Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 883 del 16/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.16/01/2017),  n. 883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3185/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 69/2013 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 17/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Veneto che il 17 giugno 2013 ha confermato la decisione della CTP – Venezia laddove ha accolto la domanda del Dott. C.A., medico di base convenzionato col SSN, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata anche per l’anno d’imposta 2007. Il contribuente resta intimato.

La ricorrente erroneamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 36) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere correlata col SSN ed essere espletata con l’ausilio di una segretaria e in forma associata con altri medici di base.

La decisione del giudice regionale è centrata essenzialmente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Tale parametro orientativo risulta rispettato ove si consideri che nel ricorso si enfatizza la collaborazione di una dipendente addetta a mansioni infermieristiche e di segreteria.

Quanto, poi, all’apporto della compagine poli-medica la decisione del giudice regionale è centrata su ulteriori principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 7291 del 13/04/2016 (Rv. 639173) laddove si afferma che in materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo”, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicchè la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacchè essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale. Nella specie, però, nulla emerge dal ricorso in quest’ultimo specifico senso, nè v’è censura a mente del riformulato art. 360 c.p.c., n. 5.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto in forma semplificata. Non v’è pronunzia sulle spese non essendovi difese della controparte. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017

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