Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8828 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6574-2018 proposto da:

S.G., domiciliato a ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE

CAMODECA, PASQUALE VELLUCCI;

– ricorrente –

contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo

studio dell’avvocato FABIOLA LIUZZI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MILENA LIUZZI;

– controricorrente –

contro

B.L.R., M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1007/2017 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il

11/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2013 P.S. rimase coinvolto in un sinistro stradale, che danneggiò il suo veicolo.

P.S. affidò l’incarico della riparazione a S.G., imprenditore individuale, al quale cedette il credito risarcitorio vantato nei confronti del terzo responsabile, tale M.A..

S.G., sul presupposto che il conducente responsabile del sinistro fosse privo di copertura assicurativa, per ottenere il pagamento della suddetta obbligazione convenne dinanzi al Giudice di Pace di Asti la società Reale Mutua Assicurazioni, nella veste di impresa designata dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Piemonte.

La società convenuta si costituì negando che il veicolo condotto dal responsabile fosse privo di copertura assicurativa, od almeno che vi fosse la prova della scopertura.

2. Con sentenza 7 dicembre 2016, n. 725, il Giudice di pace di Asti accolse la domanda nei confronti di M.A., ma la rigettò nei confronti della Reale Mutua.

Il giudice di pace accertò in punto di fatto che il veicolo condotto da M.A., al momento del sinistro, esponeva un contrassegno formalmente valido, rilasciato dalla società assicuratrice “Liguria Assicurazioni”.

Ciò premesso, rilevò in punto di diritto che dei danni causati da un veicolo che esponga un contrassegno assicurativo formalmente valido deve rispondere l’impresa che appare avere rilasciato il suddetto contrassegno.

Aggiunse come fosse irrilevante l’eventuale circostanza della falsità del contrassegno, dal momento che la vittima di un sinistro stradale “ha diritto di rivolgersi alla propria richiesta alla compagnia di assicurazione che appare essere responsabile”.

3. La sentenza venne appellata dal soccombente.

Con sentenza 11 dicembre 2017, n. 1007, il Tribunale di Asti rigettò il gravame, richiamando e condividendo le considerazioni del giudice di pace.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da S.G., con ricorso fondato su un solo motivo. Ha resistito con controricorso la Reale Mutua di Assicurazioni.

5. Il ricorso, già fissato per l’adunanza camerale del 19 dicembre 2019, con ordinanza interlocutoria 20 maggio 2020 venne rinviato a nuovo ruolo, affinchè fosse integrato il contraddittorio nei confronti di M.A. e B.L.R., rispettivamente conducente e proprietario del veicolo responsabile del sinistro secondo la prospettazione attorea.

Adempiuto il suddetto incombente, il ricorso è stato nuovamente fissato per l’odierna adunanza.

Sia in occasione dell’adunanza camerale del 20 maggio 2020, sia in occasione della odierna adunanza camerale, la società Reale Mutua ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va esaminata preliminarmente, ai sensi dell’art. 276 c.c., comma 2, l’eccezione con cui la Reale Mutua di Assicurazioni ha eccepito che il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Deduce la società controricorrente che S.G., avendo già ottenuto in primo grado la condanna di M.A. al risarcimento dell’intera somma richiesta, non avrebbe potuto ottenere alcun ulteriore vantaggio dalla condanna dell’impresa designata, nè aveva allegato o dimostrato l’impossibilità di ottenere dal responsabile l’adempimento dell’obbligazione risarcitoria.

1.1. L’eccezione è infondata.

Da molti anni questa Corte è ferma e costante nel ritenere che tra il responsabile d’un sinistro stradale ed il suo assicuratore esiste un vincolo di solidarietà passiva, c.d. “a interesse unisoggettivo” (a partire da Sez. 1, Sentenza n. 6428 del 27/11/1982, fino a Sez. 3 -, Sentenza n. 22726 del 12/09/2019, solo per citare una delle decisioni più recenti). Qualche oscillazione, invece, si è registrata circa la configurabilità di un rapporto di solidarietà passiva tra il responsabile d’un sinistro stradale e l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada (in senso favorevole, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 9858 del 07/05/2014; Sez. 3, Sentenza n. 8007 del 02/04/2009; Sez. 3, Sentenza n. 2313 del 10/03/1994; Sez. 3, Sentenza n. 643 del 23/01/1991; in senso contrario, invece, si espressero Sez. 3, Sentenza n. 2963 del 28/02/2002 e Sez. 3, Sentenza n. 18401 del 19/08/2009). Ma non occorre nella presente sede prendere posizione su tale ultima questione, dal momento che nel presente giudizio non si è fatta mai questione sull’esistenza del vincolo di solidarietà passiva, nè tale vincolo è stato mai posto in discussione dalla Reale Mutua.

Posto dunque che tra M.A. e la Reale Mutua non è in discussione l’esistenza di un vincolo di solidarietà, ne discendono due conseguenze che rendono infondata l’eccezione di carenza di interesse a ricorrere: l’una in punto di diritto, l’altra in punto di fatto.

1.1.1. In punto di diritto, l’eccezione è infondata in quanto nulla vieta al creditore di munirsi di tanti titoli esecutivi, quanti sono i debitori solidali. Quel che è inibito al creditore è munirsi di più titoli esecutivi contro la medesima persona, oppure escutere un creditore solidale dopo averne già fruttuosamente escusso un altro. Nessuna delle suddette ipotesi ricorre tuttavia nel caso di specie. Nè ha pregio il rilievo della Reale Mutua, secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto “allegare e dimostrare di avere tentato di recuperare la somma già liquidata (nei confronti di M.A.) con esito infruttuoso”. La condivisibilità di una simile affermazione presupporrebbe infatti l’esistenza di un beneficio di escussione a favore dell’assicuratore, non previsto da alcuna norma di legge.

1.1.2. In punto di fatto, l’eccezione di carenza di interesse a ricorrere è comunque infondata. Qualunque impresa di assicurazione, infatti, per essere autorizzata all’esercizio, deve dimostrare il possesso dei requisiti strutturali, finanziari e patrimoniali stabiliti dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 14 e ss..

Un’impresa assicuratrice, dunque, per il solo fatto di essere tale deve presumersi un debitore solvibile, o comunque un debitore maggiormente solvibile rispetto a qualunque comune persona fisica. E’ dunque non solo legittimo, ma anche ovvio e naturale che il creditore di una obbligazione solidale, sebbene abbia già ottenuto un titolo esecutivo nei confronti di uno dei contenitori, conservi interesse a munirsi di un ulteriore titolo esecutivo nei confronti di quello, tra i vari coobbligati, che dia maggiori garanzie di solvibilità.

2. Col primo e unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del Codice assicurazioni, artt. 127 e 283.

Deduce che il tribunale ha rigettato la domanda nei confronti dell’impresa designata nonostante fosse stata dimostrata in corso di causa la falsità del contrassegno assicurativo esposto dal veicolo antagonista al momento del sinistro, e reputando irrilevanti gli accertamenti compiuti ante causam dal ricorrente, dai quali era emersa l’effettiva scopertura assicurativa del veicolo responsabile.

Osserva in contrario il ricorrente che l’esposizione, da parte del veicolo responsabile di un sinistro, di un falso contrassegno assicurativo, in tanto può giustificare la pretesa risarcitoria nei confronti dell’assicuratore apparente, in quanto il danneggiato invoca il principio dell’apparenza.

Quando, invece, il danneggiato si sia fatto parte diligente già prima dell’introduzione del giudizio, ed abbia accertato da sè la falsità del contrassegno esposto dal responsabile, a buon diritto egli potrà convenire in giudizio l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

2.1. Ritiene il Collegio, in dissenso rispetto alla proposta formulata dal consigliere relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che pur dovendosi reputare corrette le osservazioni in punto di diritto svolte dal ricorrente, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il ricorso, infatti, si fonda sul presupposto di fatto che, nelle fasi di merito, l’attore avesse prodotto documenti idonei e sufficienti a dimostrare la carenza di copertura assicurativa del veicolo antagonista. Ed infatti il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevanti tale documenti.

Denunciare in sede di legittimità l’erroneità del giudizio con cui il giudice di merito abbia ritenuto irrilevanti taluni documenti, dei quali il ricorrente invoca invece la decisività, è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sui documenti del cui insufficiente esame il ricorrente si duole.

Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

2.2. Di questi tre oneri, il ricorrente non ne ha assolto alcuno. Il ricorso, infatti, non riassume nè trascrive il contenuto delle dichiarazioni ricevute in tal senso dalla società Genialloyd (pagina 2, punto 8, del ricorso); dalla società Liguria (pagina 3, punto 10, del ricorso) e dalla Consap (pagina 3, punto 11, del ricorso), nè indica quando siano state prodotte in giudizio, e dove si trovino affollate. Reputa il collegio che tali carenze impediscano di valutare la rilevanza e la decisività del motivo, e che pertanto il ricorso vada dichiarato inammissibile.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, se dovuto, a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna S.G. alla rifusione in favore di Reale Mutua di Assicurazioni delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.100,00 di cui 200,00 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 1, comma 1 quater, per il versamento, se dovuto, da parte di S.G. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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