Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8830 del 05/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/04/2017, (ud. 31/01/2017, dep.05/04/2017),  n. 8830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25081/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ARCHIMEDE 138, presso lo studio dell’avvocato GIULIO BELLINI,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9284/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/04/2014 R.G.N. 6590/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MAURO PETRASSI per delega verbale Avvocato GIAMPIERO

PROIA;

udito l’Avvocato GIULIO BELLINI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.S. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma con cui venne respinta la sua domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli in data 28.8.10 da Poste Italiane, per assenza ingiustificata successivamente al 14.6.2010, quando era scaduto il periodo di malattia documentato.

Instauratosi il contraddittorio, con sentenza depositata il 22 aprile 2014, la Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame, dichiarando l’illegittimità del licenziamento per assenza di prova dell’avvenuta preventiva contestazione degli addebiti, con le conseguenze di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Poste Italiane, affidato due a motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste il G. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 437 cpv. c.p.c., artt. 115, 116 e 215 c.p.c..

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne non dimostrato il recapito al lavoratore della contestazione degli addebiti, in base al certificato anagrafico prodotto dal G. solo in grado di appello (attestante un cambio di residenza); ed in base alla dichiarazione proveniente dall’ufficio recapito di (OMISSIS), sempre prodotta solo in grado di appello, da cui risultava che la raccomandata sarebbe stata consegnata ad un soggetto diverso dal destinatario.

1.1- Il motivo è in larga parte inammissibile in quanto diretto, nel regime di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5, ad una rivalutazione dei fatti da parte di questa S.C. Quanto alla denunciata violazione dell’acquisizione di nuova documentazione in appello, occorre in primo luogo evidenziare che secondo il consolidato orientamento di questa Corte anche l’eventuale nullità relativa alla deduzione, tempestività, ammissione e assunzione della prova debbono essere tempestivamente eccepite, rimanendo sanate ove l’atto istruttorio sia stato compiuto senza opposizione della parte che vi ha assistito (Cass. 12 agosto 2011 n. 17272; Cass. 29 luglio 2011 n. 16781).

In secondo luogo deve rilevarsi che l’acquisizione di (ulteriore) documentazione anagrafica o postale (quest’ultima quale gestore del servizio postale) non risulta in contrasto con l’invocato art. 437 c.p.c., avendo la corte capitolina accertato che il lavoratore allegò e lamentò, sin dal giudizio di primo grado, la mancata comunicazione della contestazione e trattandosi di documentazione indispensabile ai fini del decidere.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1335 c.c., e della L. n. 890 del 1982, art. 8, e del D.M. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 25.

Lamenta che in base alle norme citate la lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell’atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 cod. civ. Spetta di conseguenza al destinatario l’onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, e dunque la mancata conoscenza dell’atto (Cass. n. 23920/13).

Deve tuttavia rilevarsi che altro e più recente arresto di questa Corte (Cass. n. 20167/14) ha stabilito che la presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio richiede la prova, anche presuntiva, ma avente i requisiti di cui all’art. 2729 c.c., (gravità, univocità e concordanza), che esso sia giunto all’indirizzo del destinatario, sicchè, in caso di contestazione, la prova della spedizione attraverso il servizio postale non è in sè sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza, salvo il caso in cui, per le modalità di trasmissione dell’atto (raccomandata, anche senza avviso di ricevimento, o telegramma), e per i particolari doveri di consegna dell’agente postale, si possa presumere l’arrivo nel luogo di destinazione. La ricorrente Poste non fornisce adeguati elementi a sostegno di tale presunzione.

D’altro canto vi è stato nella specie un adeguato accertamento da parte della corte di merito, che ha ritenuto non provato, in fatto, il recapito presso l’effettivo domicilio o residenza del G., escludendo peraltro, com’è pacifico tra le parti, l’indirizzo di Via G. da Montecorvino, come emergeva dalla documentazione anagrafica.

Le censure si sostanziano dunque in una diversa valutazione ed apprezzamento dei fatti, in contrasto coll’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5,.

Quanto alla dedotta novità della questione afferente la mancata rituale contestazione degli addebiti, non può che rilevarsi quanto accertato dalla sentenza impugnata, e cioè che il lavoratore contestò, sin dal giudizio di primo grado, l’avvenuta rituale comunicazione della contestazione, nè l’attuale ricorrente documenta in alcun modo il suo contrario assunto.

3.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore del G., dichiaratosi anticipante.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro.200,00 per esborsi, Euro.5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell’avv. Giulio Bellini. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

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