Sicche’, proprio la genericita’ della previsione tende ad assicurare idoneita’ all’impugnativa posta in essere non solo con documenti sottoscritti dalla parte interessata ma anche con ogni altro scritto a questa riferibile, con la condizione, esplicitamente posta, dell’idoneita’ a rendere nota la volonta’ del lavoratore di impugnare il licenziamento.

La giurisprudenza di legittimita’ ha, quindi, ritenuto che l’assunto sulla natura, negoziale o meno, dell’impugnativa del recesso non e’ stato influenzato dalle evidenziate argomentazioni del giudice delle leggi, il quale non ha preso posizione alcuna in ordine alla forma necessaria per il valido esercizio del potere d’impugnativa da parte del lavoratore o dell’associazione sindacale, prima ed in vista dell’instaurazione del giudizio, finendo semplicemente col rimettersi al sistema civilistico degli atti privati, quanto al regime dei requisiti formali e delle modalita’ di adempimento degli stessi, per impedire la decadenza, visto che la norma chiaramente stabilisce le modalita’ e la funzione dell’atto d’impugnazione del licenziamento.

In particolare, si era gia’ puntualizzato da parte di Cass. 30 maggio 1991, n, 6102 che il termine “impugnazione” di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6 e’ utilizzato in senso generico ed improprio, siccome riferibile anche a dichiarazioni scritte extragiudiziali del prestatore di lavoro o della organizzazione sindacale, non accompagnate dal contemporaneo ed effettivo esercizio dell’azione giudiziaria; con la conseguenza che e’ sufficiente che il lavoratore, anche mediante la sua organizzazione sindacale, manifesti al datore di lavoro con qualsiasi atto scritto, indipendentemente dalla terminologia usata e senza necessita’ di formule sacramentali, la volonta’ di contestare la validita’ e l’efficacia del licenziamento, essendo in questa manifestazione di volonta’ implicita la riserva di voler tutelare i propri diritti davanti alla competente autorita’ giudiziaria. Ha trovato, quindi, emersione una prospettiva eminentemente funzionale, come chiaramente posto in luce da Cass. 13 luglio 2001, n. 9554, secondo cui, salvo i casi in cui una forma determinata venga imposta dalla legge o dalla volonta’ delle parti, puo’ risultare idoneo allo scopo qualunque mezzo di comunicazione, purche’ esso sia congruo in concreto a farne apprendere compiutamente e nel suo giusto significato il contenuto. Ne consegue, quindi, che non e’ richiesta la consegna personale dell’impugnazione, ma il lavoratore (o il suo rappresentante) puo’ avvalersi dei processi di trasmissione materiali e giuridici, che implichino l’opera di uno o piu’ terzi, ed in tal caso si applicano al processo trasmissivo le norme giuridiche, sostanziali e processuali, che disciplinano specificamente l’impiego del processo o mezzo usato. Piu’ specificamente, la trasmissione dell’atto dal mittente al destinatario puo’ avvenire in via diretta, oppure triangolare, nel senso che il terzo, invece di avere una funzione di mero supporto materiale, come di consueto, ha il potere ufficioso di ricevere egli stesso la comunicazione, di esaminarla, di integrarla, e di disporne l’ulteriore corso al destinatario finale, tramite propri ufficiali.

In definitiva, cio’ che effettivamente rileva e’ la provenienza dell’atto dal lavoratore, la forma scritta, e la sua iniziativa nel portarlo a conoscenza del datore di lavoro, o di altre persone cui compete di portarlo a conoscenza del datore. I mezzi, dunque, sono plurimi una semplice lettera, della quale il datore di lavoro non contesti il ricevimento; oppure una lettera raccomandata, in tal caso avvalendosi delle norme del codice postale relative alla prova del ricevimento; o un telegramma, sottoscritto dall’interessato (Cass. 10 luglio 1991, n. 7610; 26 luglio 1996, n. 6749; 16 settembre 2000, n. 12256), ovvero dettato per telefono (Cass. 30 ottobre 2000, n. 14297); ed ancora puo’ presentare il ricorso giudiziario, o notificare atto stragiudiziale.

6. Non si dubita, in base alla formulazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1 (idoneita’ dell’atto a rendere nota la volonta’ del lavoratore, evidentemente al datore di lavoro), che l’impugnazione del licenziamento debba essere ascritta alla categoria degli atti recettizi, per i quali opera la regola generale dettata dal codice civile all’art. 1334 (produzione degli effetti tipici dal momento in cui gli atti unilaterali pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati) e art. 1335 (tali atti si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilita’ di averne notizia).

6.1. La natura di atto recettizio e’ alla base della decisione delle Sezioni unite 18 ottobre 1982, n. 5395, che, intervenendo a composizione di contrasto di giurisprudenza, enunciarono il principio di diritto secondo il quale, entro il termine di decadenza di sessanta giorni, il lavoratore deve non solo manifestare la volonta’ di impugnare, ma anche renderla nota al datore di lavoro, cosicche’ egli incorre nella decadenza quando si limiti a depositare in cancelleria il ricorso introduttivo della causa di impugnazione del licenziamento entro il detto termine, provvedendo poi alla notificazione solo successivamente alla scadenza di esso, in quanto il mero deposito non e’ idoneo a realizzare la conoscenza da parte del convenuto della volonta’ espressa con l’atto depositato, salvo che dell’esistenza di questo non venga tempestivamente avvertito con comunicazione stragiudiziale, ma pur sempre per iscritto e anteriormente alla scadenza di cui sopra. Le considerazioni principali che giustificano la decisione sono costituiti dal rilievo che la complessiva regolamentazione della materia dei licenziamenti, con la prescrizione di oneri di forma e di termini di decadenza, persegue finalita’ di certezza dei rapporti tra le parti; che la decadenza dal potere di impugnare il licenziamento e’ compensata per il lavoratore dalla liberta’ di scegliere le modalita’ con le quali comunicare per iscritto la sua volonta’; che la norma tutela l’interesse del datore di lavoro ad essere reso edotto dell’avvenuta impugnazione nel termine fissato ai fini dell’esercizio dei poteri organizzativi; che gli effetti processuali collegati al mero deposito del ricorso sono indipendenti da quelli sostanziali.

All’interpretazione delle Sezioni unite si e’ conformata la Sezione lavoro nelle decisioni successive (vedi, tra le numerose sentenze, Cass. 2 marzo 1987, n. 2179; 29 gennaio 1994, n. 899; 13 dicembre 2000, n. 15696; 13 luglio 2001, n. 9554; 21 aprile 2004, n. 7625), puntualizzando ulteriormente che le sanatorie operanti nell’ambito del processo (art. 184-bis c.p.c.) non possono applicarsi ad istituti che operano sul piano del diritto sostanziale, quali la decadenza comminata per il mancato esercizio di un potere entro un termine perentorio (vedi Cass. 21 settembre 2000, n. 12507).

7, Alcuni profili problematici della questione posta con il ricorso scaturiscono dall’intervento del giudice delle leggi in materia di notificazione degli atti processuali.

Gia’ a partire dalle sentenze risalenti tra il 1978 ed il 1994, la Corte costituzionale, pronunciandosi in tema di notifiche degli atti processuali all’estero (Corte cost. 13 luglio 1978, n. 10; 10 febbraio 1994, n. 69), evidenziava come gli artt. 3 e 24 Cost.

imponessero il coordinamento tra “la garanzia di conoscibilita’ dell’atto da parte del destinatario” e “l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri d’impulso”, da risolversi in base al principio della “sufficienza del compimento delle sole formalita’ che non sfuggono alla disponibilita’ del notificante”.

Sulla scorta di tali considerazioni la Consulta e’ pervenuta alla sentenza n. 477 del 2002, con cui e’ stata dichiarata l’illegittimita’ costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziche’ a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. In tale prospettiva, stante l’asimmetria sotto il profilo cronologico, ai fini del perfezionamento della notifica per il soggetto istante vale il giorno della consegna del plico all’ufficiale incaricato, mentre, per il destinatario della notifica, rileva la data del ritiro o della compiuta giacenza. Lo stesso principio e’ stato confermato dalla sentenza 23 gennaio 2004, n. 28, nonche’ dall’ordinanza 12 marzo 2004, n. 97. Specificamente, la sentenza n. 28/2004 e’ stata pronunciata in accoglimento della questione di legittimita’ costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 148 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino per il notificante alla data di perfezionamento delle formalita’ di notifica poste in essere dall’ufficiale giudiziario e da questo attestate nella relata di notifica, anziche’ alla data antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario: la Consulta ha affermato che il principio della distinzione fra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali e’ ormai decisivo per l’interpretazione delle altre norme del c.p.c. sulle notificazioni e che, al riguardo, gli artt. 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145 e 146 c.p.c., adoperando a proposito dell’attivita’ di notificazione i verbi “eseguire”, “fare”, “consegnare”, ed altri di portata equivalente, di certo non enunciano espressamente una regola contraria alla scissione fra i due momenti di perfezionamento e neppure mostrano di accogliere per implicito il momento del perfezionamento unico.

Con l’ordinanza n. 97/2004 e’ stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 140 c.p.c. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. atteso che, essendo ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio della scissione temporale, tutte le norme in tema di notificazioni di atti processuali devono essere interpretate senza ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso che la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Da ultimo, con la sentenza 14 gennaio 2010, n. 3, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziche’ con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione – e’ stato ravvisato il contrasto della norma censurata, come interpretata dal diritto vivente – e cioe’ nel far decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilita’ dell’atto a lui notificato – con gli artt. 3 e 24 Cost., “per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano piu’ i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettivita’ e di parita’, e per l’ingiustificata disparita’ di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8”.

Il principio della scissione soggettiva del momento di perfezionamento della notificazione e’ attualmente sancito dall’art. 149 c.p.c., comma 3, cosi’ come introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263.

8. Con riguardo ai rapporti di lavoro, nel periodo successivo al ricordato intervento del giudice delle leggi si deve menzionare, in primo luogo, il contrasto tra due decisioni della Corte in tema di disciplina recata dagli artt. 410 e 410 bis c.p.c..

La prima sentenza (Cass. 15 maggio 2006, n. 11116) si fonda sulla distinzione tra effetti processuali ed effetti sostanziali del ricorso introduttivo nel rito del lavoro e sulla riconosciuta natura di atto recettizio dell’impugnazione del licenziamento al fine di escludere che al mero deposito presso la commissione di conciliazione dell’istanza di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione, contenente l’impugnazione scritta del licenziamento, possa collegarsi l’effetto impeditivo della decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, risultando invece necessario, come comprovato dalla distinzione operata dalla norma tra “presentazione” dell’istanza, produttiva degli effetti processuali in senso ampio, e “comunicazione”, produttiva degli effetti sostanziali dell’interruzione della prescrizione e della sospensione della decadenza, la conoscenza del datore di lavoro entro il termine perentorio, conoscenza che il lavoratore puo’ provocare anche con altri strumenti.

La seconda sentenza (Cass. 19 giugno 2006, n. 14087) sostiene l’estensione del principio di scissione enunciato dalla giurisprudenza costituzionale alle comunicazioni stragiudiziali, applicandolo alla presentazione, da parte del lavoratore, della richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all’ufficio provinciale del lavoro. Ha, quindi, deciso nel senso che, per il realizzarsi dell’effetto sospensivo della decadenza contemplato dall’art. 410 c.p.c., comma 2, e’ sufficiente la presentazione della richiesta di esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso l’ufficio del lavoro, non rilevando, invece, il momento della successiva comunicazione a cura dell’ufficio al datore di lavoro.

8.1. Investe direttamente la questione posta dal ricorso la sentenza 4 settembre 2008, n. 22287, con la quale la Sezione lavoro della Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui l’impugnazione del licenziamento individuale e’ tempestiva, ossia impedisce la decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, qualora la lettera raccomandata sia, entro il termine di sessanta giorni ivi previsto, consegnata all’ufficio postale, ancorche’ essa venga recapitata dopo la scadenza di quel termine. L’iter argomentativo della decisione prende le mosse da una critica della motivazione della sentenza delle Sezioni unite n. 5395 del 1982 (le ivi richiamate esigenze di certezza sono salvaguardate dalla brevita’ del termine di decadenza, non dal carattere recettizio dell’atto di impugnazione), per poi richiamare l’esigenza, avvertita gia’ da una parte della dottrina, di attribuire rilevanza nella materia della decadenza agli ostacoli non imputabili al soggetto onerato, esigenza consacrata dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo alla decadenza processuale, ma mediante l’espressione di un principio generale, fondato sulla ragionevolezza e sul diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost.), che deve operare non solo nel campo processuale ma anche in quello del diritto sostanziale, e soprattutto nel diritto del lavoro, quando si tratti della tutela contro il licenziamento illegittimo, ossia contro un mezzo che puo’ privare il lavoratore dei mezzi necessari ad assicurare al lavoratore ed alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost., comma 1). Viene altresi’ invocato, quale precedente in linea con il principio di diritto affermato, Cass. n. 14087/2006 (sopra richiamata).

8.2. A tale conclusione presta piena adesione Cass. 16 marzo 2009, n. 6335, nella risoluzione del problema se, al fine di valutare la tempestivita’ della richiesta dell’indennita’ sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, ai sensi della L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 1, u.c., debba farsi riferimento alla data del ricevimento della lettera raccomandata inviata al datore di lavoro, ovvero a quella della consegna all’ufficio postale attestata dalla ricevuta di spedizione.

La sentenza, nell’optare per la seconda soluzione, richiama esplicitamente il disposto dell’art. 1334 c.c. e ritiene che debba applicarsi, per la sua valenza generale, il principio generale di ordine costituzionale, soprattutto nella materia del lavoro, secondo cui l’effetto impeditivo della decadenza si verifica al momento in cui si da impulso al procedimento di comunicazione mediante il servizio postale, non a quello del ricevimento della raccomandata da parte del destinatario.

8.3. Il principio generale desumibile dalla sentenza n. 22287 del 2008 aveva gia’ trovato applicazione in una controversia in cui si discuteva della facolta’ del datore di lavoro, ai sensi dell’ art. 7 della L. n. 300 del 1970, di adire l’autorita’ giudiziaria, esercitata con la presentazione, nei dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’Ufficio del lavoro, della richiesta ex artt. 410 c.p.c., comma 1, e 410-bis c.p.c., diretta a promuovere il tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione, cosi’ da determinare, di per se’, il mantenimento dell’efficacia della sanzione disciplinare irrogata. In tale occasione, la sentenza 11 ottobre 2006, n. 21760 ha affermato che il principio per cui il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante, scisso da quello del perfezionamento per il destinatario, e’ da individuare nel momento in cui, con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, l’attivita’ incombente sul notificante e’ completata, e’ da applicare anche nell’ipotesi di mera comunicazione di un atto a mezzo dell’ufficio postale, ipotesi nella quale l’attivita’ incombente sul notificante e’ completata con l’attestata consegna dell’atto all’ufficio postale. In siffatta prospettiva si sostiene, dunque, che, ai fini della sospensione dell’efficacia della sanzione, il citato art. 7, comma 7, nel richiedere che si “promuova l’azione giudiziaria”, contempla come necessaria unicamente la manifestazione della volonta’ del datore: “non che questi comunichi il relativo atto al lavoratore”. In precedenza, la sentenza 5 agosto 2003, n. 11833, in relazione all’interpretazione di disposizione della contrattazione collettiva (art. 52 del c.c.n.l. per gli addetti alle industrie chimico-farmaceutiche, che prevede un termine massimo di cinque giorni entro il quale, dopo l’instaurazione del contraddittorio disciplinare ed il ricevimento delle giustificazioni del lavoratore, la sanzione deve essere comminata, attribuendo all’inutile decorso del termine il significato predeterminato di accoglimento delle giustificazioni dell’incolpato, con conseguente decadenza del datore di lavoro dalla facolta’ di esercitare il potere disciplinare), ha escluso la violazione di alcun canone ermeneutico da parte del giudice del merito “che, distinguendo il momento perfezionativo dell’atto da quello di efficacia, riferisca detto termine al perfezionamento dell’atto, fatto coincidere con la spedizione della lettera contenente l’irrogazione della sanzione, essendo irragionevole – anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 – che un effetto di decadenza possa discendere dal compimento di un’attivita’ non riferibile direttamente alla parte ma a terzi (nel caso di specie ufficio postale)”. A tal riguardo, si e’ puntualizzato che le affermazioni rese dalla anzidetta pronuncia della Corte costituzionale, “possono …. essere generalizzate, nel senso che e’ del tutto irragionevole che un effetto di decadenza (nel caso di specie, del potere di esercitare il potere disciplinare) possa discendere dal compimento di una attivita’ non riferibile direttamente alla parte, ma a soggetti estranei”.

9. Esaurita la ricognizione dei dati normativi e giurisprudenziali rilevanti ai fini della decisione della controversia, risulta evidente la necessita’ di fornire risposta al quesito di diritto posto nell’ordinanza di rimessione della Sezione lavoro. Al riguardo, le Sezioni unite condividono il principio affermato dalla sentenza 4 settembre 2008, n. 22287, che costituisce, peraltro, espressione di esigenze di tutela considerate anche nelle altre pronunce di questa Corte sopra richiamate (vedi, in particolare, Cass. 19 giugno 2006, n. 14087; 16 marzo 2009, n. 6335), dovendosi ritenere che, nella fattispecie, l’emissione della dichiarazione impugnatoria costituisce l’atto cui si riconnette l’effetto di impedire la decadenza del prestatore di lavoro dal diritto di conseguire l’annullamento del recesso datoriale, non rilevando, a tale fine, il momento della ricezione della dichiarazione da parte del datore di lavoro.

9.1. Nella questione assume rilievo la considerazione delle ripercussioni che l’inutile decorso del termine, di decadenza, produce sul diritto tutelato: sotto questo profilo, la decadenza costituisce l’effetto del mancato assolvimento, da parte del titolare dell’interesse giuridicamente tutelato, dell’onere di tenere un determinato comportamento, la cui materiale esecuzione costituisce l’indice della concreta meritevolezza della tutela prevista in astratto dall’ordinamento, si’ che l’inerzia dell’avente diritto, protratta per l’intero periodo di tempo individuato ex lege, inibisce la successiva attivazione della tutela giurisdizionale connessa alla titolarita’ del diritto medesimo per contro, il compimento dell’attivita’ dell’interessato, volta a dare concreto corso alla tutela prevista in abstracto, costituisce adempimento dell’onere, cui gli effetti di tutela sono subordinati. In cio’, la ratio sottesa alla disposizione che preveda il verificarsi di una decadenza si sostanzia nella necessita’ di una verifica in ordine all’effettiva sussistenza di un interesse meritevole dell’attivazione della tutela ordinamentale, interesse che e’ da reputarsi non effettivamente sussistente le volte in cui il titolare non ponga tempestivamente in essere il comportamento di cui la norma lo onera.

Tuttavia, come s’e’ visto la dichiarazione di “impugnazione”, come puo’ identificarsi con la proposizione dell’azione in giudizio, puo’ anche prescinderne, e, in tal caso, essa non si pone, tecnicamente, ne’ come presupposto processuale, ne’ come requisito di procedibilita’ della domanda; cio’ comporta che l’efficacia della impugnativa va individuata in relazione alla funzione dell’atto nel rapporto giuridico cui esso inerisce, mentre, sul piano sistematico, la sua incidenza ai fini dell’impedimento della decadenza riguarda, direttamente, la tutela sostanziale del diritto del lavoratore, se pure indirettamente essa si riflette sulla effettivita’ della tutela giurisdizionale.

9.2. Il riferimento imprescindibile alla disciplina della decadenza comporta la necessaria individuazione dei contenuti e delle modalita’ di assolvimento dell’onere – imposto al soggetto interessato – di esercizio di un potere entro un dato termine; operazione, questa, che comporta la rilevanza delle condotte imputabili al soggetto onerato e che richiede la configurazione sistematica delle modalita’ con cui il soggetto puo’ esercitare il potere entro la scadenza del termine.

Come la sentenza n. 22287 del 2008 ha esattamente rilevato, la considerazione dei comportamenti connessi all’esercizio di un potere giuridico, ai fini della decadenza, si pone indistintamente nel campo processuale e in quello sostanziale, secondo l’ambito e le modalita’ previsti per i singoli istituti cui la decadenza si riferisce, siccome il comportamento richiesto, come si ricava dall’art. 2966 c.c., si concreta nel compimento di un atto, di regola ben definito dalla legge (ovvero dal contratto, o anche dal giudice, o dall’atto amministrativo). Con la fissazione di un termine si prevede il momento oltre il quale l’interesse del titolare ad esercitare il potere nel tempo voluto non puo’ prevalere sull’interesse della controparte, o anche su un interesse pubblico, a non lasciare sine die la possibilita’ di modificazione giuridica, e dunque il compimento di un atto entro un dato termine e’ l’onere posto a carico del titolare, ma, beninteso, l’effetto che si produce, funzionalmente, con la decadenza e’ un effetto pregiudizievole che opera, direttamente, nella sfera giuridica del titolare e, solo in via indiretta, in quella dell’altra parte.

Proprio in base a questa diretta incidenza degli effetti della decadenza sul titolare – e all’efficacia solo riflessa per l’altra parte – la dottrina e la giurisprudenza, ancor prima degli intereventi della Corte costituzionale in materia di notificazione degli atti processuali, hanno rilevato che, ove l’atto tipico richiesto per l’esercizio del potere sia un atto recettizio, cio’ non implica ex se che sia necessaria la ricezione per la produzione di ogni effetto impeditivo della decadenza, che, al contrario, di regola l’atto esiste gia’ nella sua compiutezza e assume una propria rilevanza giuridica ai fini dell’impedimento della decadenza, mentre la condizione di efficacia della ricezione costituisce, a tali fini, un elemento estrinseco alla fattispecie decadenziale. Questa regola, si e’ precisato, ammette previsioni contrarie, nel senso della necessita’ della ricezione a qualunque effetto o a determinati effetti, a seconda del contesto in cui la decadenza sia prevista e delle finalita’ specifiche della recettizieta’ (e nello stesso ambito processuale, la ricezione dell’atto proveniente dalla controparte assicura, funzionalmente, la garanzia del contraddittorio; mentre l’effetto della litispendenza si realizza, ora, con il solo deposito del ricorso, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., comma 3, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 3, lett. c), ove sia prevista la editio actionis).

9.3. La considerazione di una separazione degli effetti in capo al titolare del potere e in capo al destinatario della dichiarazione in certam personam (cd. principio di scissione) e’ stata ben presente nella dottrina dacche’ si e’ affermata l’esigenza sistematica di una elaborazione della nozione di decadenza collegata al comportamento soggettivo del titolare, nel senso che la mancata produzione dell’effetto conseguente al mancato compimento dell’atto entro il termine e’ un tipico fattore di autoresponsabilita’. Si e’ osservato, in particolare, che: a) la rilevanza diretta del comportamento, ai fini dell’impedimento della decadenza, costituisce la regola ordinaria anche se tale comportamento deve consistere in una dichiarazione recettizia, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c., poiche’ la dichiarazione e’ gia’ perfetta con la sua emissione e la sua conoscenza costituisce un elemento costitutivo, non della dichiarazione, bensi’ della fattispecie in cui essa si inserisce, si che al predetto momento dell’emissione possono dirsi verificati, di regola, gli effetti quoad auctorem; b) la comunicazione dell’atto puo’ anche rilevare diversamente, nelle varie fattispecie (legali, o contrattuali, o provvedimentali), a seconda del contenuto dell’onere imposto al soggetto titolare del potere, come avviene per esempio per la particolare disciplina della proposta e dell’accettazione contrattuale ove la esplicitata necessita’ della ricezione entro il termine l’art. 1326 c.p.c., comma 2) – e l’esclusione quindi di effetti interinali o preliminari conseguenti alla manifestazione di volonta’ – non dipende di per se’ dal carattere recettizio di queste dichiarazioni, ma costituisce lo sviluppo di un diverso criterio che considera essenziale all’in idem placitum consensus la persistenza delle due volonta’ sino al momento in cui l’accettazione “giunge” al proponente. Si e’ anche precisato, al riguardo, che l’individuazione del momento di efficacia dell’atto presuppone, per il caso della dichiarazione recettizia, un generale canone legale, derivante dalla presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 c.c. (cd. principio di cognizione), il quale, pero’, riguarda il comportamento del destinatario, non gia’ del titolare, ai fini della produzione degli effetti della dichiarazione (conoscibile) e percio’, in relazione alla decadenza, assume rilievo per le sole ipotesi in cui la conoscenza del destinatario sia prevista come essenziale per l’effetto impeditivo. Cio’ spiega perche’ la previsione codicistica – sebbene variamente rielaborata e valorizzata per un’esigenza di temperamento della tradizionale concezione “oggettiva” e “fenomenica” della decadenza – non ha inciso sulla ricostruzione dottrinaria e giurisprudenziale relativa al contenuto intrinseco dell’onere, alla cui definizione ha concorso, invece, la configurazione della vicenda decadenziale come conseguenza del mancato esercizio di poteri giuridici, che ammette, dogmaticamente, la rilevanza del comportamento soggettivo e della buona fede, si’ che il manifestarsi, in concreto, della conseguenza pregiudizievole in capo al soggetto rimasto inattivo – genericamente delineata come “impossibilita’” di produrre la modificazione giuridica riferita dalla norma all’esercizio del potere – dipende dalla piu’ complessa relazione giuridica in cui il potere e’ inserito. In questo ambito hanno via via assunto rilevanza – soprattutto in riferimento alle decadenze processuali e ai molteplici termini di decadenza sostanziale previsti nella legislazione speciale – anche gli “ostacoli di fatto” all’esercizio del potere giuridico da parte del titolare, con riguardo a quelle ipotesi in cui la comunicazione dell’atto opera ai fini dell’impedimento della decadenza, essendosi rimarcata in particolare la non imputabilita’ di ostacoli derivanti dall’attivita’ affidata a terzi.

9.4. Proprio questi profili hanno interessato l’intervento della Corte costituzionale con riferimento sia alle decadenze che comportano l’estinzione di diritti, sia alle decadenze previste nel processo. Con riguardo alla previsione di termini riferiti alla cd.

decadenza sostanziale, il giudice delle leggi e’ intervenuto, in particolare, al fine di valutare la congruita’ della loro durata e del dies a quo per la loro decorrenza, secondo la tendenza di escludere il decorso del termine a carico del soggetto non in grado di conoscere il fatto che ne determina l’inizio (vedi Corte cost. 5 luglio 1968, n. 85, che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 28 in quanto attribuiva agli eredi del lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro un termine eccessivamente breve, di trenta giorni, e con decorrenza dall’evento della morte, ai fini della proposizione della domanda per la riscossione della rendita dell’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; Id., 11 febbraio 1988, n. 156, in materia di opzione per la prosecuzione del rapporto per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento Id., 3 febbraio 1994, n. 14, che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 122 nella parte in cui non prevedeva che l’INAIL nel caso di decesso dell’assicurato debba avvertire i superstiti della loro facolta’ di proporre domanda per la rendita nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione).

9.5. Per tali termini, d’altra parte, si rinviene l’affermazione costante, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che le norme che dispongono decadenze debbono essere interpretate in senso favorevole al soggetto onerato, secondo un principio generale enunciato anche con riferimento alla scadenza del termine e, in particolare, in relazione alle ipotesi in cui la volonta’ di esercitare il diritto si manifesta mediante lettera raccomandata.

Gia’ la sentenza 6 agosto 1979, n. 4559 aveva ritenuto che, in tema di decadenza dal diniego di proroga tacita del contratto di assicurazione, la clausola che assegna all’assicurato un termine di decadenza entro il quale la volonta’ deve essere manifestata per lettera raccomandata va interpretata, ove non si sia precisato se entro il termine la dichiarazione di diniego debba essere soltanto spedita o anche ricevuta dal destinatario, nel primo di tali significati, in ragione della premessa generale che la fissazione di un termine di decadenza non riguarda il momento in cui la dichiarazione avra’ efficacia, bensi’ il termine entro il quale l’atto deve essere compiuto e tenendo conto del principio di buona fede secondo il quale con il riferimento alla data di ricezione la posizione dell’onerato invece di essere agevolata sarebbe aggravata per l’assunzione a suo carico dei rischi del ritardo postale e quindi dell’incertezza del termine entro cui poter validamente esercitare il suo diritto. Successivamente, nella stessa ipotesi, la sentenza 15 maggio 1980, n. 3200 ha ribadito che la riconduzione dell’impedimento della decadenza al momento della spedizione della lettera raccomandata discende dal principio generale di non aggravamento della posizione dell’onerato considerato che “si verte in tema di ostacoli frapposti all’esercizio di un diritto” (nello stesso senso, cfr. Cass. 15 maggio 1980, n. 3193; 15 maggio 1980, n. 3195; 5 giugno 1985, n. 3353). Analoghe considerazioni generali si individuano nella giurisprudenza che ha ricondotto alla spedizione, e non alla ricezione, l’effetto di impedire la decadenza prevista per la denuncia dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell’art. 1495 c.c. (cfr. Cass. 18 aprile 1975, n. 1470; 27 gennaio 1986, n. 539).

Il principio ha poi trovato applicazione in diverse materie, anche con riguardo a comunicazioni indirizzate da privati alla Pubblica Amministrazione, essendosi specificato che il principio di “rilevanza della spedizione” costituisce applicazione del piu’ generale principio di rilevanza dell’attivita’ dell’onerato ai fini dell’impedimento della decadenza, atteso che la disciplina generale dell’istituto non assolve funzioni di tutela del destinatario dell’atto (Cass. 11 giugno 2003, n. 9311; 3 luglio 2003, n. 10476; 7 luglio 2004, n. 12447; 5 maggio 2008 n. 11028). A questi principi, infine, si e’ ispirata la piu’ recente giurisprudenza, sopra richiamata, in materia di rapporto di lavoro.

Emerge, in conclusione, a prescindere dallo specifico ambito di applicazione, la esistenza di una regola generale secondo cui l’impedimento della decadenza non richiede la conoscenza dell’atto da parte del destinatario (cfr., in particolare, Cass. 7 luglio 2004, n. 12447, ove l’espresso riconoscimento di tale regola e l’affermazione che gli atti impeditivi – “per definizione” – non richiedono la conoscenza del destinatario).

L’enunciazione di tale principio – anche nella giurisprudenza – non e’ poi disgiunta dall’esigenza sistematica di definirne l’operativita’ in relazione alle diverse fattispecie, specialmente nella materia contrattuale. Si e’ dunque precisato che la stessa legge, come anche la singola clausola contrattuale, talvolta riconduce tutti gli effetti della dichiarazione recettizia al momento in cui essa perviene al destinatario, cosi’ escludendo effetti interinali, o preliminari, per l’impedimento della decadenza, in ragione della coincidenza della conoscenza del destinatario con il momento della formazione del consenso. Specificamente, la necessita’ della ricezione e’ stata ritenuta in relazione al termine per l’accettazione della proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c., comma 2, come anche per la revoca della proposta contrattuale (cfr. Cass. 17 marzo 1995, n. 3099; 16 maggio 2000, n. 6323), nonche’ per la prelazione e il riscatto agrario da parte dell’affittuario, ai sensi della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8 (cfr. Cass. 13 febbraio 1997, n. 1331), e il riscatto di alloggio di edilizia residenziale pubblica (cfr. Cass. 8 novembre 2007, n. 23301). La medesima necessita’ di ricezione e’ stata ravvisata per ipotesi di disdetta del contratto in cui la legge, o specifiche clausole contrattuali, attribuiscono alla comunicazione dell’atto una funzione di preavviso (cfr. Cass. 28 settembre 1998, n. 9696 e Cass. 2 aprile 2009, n. 8006, in materia di locazione; Cass. 14 gennaio 2005, n. 689, in materia di appalto).

In generale, pero’, occorre precisare, l’esclusione degli effetti impeditivi della decadenza, nelle richiamate ipotesi, avviene sul piano della particolarita’ della fattispecie, ossia della espressa previsione – nella disposizione normativa o nella clausola contrattuale – della necessaria cognizione dell’atto da parte del destinatario, in relazione all’esigenza di tutela dell’affidamento di questo sulla permanenza di una situazione giuridica legittimamente acquisita, senza che ne risulti inficiata, percio’, la regola generale della rilevanza della dichiarazione ai fini dell’impedimento della decadenza.

Neppure sono incompatibili con tale regola previsioni afferenti a vicende in cui sorge l’esigenza di tutelare l’affidamento del destinatario della dichiarazione in ordine alla permanenza di uno stato di fatto consolidatosi in un prolungato ambito temporale, in tal caso dandosi luogo, mediante la disciplina della prescrizione estintiva, all’adeguamento dello status iuris allo status facti in ragione del contemperamento tra l’interesse del titolare inerte e quello del controinteressato all’esercizio del diritto. In questo senso, la giurisprudenza di legittimita’ ha assimilato l’effetto della prescrizione ad una species adquirendi, ossia all’acquisto da parte del soggetto passivo del diritto sottoposto a prescrizione di una situazione di vantaggio, derivandone la necessita’ che tale soggetto venga a conoscenza dell'”acquisto”, conseguente al mancato impedimento dell’atto interruttivo nel termine di legge, ovvero del “mancato acquisto”, la cui conoscenza deriva invece necessariamente dalla ricezione dell’atto (cfr. Cass., sez, un., 3 febbraio 1996, n. 916; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20736). In tale prospettiva, la circostanza che l’atto interruttivo pervenga alla conoscenza del destinatario costituisce l’unico eventum iuris idoneo ad impedire che si consolidi l’affidamento di questo sulla concreta e protratta inoperativita’ delle conseguenze svantaggiose che gli deriverebbero dall’altrui esercizio di un diritto, la’ dove invece l’effetto vantaggioso, che l’intervenuta decadenza comporta per la controparte dell’onerato, costituisce un riflesso meramente indiretto della limitazione che la tutela del diritto di quest’ultimo soffre per effetto dell’imposizione dell’onere.

Sotto il profilo sistematico, dunque, nelle ipotesi di ricezione prevista come necessaria, l’impedimento dell’effetto estintivo, o preclusivo, dipende, non dalla mera attivita’ del titolare del diritto, ma dal prodursi degli effetti dell’esercizio del diritto nella sfera giuridica del controinteressato.

9.6. Esigenze analoghe hanno riguardato, come s’e’ visto, gli interventi della Corte costituzionale in materia di decadenza processuale, particolarmente in relazione all’onere di notificazione degli atti mediante il servizio postale, la’ dove la decadenza riguarda il potere di azione o l’esercizio di facolta’ processuali, essendone scaturito il principio generale, infine recepito normativamente, di distinzione dei momenti di perfezionamento della notificazione.

9.7. Alla luce dell’evidenziata esistenza di un principio generale, ben presente nella giurisprudenza di legittimita’, in materia di impedimento della decadenza dal diritto, sarebbe improprio, concettualmente, “isolare” le esigenze recepite dal giudice delle leggi con riguardo alle ipotesi in cui la decadenza riguardi un potere processuale e il ricorso alla tutela giurisdizionale (la quale, d’altra parte, ha funzione strumentale rispetto alla tutela dei diritti), nel senso che tutte le questioni di decadenza debbano ridursi ad un problema di estensibilita’, o meno, di un principio costituzionale sancito, positivamente, per le decadenze processuali.

Quest’ultima considerazione appare opportuna, sul piano sistematico, per individuare i limiti della questione ora in esame e per definire gli effetti concreti dei principi enunciati dalla Corte costituzionale.

Vero e’ che – come la dottrina non ha mancato di osservare – il potere di modificazione giuridica esercitabile in via di azione in giudizio e’, per natura e definizione, uguale a quello che viene esercitato stragiudizialmente (secondo un’identita’ che e’ dato cogliere anche con riguardo alla legislazione comunitaria, che l’art. 9 del regolamento 13 novembre 2007, n. 1393/2007/CE in tema di notificazioni di atti giudiziali e stragiudiziali in materia civile e commerciale nell’ambito dell’Unione europea, nel disciplinare l’individuazione del momento di perfezionamento della notifica ai fini del rispetto di termini e nel disporre l’applicazione della legge dello Stato membro ove si intende instaurare il procedimento, non distingue in alcun modo secondo il carattere processuale o sostanziale dei termini da osservare). A ben vedere, l’affermazione del principio di scissione degli effetti con riguardo alla notificazione degli atti processuali costituisce la soluzione, nell’ambito del processo, di uno specifico problema che si pone, in generale, per la tutela di posizioni giuridiche da far valere entro un termine di decadenza, ossia il problema della rilevanza di ostacoli “esterni” – non imputabili al titolare – ai fini della comunicazione dell’atto impeditivo della decadenza, allorche’ tale comunicazione sia prescritta per l’impedimento di un effetto decadenziale – nell’ambito delle decadenze dal potere di azione, in cui l’impedimento della decadenza dipende in via esclusiva dalla notificazione dell’atto tipico richiesto dall’ordinamento, la regola – ora sancita in via generale – e’ quella della produzione degli effetti dell’atto, ai fini della decadenza, al momento della consegna all’ufficiale giudiziario, secondo la ratio che la collocazione del comportamento impeditivo della decadenza in un momento anteriore a quello del perfezionamento della fattispecie dichiarativa vale ad escludere che il soggetto onerato di dare corso al procedimento notificatorio sia pure onerato di soggiacere al rischio che tale procedimento si perfezioni in un momento successivo al decorso del termine decadenziale.

E’ innegabile, sul piano sistematico, che un’esigenza siffatta, che trova ragione nell’esclusione della responsabilita’ dell’onerato per fatti non imputabili alla sua condotta, si pone in ogni ipotesi in cui l’impedimento della decadenza e’ connesso al compimento di un’attivita’ dichiarativa, a prescindere dalla circostanza che il comportamento dell’onerato rilevi al fine di impedire la decadenza in relazione ad una posizione sostanziale o processuale, sebbene il prodursi di detto effetto nell’uno o nell’altro ambito rilevi per l’individuazione delle conseguenze deteriori che ne derivano in capo all’onerato – in termini di inibizione alla fruizione di una tutela ovvero di preclusione rispetto ad un’attivita’ propria dell’iter processus – in base alle specifiche discipline che individuano il contenuto dell’onere nelle diverse fattispecie, potendosi cosi’ giustificare le peculiarita’ relative alla disciplina della decadenza processuale rispetto a quella della decadenza da situazioni giuridiche sostanziali.

Dunque, la fattispecie caratterizzata dalla consecutio tra attribuzione dell’onere e decadenza, pure ponendosi in modo analogo nell’ambito dei rapporti sostanziali e di quelli processuali, ammette una diversa disciplina degli effetti decadenziali in relazione alle peculiarita’ del rapporto, sostanziale o processuale, nell’ambito del quale l’onere assume giuridica rilevanza. Cio’ esclude, evidentemente, che il meccanismo previsto per la notificazione degli atti processuali possa valere, automaticamente, per ogni ipotesi di decadenza e, in particolare, per le ipotesi in cui la produzione di effetti interinali connessi alla dichiarazione sia incompatibile con la funzione tipica dell’atto, in relazione alla singola previsione normativa, o negoziale (dovendosi altresi’ escludere che tale produzione possa conseguire automaticamente all’inserimento della dichiarazione in un atto processuale e al compimento di attivita’ propriamente finalizzate ad effetti processuali, quale il contraddittorio, ovvero la litispendenza ex art. 39 c.p.c.: cfr.

Cass. 8 novembre 2007, n. 23301; mentre l’effetto interinale si verifica – al momento del deposito del ricorso, ovvero a quello di avvio del procedimento di notifica dell’atto di citazione – allorche’ la ricezione non e’ prevista come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva: cfr. L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79, comma 2, come modificato dalla L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 14, comma 4; D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3, come sostituiti dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito con modificazioni nella L. 14 novembre 1992, n. 438).

Nondimeno il medesimo meccanismo e’ espressione di una esigenza generale, presente nel diritto vivente e confermata dalla Corte costituzionale, che attribuisce rilevanza al comportamento e alla responsabilita’ del soggetto onerato e che, tuttavia, puo’ rilevare, non gia’ ai fini di un riconoscimento automatico e indiscriminato, in qualunque ambito, di effetti impeditivi della decadenza connessi alla semplice esternazione della dichiarazione, bensi’ come criterio di massima per individuare nelle diverse fattispecie decadenziali il contenuto ragionevole – dell’onere specificamente imposto al soggetto e, in particolare, per cogliere, in determinati casi, le ragioni sistematiche della configurazione della conoscenza (o conoscibilita’) dell’atto come costitutiva della fattispecie impeditiva della decadenza; in generale, infatti, la decadenza e’ impedita dal compimento di un atto tipico entro un termine determinato: se l’atto ha carattere recettizio, la sua conoscenza (o conoscibilita’) da parte del destinatario rileva, esclusivamente, ai fini della produzione degli effetti tipici dell’atto, a meno che essa non sia prevista, nella fonte che contempla la decadenza (legale, o negoziale, o provvedimentale), come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva.

9.7. I principi dianzi ricostruiti ed evidenziati con riguardo alla disciplina generale della decadenza trovano specifico riscontro ed applicazione nell’ipotesi prevista dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, la’ dove, per l’appunto, l’effetto impeditivo della decadenza si riconnette puramente alla formulazione di una dichiarazione impugnatoria e pertanto la decadenza deve intendersi impedita nel momento in cui detta dichiarazione sia emessa dal soggetto legittimato e non, invece, nel successivo momento in cui il destinatario la abbia ricevuta.

Non rileva dunque, a tali fini, che la comunicazione dell’impugnazione giunga all’indirizzo del datore di lavoro: la natura recettizia dell’impugnazione, quale atto unilaterale destinato in certam personam, implica che gli effetti tipici e propri di quell’atto, connessi al tenore ed al contenuto della dichiarazione, si producano nel momento in cui il destinatario abbia legale conoscenza dello stesso, ma non comporta invece l’irrilevanza del comportamento del dichiarante e degli effetti che eventualmente vi si riconnettono con riferimento al periodo anteriore alla receptio.

Cosi’, al momento della ricezione della dichiarazione si produce l’effetto tipico della stessa, consistente nella contestazione al datore di lavoro dell’illegittimita’ del recesso, mentre il comportamento del lavoratore interessato, utile ad impedire la decadenza dal diritto di conseguire la pronuncia di annullamento del recesso datoriale, viene a compiersi nel momento in cui la dichiarazione impugnatola e’ emessa e, dunque, nel momento in cui detta dichiarazione e’ esternata dal dichiarante e posta al di fuori della personale sfera di disponibilita’ di questo, in particolare una volta che sia avvenuta la consegna all’ufficiale postale della missiva raccomandata destinata ad essere recapitata al datore di lavoro. Sussiste cioe’, sul piano logico, una scissione tra il comportamento interruttivo della decadenza ed il perfezionamento della fattispecie impugnatoria; detta scissione viene a riprodursi sul piano cronologico allorche’ l’emissione e la ricezione della dichiarazione impugnatoria abbiano luogo in momenti temporalmente distinti, il che accade quando, come nel caso in esame, la dichiarazione di impugnazione del licenziamento sia comunicata al datore di lavoro a mezzo del servizio postale.

9.8. Non puo’ plausibilmente ritenersi che l’applicazione degli enucleati principi generali alla fattispecie de qua resti esclusa in ragione del bilanciamento tra l’interesse del lavoratore-dichiarante e quello del datore di lavoro, destinatario della dichiarazione impugnatoria.

E’ ben vero che l’imposizione al lavoratore del breve termine di decadenza entro cui l’impugnazione del licenziamento deve essere formulata esprime l’esigenza di contemperare il diritto del prestatore all’eliminazione delle conseguenze dell’illegittimo recesso datoriale con l’interesse del datore di lavoro alla continuita’ e stabilita’ della gestione dell’impresa ma e’ da notare che siffatta esigenza e’ soddisfatta subordinando la tutela del lavoratore alla circostanza che questi tempestivamente si attivi, si’ che in mancanza di pronta iniziativa del prestatore il diritto di questo alla legittimita’ degli atti datoriali di gestione recede a fronte della stabilizzazione delle conseguenze del licenziamento.

Tale eventuale conseguenza non discende tuttavia dal consolidarsi degli effetti del licenziamento illegittimo in ragione della tutela dell’affidamento del datore di lavoro sul protrarsi dello stato di fatto che trae origine dal licenziamento, bensi’ deriva dall’esito negativo del vaglio di concreta meritevolezza dell’interesse del lavoratore, che non abbia tempestivamente dato impulso agli strumenti che l’ordinamento gli appresta al fine di impugnare e caducare un atto di gestione dell’impresa, quale il licenziamento, che sia stato posto in essere in carenza dei relativi presupposti di legittimita’.

Orbene, ai fini della valutazione di concreta meritevolezza dell’interesse del lavoratore rileva il solo fatto che questi si sia tempestivamente attivato emettendo la dichiarazione impugnatoria, restando all’uopo irrilevante il momento in cui il datore di lavoro abbia ricevuto detta dichiarazione.

9.9. In effetti, la norma relativa all’imposizione del termine decadenziale in questione si pone nell’ambito di un piu’ ampio e complesso novero di regole improntate al bilanciamento degli interessi del prestatore e del datore di lavoro, in cui la previsione del termine suddetto si aggiunge ad altre e diverse forme di tutela, che sono invece direttamente destinate a garantire l’affidamento del datore di lavoro in ordine alla stabilita’ degli effetti del licenziamento, a prescindere dalla tempestivita’ della relativa impugnazione, ed a cui l’imposizione del termine decadenziale si aggiunge come ulteriore complemento.

In particolare, la funzione di tutela dell’affidamento datoriale e’ direttamente soddisfatta dall’ordinario assoggettamento del licenziamento illegittimo alla disciplina del negozio annullabile, fatta eccezione per le ipotesi patologiche di nullita’ o inefficacia (con riferimento a talune delle quali comunque la giurisprudenza di questa Corte ritiene pure operante il termine di decadenza di sessanta giorni): il recesso datoriale illegittimo, dunque, pur costituendo un atto di autonomia privata difforme dallo schema legale tipico in quanto posto in essere in difetto dei requisiti legittimanti, non viene ordinariamente qualificato in termini di nullita’ e inefficacia, come e’ proprio degli atti privati illegittimi (rectius: illeciti), bensi’ in termini di invalidita’ relativa, conseguendone la necessita’ dell’impugnativa e la temporanea efficacia, destinata peraltro a consolidarsi ove l’azione di annullamento non sia esercitata nel termine di prescrizione quinquennale (termine che, ben s’intende, coesiste e concorre con quello decadenziale in esame e decorre a prescindere dall’avvenuto impedimento della decadenza: cfr. Cass. 24 febbraio 2003, n. 2787).

Ne risulta che l’interesse del lavoratore, quale parte contrattuale, alla legittimita’ degli atti della controparte datoriale incidenti sul contenuto del rapporto trova una duplice limitazione nell’ambito della particolare disciplina in esame: in primis il recesso illegittimo e’, ordinariamente e fatte salve particolari ipotesi gravemente patologiche, annullabile, cioe’ efficace seppure invalido, e non invece nullo o comunque inefficace, come si converrebbe, in ragione dei principi generali, con riguardo ad un atto difforme rispetto ai connotati dello schema normativo tipico, derivandone tra l’altro, con riferimento alla tutela dell’affidamento datoriale in ordine alla stabilita’ degli effetti dell’atto, l’applicabilita’ del termine quinquennale di prescrizione del diritto di conseguire l’annullamento; inoltre, e per di piu’, la tutela caducatoria e’ inibita – di modo che il principio di legittimita’ degli atti giuridicamente rilevanti recede a fronte del principio di continuita’ gestionale dell’attivita’ di impresa o comunque produttiva – ove non sia il prestatore interessato ad attivarsi tempestivamente affinche’ la tutela caducatoria abbia impulso. Sotto il primo degli evidenziati profili, la disciplina ordinamentale si pone a tutela dell’affidamento del datore di lavoro in merito alla stabilita’ di un proprio atto dispositivo; sotto l’ulteriore rimarcato profilo, si individua un parametro obiettivo di giudizio in ordine alla concreta necessita’ di tutelare l’interesse del lavoratore sulla base dell’attivita’ o dell’inerzia di questo.

Ora, se la disciplina del termine decadenziale in questione si ritenesse assimilabile alla disciplina che e’ propria principalmente dei termini prescrizionali, con riferimento alla necessita’ che la dichiarazione impugnatoria pervenga alla conoscenza del datore di lavoro nel termine di legge, ne risulterebbe un’ulteriore e non necessaria duplicazione della tutela dell’affidamento datoriale e, parallelamente, un’ingiustificata ulteriore compressione del diritto del lavoratore alla caducazione del recesso datoriale illegittimo, in evidente difformita’ rispetto al principio di tutela dell’attivita’ lavorativa di cui all’art. 4 Cost.. Ne conseguirebbe, in altri termini, una ingiustificata sperequazione tra la tutela dell’interesse datoriale e quella del prestatore, suscettibile di indurre non infondati dubbi in ordine alla legittimita’ della norma qui interpretata ed applicata.

Detta disposizione non pone invece dubbi di conformita’ al dettato costituzionale se interpretata nel senso piu’ sopra evidenziato e, in particolare, ove si ravvisi l’applicabilita’ della generale disciplina della decadenza, come dianzi ricostruita, alla fattispecie normativa in esame, la quale risulta invero conforme ai generali principi di tutela dell’interesse costituzionalmente rilevante alla legittimita’ degli atti gestionali incidenti sulla sfera giuridica altrui, pur con le peculiarita’ derivanti dal bilanciamento tra detto interesse, proprio del lavoratore, e quello, proprio e tipico del datore di lavoro, alla continuita’ e stabilita’ gestionale.

9.10. Elemento essenziale della prospettata disciplina, improntata al bilanciamento dell’interesse del prestatore con quello datoriale, e’ costituito dal riconoscimento in favore del lavoratore della facolta’ di valersi, ai fini della formulazione della dichiarazione impugnatoria, di qualsiasi mezzo idoneo alla manifestazione dell’intento di impugnare il licenziamento (vedi supra, n. 5). La previsione della pluralita’ di forme della dichiarazione si pone invero, da un lato, come espressione del generale principio di liberta’ delle forme degli atti di autonomia privata e, dall’altro lato, come necessario bilanciamento della brevita’ del termine decadenziale, che risulta congruo e ragionevole nella misura in cui e’ fornita al lavoratore la possibilita’ di attivare la tutela del proprio interesse con il mezzo che risulti, di volta in volta, come piu’ immediatamente fruibile. In definitiva, dunque, la disciplina normativa pone un principio di equivalenza degli effetti tra le diverse forme della dichiarazione impugnatoria del licenziamento ai fini dell’impedimento della decadenza.

Non puo’ ritenersi, percio’, che soltanto in alcuni casi, e non in altri, la dichiarazione impugnatoria sia idonea, una volta emessa, ad inibire l’effetto decadenziale. Se pure e’ attribuita al prestatore la facolta’ di consegnare brevi manu la dichiarazione di impugnazione del licenziamento, ovvero di sopperire all’onere di impugnazione mediante il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 414 e ss.

c.p.c., tuttavia l’attribuzione di detta facolta’ non vale ex se, in assenza di una specifica disposizione normativa, a limitare la possibilita’ del lavoratore di dare corso alla comunicazione a mezzo del servizio postale ed a far gravare sul dichiarante il rischio del ritardo della consegna del plico postale al destinatario: ad argomentare diversamente, la previsione di forme alternative di comunicazione, anziche’ atteggiarsi quale necessaria modalita’ di attenuazione del gravoso onere di tempestiva impugnazione entro il breve termine decadenziale, finirebbe per ridondare a detrimento del lavoratore, comportando una limitazione dell’efficacia di alcune forme dell’impugnazione e determinando una eccessiva ed ingiustificata compressione dell’interesse del prestatore.

Va specificamente affermato che la prospettata scissione tra il comportamento impeditivo della decadenza e l’efficacia dell’atto dichiarativo di impugnazione del licenziamento non resta esclusa, con riguardo alle dichiarazioni extra-processuali, sol perche’ al lavoratore interessato sia dato optare tra l’emissione di una dichiarazione extraprocessuale e la notificazione di atto introduttivo del giudizio nelle forme previste dalle norme di rito.

In primo luogo, infatti, appare evidente che il principio di liberta’ ed equivalenza delle forme della comunicazione impugnatoria non puo’ trovare ragionevole limitazione in considerazione del dato puramente accidentale per cui l’impugnazione del licenziamento sia compiuta con atto idoneo all’instaurazione del giudizio, piuttosto conseguendo in tal caso che gli effetti processuali dell’atto si aggiungeranno a quelli sostanziali, tipici e propri della dichiarazione impugnatoria a prescindere dalla relativa forma, si’ che, essendo destinato l’atto introduttivo del giudizio ad essere notificato alla controparte datoriale, il solo deposito del ricorso varra’ quale impulso della comunicazione dell’impugnazione del licenziamento, idoneo ad impedire la decadenza del lavoratore; la medesima conclusione deve valere con riguardo all’istanza di conciliazione obbligatoria ante causam ai sensi dell’art. 410 c.p.c., destinata ad essere comunicata a cura dell’amministrazione procedente al datore di lavoro, di guisa che l’onere del prestatore deve intendersi assolto con il solo deposito della menzionata istanza.

In secondo luogo, giova osservare che l’individuazione di una pluralita’ di forme equivalenti ai fini della realizzazione del fine di comunicazione e’ pure propria della disciplina della notificazione degli atti processuali, nella parte in cui si attribuisce al notificante il potere di richiedere che la notificazione venga effettuata nelle mani del destinatario, il che, come pure si sottolinea in dottrina, non ha impedito la formulazione, prima nella giurisprudenza costituzionale e poi in quella di legittimita’, del principio, successivamente recepito in via normativa, della scissione tra l’impedimento della decadenza del notificante ed il momento perfezionativo del procedimento notificatorio con specifico riferimento all’ipotesi in cui la notificazione abbia luogo a mezzo del servizio postale.

Mette poi conto rilevare, con riferimento all’impugnazione del licenziamento, che la scelta di una determinata forma di comunicazione della dichiarazione impugnatoria, interamente rimessa alla discrezione del dichiarante, ben puo’ dipendere da difficolta’ concrete di consegnare direttamente l’atto (per esempio, per lo stato di malattia in cui versa il prestatore licenziato, ovvero per la complessita’ della struttura imprenditoriale del datore di lavoro) e, in generale, puo’ rispondere ad esigenze probatorie o di certezza documentale, garantite dall’affidamento dell’atto al servizio pubblico e dalla relativa certificazione, che la spedizione a mezzo del servizio postale puo’ essere preferita proprio al fine di documentare in modo certo la data dell’emissione, ovvero di ricevere conferma documentale dell’avvenuta ricezione della dichiarazione impugnatoria.

Dalla considerazione di esigenze siffatte emerge con chiarezza che non e’ dato interferire nella discrezionale determinazione dell’interessato imponendo allo stesso oneri non espressamente previsti dalla disciplina normativa, atteso che ogni limitazione in tal senso finirebbe per tradursi in un arbitrario vulnus dei mezzi di tutela riconosciuti al prestatore-dichiarante, in relazione al suo diritto di conservare il posto di lavoro e di mantenere un’esistenza libera e dignitosa (artt. 4 e 36 Cost.).

9.11. L’indicata ricostruzione interpretativa rende evidente la conformita’ della disposizione di cui all’art. 6 cit., quanto ai profili qui in questione, con i richiamati principi costituzionali e con il piu’ generale parametro di ragionevolezza ed eguaglianza formale e sostanziale tra i soggetti coinvolti, sui cui diritti incide l’esaminata disciplina, discendendone l’esclusione di ogni dubbio circa la legittimita’ costituzionale della predetta disposizione, cosi’ intesa, in relazione al comportamento impeditivo della decadenza ivi prevista.

10. Tanto considerato, in ragione dell’esito ermeneutico qui in definitiva accolto come conforme ai principi generali dell’ordinamento ed al dettato costituzionale, deve enunciarsi il seguente principio di diritto: “L’impugnazione del licenziamento ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 6, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorche’ la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato, atteso che – in base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimita’ e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale – l’effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell’attivita’ necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio – idoneo a garantire un adeguato affidamento – sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra piu’ forme di comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un’esistenza libera e dignitosa (artt. 4 e 36 Cost.), concorre a mantenere un equo e ragionevole equilibrio degli interessi coinvolti”.

11. L’applicazione di tale principio di diritto comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla stessa Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che si pronuncera’ sulla controversia uniformandosi al medesimo principio.

12. Al giudice di rinvio e’ rimessa altresi’ la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA