Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8829 del 29/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 29/03/2019), n.8829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14144-2013 proposto da:

C.G., in proprio e nq di procuratore della Sig.ra

T.R., T.R. elettivamente domiciliati in ROMA VIA

CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO FABIO MASSIMO,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SANTI UMBERTO,

MOSCHETTI FRANCESCO, CASAROTTO GIANGIORGIO giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI VICENZA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio

dell’avvocato FRANCO FABIO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CHECCHINATO LORETTA giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2012 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 26/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/03/2019 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del 9 motivo di ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato SANTI che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1.1 L’avv. C.G., in proprio e quale procuratore di T.R., propone dieci motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 72/18/12 del 26 novembre 2012, con la quale la commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma della prima decisione, ha ritenuto solo parzialmente illegittimi (rettificandoli di ragione) gli avvisi di accertamento loro notificati dal Comune di Vicenza per Ici ed accessori 2003/2007 su vari immobili di proprietà (avvisi già fatti oggetto di parziale adesione).

La commissione tributaria regionale, per quanto qui ancora rileva, ha osservato che: – ancorché formalmente strutturato con richiamo ai motivi di opposizione formulati dai contribuenti nel ricorso introduttivo, l’appello proposto dal Comune di Vicenza doveva purtuttavia ritenersi ammissibile, perché sostanzialmente conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53; – la superficie imponibile del terreno iscritto a catasto al foglio (OMISSIS), mappali (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) doveva essere rettificata in metri quadrati 1160, in luogo di metri quadrati 1472 come erroneamente dedotto dal Comune negli avvisi di accertamento; – questi ultimi erano assistiti da sufficiente motivazione, anche considerato che in essi il Comune aveva tenuto conto dei vari parametri di quantificazione del valore degli immobili, anche quelli dedotti dagli stessi contribuenti (deprezzamento per posizione defilata; accesso e transito difficoltoso; carenza di opere di urbanizzazione); – conformemente a quanto dedotto dallo stesso Comune, sebbene in via subordinata, sussistevano i presupposti per abbattere del 15% il valore singolarmente accertato per l’area edificabile nelle annualità dedotte in giudizio; – gli avvisi di accertamento non potevano ritenersi nulli per mancata allegazione delle delibere Ici emesse dalla giunta comunale di Vicenza ai nn. 397/2005, 33/2000 e 17/2008, trattandosi di atti di portata generale e quindi conosciuti o conoscibili dalla generalità dei contribuenti; – attesa la buona fede di questi ultimi in ordine alla contestazione di infedele dichiarazione Ici a seguito di avvenuta trasformazione della destinazione urbanistica da agricola a fabbricabile (non comunicata dal Comune L. n. 289 del 2002, ex art. 31, comma 20), sussistevano i presupposti per escludere le sanzioni a ciò relative, non anche gli interessi moratori di legge previsti dal Reg. Comunale Ici, art. 21, in quanto accessori del tributo; – corretta era stata la mancata applicazione da parte del Comune dell’aliquota agevolata del 4/1000 prevista, per le annualità 2005/2007 in relazione ad un immobile abitativo, in caso di concessione del medesimo a titolo gratuito, non risultando nella specie che il beneficiario (figlio dei contribuenti), avesse trasferito colà la propria residenza; – per quanto concerneva l’omessa dichiarazione 2006 e 2007 di immobili originati dalla variazione catastale n. (OMISSIS), correttamente l’ente era stata applicata la sanzione per ciascuna annualità, fino a che l’adempimento dichiarativo non venne assolto; – per quanto concerneva l’imposta 2007 su immobile originato dalla variazione catastale n. (OMISSIS), l’imposta doveva essere ricalcolata sulla rendita catastale già determinata in Euro 3717,46; – correttamente il Comune aveva applicato le sanzioni contestate per varie annualità (eccezion fatta per quelle escluse sulla infedele dichiarazione dell’area divenuta edificabile) secondo il criterio del cumulo materiale e non giuridico; – in ragione dell’esito del giudizio di appello, sussistevano i presupposti per compensare per metà le spese del doppio grado, con accollo della metà residua ai contribuenti.

Resiste con controricorso il Comune di Vicenza.

Il ricorrente ha depositato memoria con la quale, tra il resto, viene proposta istanza di oscuramento dei dati personali in caso di comunicazione della sentenza a terzi, D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 52, comma 1; ed opposta eccezione di inammissibilità del controricorso avversario per vizio di procura difensiva, in quanto dichiaratamente rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso.

p. 1.2 Vanno preliminarmente affrontate le questioni così poste dalla memoria di parte ricorrente.

Per quanto concerne l’istanza di omissione dei dati personali risultanti dalla presente sentenza, rileva quanto stabilito dal citato D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, secondo cui: “(Dati identificativi degli interessati) 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, ((…)) l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento. 2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l’autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d’ufficio che sia apposta l’annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati”. In forza di tale previsione è da escludere che nella specie sussistano i presupposti per la richiesta omissione delle generalità, non essendo stati indicati i “motivi legittimi” che tale omissione giustificherebbero. Premesso che la materia trattata nel presente giudizio (debenza Ici) non può ritenersi di per sè “sensibile” e, come tale, assoggettata al particolare e cogente regime di tutela della riservatezza delle parti in causa, era fatto onere al richiedente di specificare l’esistenza e natura dei motivi che avrebbero dovuto qui apportare deroga alla regola generale di cui al comma 7 della stessa disposizione, secondo la quale: “Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali”.

Per quanto concerne l’eccezione di inammissibilità del controricorso perché privo di procura difensiva (in quanto apposta in calce al ricorso per cassazione notificato), l’eccezione va invece accolta. Ciò in applicazione del principio già affermato da Cass. SS.UU. 14539/01 e successivamente più volte ribadito: Cass. 5867/07, secondo cui: “deve dichiararsi inammissibile il controricorso (e l’eventuale ricorso incidentale ad esso inerente) quando la procura speciale sia stata rilasciata non in calce al controricorso stesso, bensì in calce alla copia del ricorso notificato dalla controparte, giacché in tal modo manca la prova certa del rilascio del mandato in epoca anteriore o coeva alla notificazione del controricorso; tale incertezza non è superabile neppure con il mero richiamo fatto nel controricorso alla procura conferita in calce al ricorso notificato, essendo invece necessaria la specifica indicazione di tale procura”; più recentemente, C.Cass. 877/19secondo cui “nel giudizio di cassazione la procura deve essere rilasciata a margine o in calce del controricorso o su foglio separato ma congiunto materialmente ad esso, secondo quanto previsto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, sicché, ove la stessa sia conferita con altre modalità, esorbitanti tale modello legale, il controricorso deve essere dichiarato inammissibile”.

Da ciò deriva che del controricorso del Comune di Vicenza non potrà tenersi conto, nè quanto a svolgimento di argomenti e dissertazioni difensive ivi svolte, né quanto alle spese di giudizio.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza. Per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto ammissibile l’appello principale del Comune, nonostante che tale atto: – fosse privo di una reale censura avverso la ratio della prima sentenza, la quale aveva annullato l’atto impugnato (unitariamente considerato) in forza del fatto che l’ufficio aveva riconosciuto di averlo emesso sulla base di classamenti catastali erronei e non aggiornati; – facesse propri i motivi di opposizione proposti nel ricorso introduttivo dagli stessi contribuenti, e non esaminati dal primo giudice perchè ritenuti assorbiti proprio in ragione dell’annullamento complessivo degli avvisi.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce analoga doglianza di nullità della sentenza per violazione degli artt. 329 e 324 c.p.c. nonché dell’art. 2909 c.c.; posto che, in assenza di specifica censura, l’annullamento degli atti impositivi doveva ritenersi ormai coperto da giudicato interno.

p. 2.2 Questi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche poste, sono infondati.

Il giudice di primo grado (CTP Vicenza n. 45/10/10) accolse il ricorso dei contribuenti “dichiarando nullo l’atto impugnato”.

La ratio decisoria veniva così individuata in sentenza: “parte resistente dichiara espressamente a pagina 18 dell’atto di costituzione che “l’ufficio nell’emettere gli accertamenti ha tenuto conto del classamento dell’immobile riportato nella visura catastale che, evidentemente, non è stata aggiornata in base alla sentenza n. 99/09/08 e della quale l’ufficio non era a conoscenza”. Pertanto la dichiarazione in merito, resa dall’ufficio, è prova chiara di non corrispondenza dell’atto impositivo riguardo ai dati di fatto e di diritto dell’area in questione e dunque alla reale situazione catastale che si è venuta a determinare a seguito della su citata sentenza alla quale l’ufficio ha espressamente dimostrato acquiescenza all’odierna udienza. La commissione, dunque, ritiene corrispondente al vero quanto ammesso dall’ufficio”.

A detta della commissione tributaria provinciale, pertanto, l’azione accertativa risultava affetta, per stessa ammissione dell’amministrazione comunale, da un errore di individuazione ed aggiornamento di un determinato cespite; e tale errore, ancorché non relativo a tutti indistintamente gli avvisi di accertamento opposti, comportava tuttavia l’annullamento dell’intera pretesa dell’ente impositore.

A fronte di questa decisione, il Comune di Vicenza propose appello principale lamentando il difetto di motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale la quale, da un lato, aveva “argomentato la propria decisione considerando esclusivamente che, a pagina 18 delle proprie controdeduzioni, l’amministrazione, relativamente alla annualità 2007, si è resa disponibile a rettificare la pretesa tributaria avanzata con gli atti impositivi n. (OMISSIS) ( T.) e (OMISSIS) ( C.) per l’immobile originato dalla variazione catastale n. (OMISSIS) (…)”; e, dall’altro, aveva “totalmente omesso di pronunciarsi sull’aspetto pregnante del ricorso delle controparti, ovvero la tassazione dei loro terreni come area edificabile, nonché su tutte le altre questioni conseguenti (…)”.

Si lamentava poi, nell’atto di appello del Comune, che il collegio vicentino avesse adottato la propria decisione “trascurando di valutare due ulteriori aspetti recepiti dalle controparti: la non applicazione dell’aliquota agevolata prevista per gli immobili concessi in uso gratuito (…), e l’applicazione della sanzione per omessa dichiarazione degli immobili originati dalla variazione catastale n. 1691/1/2005 per le annualità 2006 e 2007”; tanto che, “a fronte di tali numerose questioni il giudice di primo grado si è pronunciato limitatamente all’immobile originato dalla variazione catastale n. (OMISSIS) che ha, peraltro, interessato solo l’annualità 2007 e non le annualità dal 2003 al 2006, anch’esse accertate alle controparti”.

Lamentava inoltre il Comune appellante “come il giudice di primo grado abbia espressamente dichiarato nullo l’atto (probabilmente riferendosi solo all’anno 2007 interessato dall’unica problematica richiamata dalla sentenza) quando, in realtà, i signori appellati avevano impugnato ben 10 atti riferiti alle annualità dal 2003 al 2007 (cinque notificati alla signora T. e cinque al signor C.)”.

Orbene, diversamente da quanto argomentato dai ricorrenti, l’atto di appello così formulato dal Comune di Vicenza non era affatto privo di specifica censura avverso la ratio decidendi di primo grado; segnatamente, là dove con esso si lamentava chiaramente la carenza di motivazione della Commissione Tributaria Provinciale, la quale aveva dichiarato la nullità dell’intera pretesa pur basandosi (e motivando) esclusivamente su un vizio in realtà relativo solo ad una minor porzione della stessa (quella afferente all’immobile originato dalla variazione catastale n. (OMISSIS), e concernente unicamente l’annualità 2007).

La censura è stata dunque esattamente colta e valorizzata – all’esito di una tipica attività di interpretazione sostanziale della domanda processuale affidata al giudice di merito – dalla Commissione Tributaria Regionale nella sentenza qui impugnata la quale, nel richiamare la conformità dell’atto di appello del Comune al disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, ha rilevato la concorrente sussistenza, in tale atto, sia di un elemento volitivo finalizzato ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado, sia di un elemento argomentativo volto a sostenere tale riforma mediante la devoluzione di un vizio di natura motivazionale; criticamente individuato, nell’atto di gravame, proprio nella inadeguatezza della motivazione recepita dal primo giudice al fine di fondare l’annullamento ‘totale’ (e non limitato al solo cespite ed alla sola annualità considerati in sentenza) della pretesa impositiva, così come portata da ben dieci diversi avvisi di accertamento.

Ed in tal senso andava effettivamente inteso anche il riferimento ai motivi di opposizione proposti dai contribuenti nel loro ricorso introduttivo (e da questi ultimi poi ripresi con appello incidentale); dal Comune richiamati non già per farli propri e condividerli (‘contra se’), ma proprio per evidenziare come l’annullamento totale degli avvisi non avrebbe potuto logicamente e giuridicamente prescindere dalla disamina e dall’ipotetico accoglimento di tutti tali motivi di opposizione, in realtà completamente pretermessi nella (perciò carente) sentenza di primo grado.

Nessun giudicato interno ebbe dunque a formarsi sull’annullamento dell’azione accertativa.

p. 3.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per vizio di extra ed ultrapetizione. Per avere la Commissione Tributaria Regionale provveduto a rettificare il valore dei terreni edificabili, nonostante che il Comune si fosse limitato a chiedere l’accertamento di legittimità degli avvisi di accertamento impugnati ovvero, in via subordinata, l’accertamento della legittimità della proposta transattiva da esso avanzata ai contribuenti; una cosa essendo la domanda di mera pronuncia di legittimità della proposta transattiva, ed altra quella di rideterminazione del valore delle aree.

p. 3.2 II motivo è infondato.

E’ principio consolidato di legittimità quello secondo cui: “Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio. Ne consegue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte” (tra le molte, da ultimo, Cass. n. 27560/18).

Nel caso di specie, ravvisata l’illegittimità degli avvisi di accertamento, non per ragioni di ordine formale, ma per l’incongruenza del valore in essi indicato dall’amministrazione comunale con riguardo alle aree edificabili, la Commissione Tributaria Regionale ha provveduto – senza con ciò incorrere in vizio di extra o ultrapetizione, ma anzi attenendosi ai limiti della domanda – a rideterminare il corretto valore di riferimento integrante la base imponibile dell’Ici. E ciò il giudice di merito ha ritenuto di fare basandosi su un diverso valore pure risultante dagli atti di causa, perchè riconosciuto dallo stesso Comune in sede conciliativa.

p. 4.1 Con il quarto motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – ‘omessa e insufficiente motivazione’ sia in ordine al motivo di appello incidentale concernente la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento in punto quantificazione del valore delle aree, sia in ordine alla stessa sentenza di appello, la quale si era limitata a pedissequamente riprendere la quantificazione esposta dal Comune nella proposta transattiva mediante apodittico abbattimento di valore del solo 15%.

p. 4.2 II motivo è inammissibile.

Il vizio con esso denunciato deve trovare inquadramento nella nuova disciplina dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012 (sentenza di appello pubblicata dopo il 11 settembre 2012); disciplina in base alla quale la sentenza può essere impugnata, in sede di legittimità, non più per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” (previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in esame), bensì nei ben più ristretti limiti dell'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

In ordine a tale nuova formulazione – applicabile anche al ricorso per cassazione proposto avverso sentenze del giudice tributario – si è affermato (Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014) che: “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 del, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (così, in seguito, Cass. n. 12928/14; Cass. ord. n. 21257/14; Cass. 2498/15 ed altre).

A corollario di tale principio si è inoltre stabilito che: “il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. 11892/16, così Cass. 23153/18 ed altre).

Ora, nel caso di specie la censura non si fa carico in alcun modo di tali profili di innovazione normativa, risolvendosi in realtà nella mera sollecitazione, nella presente sede di legittimità, di una diversa valutazione probatoria di un fatto materiale decisivo, costituito dal valore degli immobili; fatto che, tuttavia, lungi dall’essere stato pretermesso dalla Commissione Tributaria Regionale, è stato da quest’ultima argomentatamente vagliato e soppesato proprio nella sua dimensione economico-estimativa, essenziale ai fini di causa.

p. 5.1 Con il quinto motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162; del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2-bis, degli artt. 24 e 97 Cost.. Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente respinto il motivo di appello incidentale concernente la nullità degli avvisi di accertamento perché privi della necessaria allegazione delle delibere Ici della giunta comunale.

p. 5.2 II motivo è infondato, dovendosi fare qui applicazione del principio costantemente affermato e correttamente recepito dalla Commissione Tributaria Regionale – secondo cui, in materia di imposizione fiscale, “le delibere comunali relative all’applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili” (tra le molte, Cass. n. 30052/18).

Proprio con riguardo al tributo qui dedotto, si è affermato (Cass. n. ord.13105/12) che: “In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso che rientrasse tra gli atti esterni da allegare ad un avviso di accertamento in materia di ICI la Delib. della Giunta determinativa dei valori degli immobili ai fini ICI in base ai valori venali di mercato delle aree edificabili)”.

p. 6.1 Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione della L. n. 289 del 2002, artt. 31, comma 20, della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 10, nonché dell’art. 1218 c.c. e ss.. Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto dovuti gli interessi di mora, nonostante che il Comune – inadempiente all’obbligo di collaborazione con il contribuente – avesse omesso la comunicazione di mutata destinazione urbanistica di cui all’art. 31 cit.. Mancata comunicazione che determinava il venir meno non solo delle sanzioni, ma anche degli interessi di mora, stante l’insussistenza di illecito.

p. 6.2 Il motivo è infondato.

In base alla L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 20: “I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza da parte del contribuente”.

Si è tuttavia più volte stabilito (Cass. n. ord. 12308/17; Cass. n. 15558/09 ed altre) che il mancato adempimento di tale obbligo informativo – avente ad oggetto l’attribuzione al terreno di una caratteristica intrinseca (edificabilità) risultante dal solo suo inserimento nel piano regolatore generale del Comune, anche indipendentemente dall’adozione di strumenti esecutivi ed attuativi (SU 25506/06) non è specificamente sanzionato dal legislatore. L’obbligo tributario commisurato a tale caratteristica continua dunque a discendere, indipendentemente dalla comunicazione del Comune, dall’attribuzione in sé della edificabilità; anch’essa portata da un atto di natura generale (piano regolatore) assoggettato a forme di pubblicità legale e di comune conoscibilità nell’ambito del territorio di riferimento.

Da ciò consegue che il mancato o tardivo versamento del tributo è produttivo degli interessi moratori (aventi natura reintegrativa e non sanzionatoria) a tal fine stabiliti e predeterminati dal legislatore.

p. 7.1 Con il settimo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, nonché “omessa ed insufficiente motivazione”. Per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto legittima la sanzione per omessa dichiarazione 2004 della variazione catastale n. (OMISSIS), nonostante che il dato omesso fosse erroneo, come riconosciuto dall’ufficio tecnico erariale nel verbale di conciliazione; sicché esso, proprio in quanto erroneo, non poteva influire sul corretto accertamento tributario.

p. 7.2 II motivo non può trovare accoglimento.

Sul piano strettamente motivazionale – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ricorrono i già rilevati rigorosi limiti di sindacato derivanti dalla nuova definizione del vizio in termini di “omesso esame” di un fatto decisivo (qui preso certamente in esame dal giudice di merito che di esso, come detto, venne investito con l’atto di appello principale).

Sul piano della lamentata violazione normativa – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la decisione della Commissione Tributaria Regionale appare corretta dal momento che l’erroneità del dato non escludeva di per sè l’obbligo dichiarati nè esonerava i contribuenti dal pagamento del tributo nella misura che fosse poi risultata congruamente determinata. Sicché, correttamente la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che la mancata dichiarazione fosse nella specie sanzionabile in quanto comunque interferente sull’azione di controllo ed accertamento.

p. 8.1 Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – “omessa ed insufficiente motivazione” in ordine al mancato riconoscimento, da parte del Comune, dell’aliquota agevolata del 4 x 1000 in caso di immobile abitativo concesso in uso gratuito. Ciò perchè la mancata variazione di residenza del figlio beneficiario era, nella specie, unicamente dipesa dalla ubicazione dell’immobile concesso in comodato all’interno del medesimo stabile (posto al civico n. (OMISSIS) di strada del (OMISSIS)) di pregressa residenza familiare del medesimo.

p. 8.2 II motivo è inammissibile per le già indicate ragioni, che qui interamente si richiamano, relative alla nuova e tassativa portata del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. E’ in proposito sufficiente rilevare come nemmeno in tal caso si verta di “omesso esame” di un fatto decisivo, dal momento che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale ha preso specificamente in considerazione il problema dei presupposti di applicabilità dell’aliquota agevolata del 4 x 1000, concludendo motivatamente nel senso della esclusione dell’agevolazione nella concretezza della fattispecie, proprio in ragione del mancato trasferimento di residenza da parte del beneficiario (sent. pagg.7-8); del resto, di per sé suscettibile di operare e di essere fatto anche anagraficamente constare (mediante la variazione del numero di interno) pur nell’ambito del medesimo n. civico di ubicazione dello stabile.

p. 9.1 Con il nono motivo di ricorso si deduce violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 12, comma 5, nonché del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 53. Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente affermato l’applicabilità cumulativa, anno per anno, delle sanzioni per omessa dichiarazione 2006/2007 sulla variazione catastale n. (OMISSIS), nonostante che si trattasse di un unico illecito e che, in ogni caso, fosse nella specie applicabile l’istituto della continuazione.

p. 9.2 II motivo è fondato.

Ferma restando l’applicabilità delle sanzioni per ciascuna annualità di protrazione dell’omessa denuncia, e fino a regolare adempimento, nulla ostava al riconoscimento nella specie – trattandosi di violazione della stessa indole ed ascrivibile ad una medesima reiterata condotta – del regime attenuato di continuazione, applicabile pure in materia di Ici.

Si è in proposito stabilito che (Cass.n. 18230/16 ed altre): “In tema d’ICI, l’omessa denuncia dell’immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 1, a ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell’imposta ma anche per l’adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l’istituto della continuazione D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 12, comma 5”.

p. 10.1 Con il decimo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione. Per avere la Commissione Tributaria Regionale disposto la compensazione delle spese del doppio grado di merito in ragione del 50%, con accollo del residuo alla parte contribuente. Nonostante che sulle due questioni principali di lite (rideterminazione della superficie e del valore unitario per metro quadrato sui terreni al foglio (OMISSIS) mappali (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); nonché rideterminazione della rendita catastale sull’immobile originato dalla variazione n. (OMISSIS)) il ricorso introduttivo si fosse rivelato fondato, con conseguente necessità, quantomeno, di compensazione integrale.

p. 10.2 Si tratta di motivo assorbito e suscettibile di essere riproposto in sede di rinvio.

Va infatti considerato che, in accoglimento del nono motivo di ricorso, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale andrà cassata in punto rideterminazione, secondo il regime di continuazione, della sanzione per omessa dichiarazione.

Il giudice di rinvio dovrà dunque riconteggiare la sanzione applicabile in base a quest’ultimo criterio e, al contempo, dovrà rideterminare anche il regime delle spese dell’intero giudizio nella considerazione globale dell’esito della lite.

PQM

La Corte:

– accoglie il nono motivo di ricorso, assorbito il decimo e respinti gli altri;

– cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019

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