Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8829 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 13/04/2010), n.8829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

C.P., elettivamente domiciliato in Roma, via di Porta

Pinciana n. 4, presso l’avv. Marco Santaroni, rappresentato e difeso

dall’avv. Bellingacci Marco giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 8782/08, depositata

il 4 aprile 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

marzo 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Marco Bellingacci per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FEDELI Massimo, il quale ha dichiarato di aderire alla relazione ex

art. 380 bis c.p.c..

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. C.P. propone ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 8782/08, depositata il 4 aprile 2008, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso del C. avverso sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria “in quanto rivolto avverso sentenza emessa dopo l’entrata in vigore delle Agenzie Fiscali (1 gennaio 2001), ma indirizzato e notificato agli Uffici IVA di Perugia e all’Ufficio II.DD. di Spoleto, uffici territoriali non più legittimati a riceverlo, essendo eventuale contraddittore, nel giudizio di cassazione, il solo Ministero delle Finanze, oltre alla Agenzia delle entrate, non menzionata nel ricorso stesso”.

Le Amministrazioni intimate resistono con controricorso.

2. Con il ricorso si denuncia che la sentenza è affetta da errore di fatto, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, osservando che “in ipotesi di ricorso per cassazione avverso sentenza emessa da Commissione regionale non notificato ai soggetti competenti a contraddire costituiti dalla Agenzia delle entrate e/o dal Ministero delle Finanze, laddove il contraddittorio si sia comunque costituito con la partecipazione delle predette parti che abbiano resistito ed abbiano contraddetto alla domanda, il ricorso per cassazione medesimo deve essere considerato ammissibile, quand’anche notificato a soggetti non più legittimati”.

Il ricorso appare inammissibile, poichè non prospetta un errore di fatto, bensì un error iuris, cui è estraneo il rimedio della revocazione (ex plurimis, tra le più recenti, Cass. nn. 2478 e 11657 del 2006; 7469, 8220 e 14608 del 2007).

Nella fattispecie, appare evidente infatti che l'”errore” denunciato si configura, in ipotesi, quale errore di diritto, concernente l’asserita efficacia sanante del vizio del ricorso – consistente nella errata individuazione della parte – da attribuire alla avvenuta rituale costituzione in giudizio del Ministero e dell’Agenzia (circostanza, d’altra parte, di cui la Corte era pienamente consapevole, come risulta dalla sentenza).

In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che il ricorrente va conseguentemente condannato alle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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