Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 883 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 17/01/2011), n.883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G., S.A., C.L. e M.

L., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dagli Avv. Scrosati Carlo Luigi e Annarosa

Corselli, elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio

dell’Avv. Maria Antonietta Perilli, via della Conciliazione, n. 44;

– ricorrenti –

contro

MAGLIFICIO TODESCO PAOLA s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in

calce al controricorso, dagli Avv. Romano Cristiano e Lidia

Ciabattini, elettivamente domiciliati nello studio di quest’ultima in

Roma, piazzale Clodio, n. 32;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n.

2733 in data 2 novembre 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 ottobre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Lidia Ciabattini;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “aderisco

alla relazione”.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 15 giugno 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“Con sentenza n. 2733 depositata il 2 novembre 2009, la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, ha dichiarato l’intervenuta risoluzione del contratto preliminare in data 18 dicembre 1995, stipulato tra S.G., A.S., C.L. e M.L., in qualità di promittenti venditori, e la s.r.l. Maglificio Todesco Paola, in qualità di promissaria acquirente, ed ha condannato gli appellati in solido a restituire all’appellante la caparra, pari ad Euro 103.291,38, oltre agli interessi legali dal maggio 2000 al saldo.

La Corte territoriale ha rilevato che l’efficacia del contratto era subordinata alla condizione sospensiva che l’immobile nella sua parte non residenziale potesse essere adibito all’attività produttiva già svolta dalla promissaria acquirente, mentre il verificarsi di fatti attestanti l’impossibilità di ottenimento delle necessario autorizzazioni aveva determinato, conformemente alla prevista pattuizione negoziale, la risoluzione automatica del contratto.

Nella specie la società Maglificio Todesco ha comunicato tempestivamente di non aver ottenuto le prescritte autorizzazioni amministrative e di volere, quindi, ottenere la risoluzione del preliminare ed il rimborso della caparra versata.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello S. G., S.A., C.L. e M.L. hanno proposto ricorso, affidato a sei motivi.

Ha resistito, con controricorso, l’intimata società.

Con il primo motivo (violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3) i ricorrenti si dolgono che la Corte territoriale abbia sollevato d’ufficio la questione della inesistenza di una clausola contrattuale che ponesse a carico della promissaria acquirente l’attività di ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative, e ciò nonostante fosse pacifico tra le parti che l’onere della richiesta di autorizzazione fosse in capo proprio al Maglificio Todesco.

La censura è infondata.

Non sussiste il lamentato vizio di extrapetizione o di ultrapetizione, che ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni hinc ed inde dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Tale vizio deve essere escluso qualora, come nella specie, il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime (Cass., Sez. 3^, 11 ottobre 2006, n. 21745).

Neppure sussiste la lamentata violazione dell’art. 2697 cod. civ. Come risulta dallo stesso motivo di ricorso, la società promissaria acquirente ha dedotto di “non avere ottenuto la prescritta autorizzazione amministrativa nonostante molteplici richieste formulate all’Amministrazione comunale di Somma Lombardo”; il che dimostra che la promissaria, avendo interesse ad ottenere la necessaria autorizzazione, ha fatto il possibile per conseguirla, non – come assumono i ricorrenti – che pacificamente esistesse una clausola contrattuale del preliminare ponente a carico della sola promissaria acquirente l’attività di ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge, omessa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. e difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, assumendo che il concreto comportamento della società Maglificio Todesco, anche posteriore alla conclusione del preliminare, dimostrerebbe la sussistenza in capo ad essa dell’obbligo di attivarsi per il conseguimento delle necessarie autorizzazioni.

La censura è priva di fondamento: la circostanza che la società promissaria acquirente si sia attivata per ottenere l’autorizzazione non è di per sè circostanza decisiva deponente per l’esistenza di un obbligo esclusivo a suo carico.

Con il terzo mezzo (violazione di legge; errata applicazione dell’art. 1353 cod. civ.; contraddittorietà della motivazione) si deduce che non è chiaro se la sentenza impugnata abbia ritenuto il contratto de quo sottoposto a condizione sospensiva o risolutiva.

Il motivo è inammissibile, perchè i ricorrenti sono privi di interesse a porre una questione astratta sulla distinzione tra condizione risolutiva e “risoluzione” del contratto per il mancato avveramento della condizione sospensiva.

Con il quarto motivo (violazione di legge: artt. 1453 e 1456 cod. civ.; t.u. enti locali; L. n. 1150 del 1942 e t.u. dell’edilizia e dell’urbanistica; difetto di motivazione) si deduce: che la Corte d’appello non evidenzia il percorso logico che l’ha condotta a rigettare la tesi per cui sarebbe stato possibile per il Maglificio Todesco esercitare la propria attività nel capannone in questione;

che il soggetto agente nel caso dell’autorizzazione è l’organo tecnico preposto e non il consiglio comunale, le cui competenze sono di carattere generale e non di natura pianificatoria; che il parere preventivo espresso dall’organo competente, vertendo su una ben specifica richiesta ed esprimendo un chiaro giudizio circa il contenuto da dare al futuro provvedimento, aveva la valenza richiesta nel contratto preliminare.

La censura è infondata, per la parte in cui non è inammissibile.

La sentenza della Corte territoriale mette in luce, con motivazione esente da vizi logici e giuridici: che il capo servizio edilizia comunale comunicò un parere preventivo (datato 28 agosto 1996) “in linea di massima favorevole”, ma “a condizione che non sia avvenuto cambio di destinazione d’uso rispetto alla destinazione indicata nei grafici”; che questo atto non è un atto amministrativo di autorizzazione all’esercizio dell’attività manifatturiera, bensì un mero parere di massima; che la ricorrenza della pattuita condizione di efficacia del contratto preliminare non è ravvisabile neppure nella lettera in data 20 novembre 1997, posto che essa, lungi dall’integrare un’autorizzazione al mutamento di destinazione, da residenziale a produttiva, consiste nella comunicazione del parere della competente commissione consiliare, fatte salve le determinazioni finali del consiglio comunale per la necessaria variante.

La Corte ambrosiana ha anche escluso che la negativa conclusione del procedimento amministrativo sia stata casualmente provocata dalla richiesta del Maglificio di ampliare la superficie utile del capannone, ed in tal senso ascrivibile a sua colpa.

D’altra parte, il motivo denunzia, si, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ma la deduzione è fatta solo mediante la indicazione delle norme asseritamente violate, non anche attraverso specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in guai modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass., Sez. 3^, 16 gennaio 2007, n. 828).

Il quinto ed il sesto mezzo (violazione di legge: artt. 1353 e ss., 1362 e ss., art. 1370 cod. civ.; difetto e contraddittorietà della motivazione) sono inammissibili, perchè, al di là della formale prospettazione, tendono a sollecitare una lettura degli atti di causa, in particolare degli atti degli uffici e degli organi comunali, diversa rispetto a quella a cui, con logica e ponderata valutazione, è giunta la Corte di merito.

In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., per esservi rigettato”.

Letta la memoria depositata in prossimità dell’udienza dai ricorrenti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che la memoria dei ricorrenti non espone critiche circostanziate alla relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., ma si limita a illustrare e a ribadire i motivi di ricorso;

che, pertanto, per la soluzione delle singole questioni veicolate dal motivi di ricorso vale quanto esposto nella proposta di definizione del relatore, che il Collegio fa propria;

che, quindi, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 6.200,00 di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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