Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 883 del 17/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 883 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 24793-2007 proposto da:
VARETTI VANESSA MARIA VRTVSS72H67F205S, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE CORTINA D’AMPEZZO 65,
presso lo studio dell’avvocato STEFANO NOLA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
2033

FONDIARIA

SAI

S.P.A.

(già

SAI

SOCIETA’

ASSICURATRICE INDUSTRIALE S.P.A.) 00818570012, giusta
fusione per incorporazione della Compagnia “La
Fondiaria Assicurazioni s.p.a.” nella SAI S.P.A., in

1

Data pubblicazione: 17/01/2014

persona del legale rappresentante pro tempore e
procuratore

speciale

dott.

IVANO

CANTARALE,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA
CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato
PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e

– controricorrente nonchè contro

CAPUTO ALESSANDRO STEFANO;
– intimato –

sul ricorso 31111-2007 proposto da:
VARETTI VANESSA MARIA VRTVSS72H67F205S, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE CORTINA D’AMPEZZO 65,
presso lo studio dell’avvocato STEFANO NOLA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

FONDIARIA

SAI

S.P.A.

(già

SAI

SOCIETA’

ASSICURATRICE INDUSTRIALE S.P.A.) 00818570012, giusta
fusione per incorporazione della Compagnia “La
Fondiaria Assicurazioni s.p.a.” nella SAI S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore e
procuratore speciale dott. IVANO CANTARALE,
elettivamente

domiciliata

in ROMA,

VIA DELLA

CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato
PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e

2

difende giusta delega in atti;

difende giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

CAPUTO ALESSANDRO STEFANO;
– intimato –

D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/07/2007, R.G.N.
AP4/21659/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato STEFANO NOLA;
udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
l’inammissibilità o rigetto dei ricorsi;

3

avverso la sentenza n. 1959/2007 della CORTE

R.G.N. 24793/07+31111/07
Udienza del 6 novembre 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2002 la sig.a Vanessa Maria Varetti convenne dinanzi al Tribunale di
Milano il sig. Alessandro Stefano Caputo e la SAI Assicurazioni s.p.a.,
esponendo che:
(a) il 20.6.2001 il proprio coniuge, sig. Ivan Mario Samarati, aveva perso la

(b) la responsabilità del sinistro andava ascritta al sig. Alessandro Stefano
Caputo e, di conseguenza, al suo assicuratore della r.c.a., la società SAI
s.p.a..
Concluse pertanto l’attrice chiedendo la condanna dei convenuti al
risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti.

2. Sebbene la domanda venisse accolta dal giudice di primo grado, la sig.a
Vanessa Maria Varetti appellò la decisione del Tribunale, dolendosi di una
liquidazione del danno (in particolar modo, di quello non patrimoniale)
ritenuta sottostimata.
L’appello venne rigettato dalla Corte d’appello di Milano.

3. La decisione del giudice d’appello è stata impugnata per cassazione dalla
sig.a Vanessa Maria Varetti con due distinti ricorsi.
I due ricorsi hanno identico contenuto quanto ai motivi di impugnazione;
solo il secondo tuttavia è corredato dai quesiti di diritto prescritti dall’art.
366 bis c.p.c..

4. In tutti e due i procedimenti suddetti ha depositato controricorso la
società Fondiaria-SAI s.p.a. (succeduta alla SAI Assicurazioni s.p.a. per
effetto di fusione per incorporazione).
Nei propri controricorsi la società Fondiaria-SAI ha eccepito l’inammissibilità
di tutti e due i ricorsi proposti dalla sig.a Vanessa Maria Varetti: del primo,
perché privo dei quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c.; del secondo perché
tardivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso n. 24793/07.

Pagina 3 bt5

rv

vita in conseguenza di un sinistro stradale;

R.G.N. 24793/07+31111/07
Udienza del 6 novembre 2013

Il primo ricorso proposto dalla sig.a Vanessa Maria Varetti (n. 24793/07,
consegnato per la notifica il 27.9.2007 e depositato in cancelleria il
15.10.2007) è pacificamente privo dei quesiti di diritto prescritti all’art. 366
bis c.p.c., come del resto ammesso dalla stessa ricorrente.

2. Il ricorso n. 31111/07.
2.1. Preliminare all’esame del merito del ricorso n. 31111/07, ai sensi
dell’art. 276, comma 2, c.p.c., è l’esame dell’eccezione di inammissibilità
per tardività, proposta dalla Fondiaria-SAI s.p.a..

2.2. Il termine breve per proporre l’impugnazione può decorrere, ai sensi
dell’art. 326 c.p.c.:
(a) dal momento in cui alla parte che intende impugnare sia stata notificata
la sentenza;
(b) dal momento in cui sia proposta l’impugnazione nei confronti di una
soltanto delle controparti.
Da queste previsioni dell’art. 326 c.p.c. la giurisprudenza di questa Corte ha
tratto il principio della equivalenza, ai fini della decorrenza del termine c.d.
“breve” per proporre impugnazione, tra la notifica della sentenza e la
notifica dell’impugnazione.
Da tale principio si è tratto, a sua volta, il corollario secondo cui anche la
notifica di una impugnazione inammissibile fa decorrere il termine breve per
impugnare, termine entro il quale potrà essere riproposta l’impugnazione
inammissibile se, prima della riproposizione, l’inammissibilità del primo
gravame non sia stata dichiarata con sentenza.
Fondamento del principio della equivalenza tra notifica della sentenza e
notifica dell’impugnazione è il comune fondamento delle due ipotesi: l’art.
326 c.p.c., infatti, fa decorrere il termine per impugnare dal momento in cui
l’impugnante abbia acquisito la conoscenza legale della sentenza a lui
sfavorevole, e tale conoscenza legale deve presumersi sia in colui al quale
l’altra parte abbia notificato la decisione giudiziale, sia in colui il quale quella
decisione abbia già impugnato, sia pure con atto inammissibile: ovvio

Pagina 4

Esso è, di conseguenza, inammissibile.

R.G.N. 24793/07+31111/07
Udienza del 6 novembre 2013

essendo che chi propone un’impugnazione non può non conoscere il
contenuto dell’atto che sta impugnando.
Questi princìpi costituiscono ormai ius receptum nella giurisprudenza di
legittimità (ex multís, Sez. 2, Sentenza n. 16207 del 23/07/2007, Rv.
599892; Sez. 3, Sentenza n. 20912 del 27/10/2005, Rv. 584204; Sez. 3,

del 23/01/1998, Rv. 511872; Sez. 1, Sentenza n. 10177 del 29/11/1994,
Rv. 488889).

2.3. Nel caso, poi, in cui la notifica dell’impugnazione si perfezioni in data
successiva a quella in cui il relativo atto sia stato consegnato all’ufficiale
giudiziario, il dies a quo del termine breve per impugnare va individuato
nella data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, e non in quello di
perfezionamento della notifica.
Infatti la consegna dell’atto di impugnazione all’ufficiale giudiziario rende
certa l’anteriorità della conoscenza della sentenza per l’impugnante, in
applicazione analogica del principio di cui all’art. 2704, ultimo periodo, c.c..
E poiché la conoscenza legale della sentenza, per quanto già detto, fa
decorrere il termine breve per impugnare, tale decorrenza non può che
avere inizio dal momento della suddetta consegna, quale
stabilisce in modo certo”

“fatto che

la conoscenza della sentenza da parte

dell’impugnante, secondo la formula del citato art. 2704 c.c..

2.4. Ciò premesso in iure, si rileva in facto che la sig.a Vanessa Maria
Varetti ha proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano un
primo ricorso per cassazione, consegnato all’ufficiale giudiziario il 27.9.2007,
numero cronologico 18.723.
La prima delle due notificazioni richieste per tale ricorso si è perfezionata il
2.10.2007.
Ha, quindi, proposto un secondo ricorso avverso la medesima sentenza,
consegnato all’ufficiale giudiziario il 29.11.2007 e notificato per prima alla
Fondiaria-SAI s.p.a. il 3.12.2007.

Pagina 5

Sentenza n. 20547 del 20/10/2004, Rv. 577780; Sez. L, Sentenza n. 643

R.G.N. 24793/07+31111/07
Udienza del 6 novembre 2013

Dunque allorché venne consegnato dalla sig.a Vanessa Maria Varetti il
secondo ricorso all’ufficiale giudiziario (29.11.2007), erano ormai trascorsi
più di 60 giorni dalla consegna all’ufficiale giudiziario del primo ricorso
(27.9.2007), con la conseguenza che la seconda impugnazione è

3. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai
sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c..

P.q.m.
la Corte di cassazione:
– ) riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili;
– ) condanna la sig.a Vanessa Maria Varetti alla rifusione nei confronti della
Fondiaria-SAI s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si
liquidano in euro 10.200 (di cui 200 per spese).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 6 novembre 2013.

inammissibile per tardività.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA