Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8828 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 13/05/2020), n.8828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22776-2018 proposto da:

CASA 80 SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA A RL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO GORGOGLIONE;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA 561,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CORVASCE, rappresentato e

difeso dall’avvocato RAFFAELE CHIARIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 896/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

CONSIDERATO

che in data 18 febbraio 2020 la Casa 80 società cooperativa edilizia a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha depositati atto di “rinuncia agli atti e all’azione del ricorso per cassazione pendente iscritto al R.G. n. 22776/2018 nei confronti del sig. S.M., con compensazione totale delle spese”;

che in pari data, S.M., ha aderito alla “rinuncia agli atti e all’azione”.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione, compensate tra le parti le spese relative.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 26 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 13 maggio 2020

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