Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8827 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27227-2019 proposto da:

M.M., C.R., elettivamente domiciliate in ROMA,

PIAZZA DELL’UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato LUISA RANUCCI,

rappresentate e difese dall’avvocato GIULIANO DI MEGLIO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO MAZZELLA;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il

14/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.M. e C.R. proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, n. 31/2018, pubblicata il 22 giugno 2018, con la quale era stata rigettata la domanda dalle medesime proposta nei confronti del Comune di Ischia, di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro accaduto in data (OMISSIS), in (OMISSIS), allorchè la M., mentre era alla guida del motociclo Vespa Piaggio 125 tg. (OMISSIS), di sua proprietà, sul quale viaggiava come trasportata la C., era “scivola(ta) sull’asfalto a causa di una macchia di olio mista ad acqua presente sul manto stradale, priva di segnalazione, imprevedibile ed inevitabile”, domanda della quale, costituendosi in primo grado il Comune aveva chiesto il rigetto.

L’appellato resistette all’impugnazione.

La Corte di appello di Napoli, con ordinanza n. cronol. 1768/2019 del 14 giugno 2019, ritenuto che il gravame proposto non scalfisse in alcun modo la struttura argomentativa dell’impugnata sentenza, dichiarò inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. e condannò le appellanti, in solido, al pagamento delle spese di quel grado.

Avverso la sentenza del Tribunale e l’ordinanza della Corte di merito M.M. e C.R. hanno proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi, cui ha resistito il Comune di Ischia con controricorso.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 301 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo che il loro difensore (così sembra debba ritenersi, alla luce del tenore complessivo del motivo pur se a p. 12 del ricorso si fa riferimento al “difensore dell’appellata”, ma vedi controricorso p. 8, in cui si fa riferimento espressamente alla cancellazione del difensore della parte appellante), si era cancellato volontariamente dall’albo professionale senza provvedere a comunicare tale evento alla Cancelleria, sicchè l’ordinanza impugnata sarebbe nulla, in quanto resa in un momento in cui la parte era priva di difesa tecnica, così come nulla sarebbe la successiva comunicazione di tale provvedimento, perchè effettuata al difensore privo di jus postulandi.

1.1. Il motivo è da disattendere.

Precisato che ove, per ipotesi, la cancellazione dall’albo professionale fosse da riferirsi alla parte appellata (Comune), il motivo sarebbe inammissibile per difetto di legittimazione delle ricorrenti a sollevare l’eccezione (Cass., ord., 6/10/2020, n. 21359); Cass. 11/05/1982, n. 2934), il motivo inteso, per quanto sopra espresso, come riferito al difensore delle appellanti, è infondato.

Ed invero, come rappresentato dalle stesse ricorrenti, la cancellazione volontaria del difensore è avvenuta in data 26 marzo 2019, dopo l’udienza collegiale del 19 marzo 2019 in cui la Corte territoriale si era riservata “ex art. 348 ter c.p.c., esplicitando la decisione nell’ordinanza di inammissibilità impugnata, resa in data 14.06.2019”, in una fase, quindi, riservata alla sola potestà decisoria del giudice, sicchè il verificarsi di tale evento risulta irrilevante e non dà luogo all’interruzione del processo (Cass. 10/10/1962, n. 2902; v. anche, in relazione ad ipotesi per molti versi analoghe a quella in esame, Cass. 21/01/2014, n. 1120, Cass., 17/12/2010, n. 25641 e Cass.30/04/2009, n. 10112), non arrecando alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa; nè il predetto evento determina la nullità dell’ordinanza emessa ex art. 348-ter c.p.c., mentre la nullità della comunicazione di quest’ultima al difensore cancellato dall’albo risulta ormai sanata dalla proposizione del ricorso, a cura delle parti già dal medesimo assistite, nel termine di 60 giorni dalla data di emissione della stessa, ed è, in ogni caso, irrilevante per difetto di ogni pregiudizio per le attuali ricorrenti.

2. Con il secondo motivo M.M. e C.R. denunciano la violazione dell’art. 2051 c.c., art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c. nonchè la nullità della sentenza di primo grado e dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, sul rilievo che i giudici del merito avrebbero violato: a) l’art. 2051 c.c. disattendendo la regola probatoria prevista da detta norma, b) la norma di rito appena richiamata, per aver posto a base delle rispettive decisioni semplici osservazioni svolte dal Comune, che neppure potrebbero essere considerate eccezioni, e b) l’art. 2697 c.c., per aver il Tribunale, “avallato dalla Corte di merito”, affermato che le attrici non hanno dimostrato il colpevole ritardo da parte dell’ente pubblico nell’aver rilevato la presenza della macchia d’olio, soprattutto alla luce dell’eccezione del Comune, secondo cui la stessa si sarebbe formata prima del fatto.

2.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.

Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte dell’attore, della conoscenza, da parte dell’ente custode, della presenza sulla strada dell’olio che aveva causato la caduta)” (Cass., ord., 19/03/2018, n. 6703; v. anche Cass., ord., 18/06/2019, n. 16295).

Questa Corte ha pure già avuto modo di affermare che “la prova della presenza recente di una macchia d’olio, non prevedibile e dunque non evitabile da parte del Comune a cagione del fatto di essersi formata poco prima dell’incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire da solo causa del danno, grava sul custode medesimo, ossia sull’ente comunale che deve allegare elementi, anche semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l’incidenza del fortuito nella causazione dell’evento” (Cass.15/03/2019, n. 7361).

Orbene, nell’affermare che “Nella specie le parti attrici non hanno dedotto nè dimostrato che la macchia d’olio fosse ricollegabile alla struttura del bene pubblico, nè hanno dedotto o dimostrato il colpevole ritardo da parte dell’ente pubblico nell’aver rilevato la presenza della macchia insidiosa sul fondo strada soprattutto alla luce dell’eccezione dell’Ente per cui la stessa si era formata immediatamente prima del fatto” e che “deve ritenersi… che nel caso di specie difetti in radice il necessario accertamento del… nesso (causale) considerato che non è stato accertato con sufficiente puntualità da quanto tempo fosse presente sul manto stradale la macchia d’olio che avrebbe causato la caduta del motociclo e delle occupanti”, il Tribunale risulta non aver fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati.

Ogni ulteriore censura pure proposta con il mezzo all’esame resta assorbita da quanto precede.

3. Con il terzo motivo, veicolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le ricorrenti sostengono che l’iter logico su cui si basano sia la sentenza di primo grado che l’ordinanza della Corte di merito sarebbe viziato, non trovando riscontro oggettivo nei fatti di causa e in particolare nella deposizione del teste P.G.; lamentano che la deposizione della teste V.G. non sia stata presa in considerazione e rappresentano che la mancata allegazione di rilievi fotografici, evidenziata dalla Corte territoriale, sarebbe stata determinata dalla circostanza, riferita pure dai testi, che subito dopo il sinistro i Carabinieri intervenuti sul posto avevano contattato gli addetti alla manutenzione della strada per la messa in sicurezza della stessa.

3.1. Il motivo è inammissibile, con riferimento alle doglianze relative alla sentenza del Tribunale, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 4, ed è parimenti inammissibile quanto alle doglianze relative all’ordinanza della Corte di merito, atteso che l’ordinanza della Corte di appello dichiarativa dell’inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza nel merito non è impugnabile con ricorso per cassazione, neanche ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, a meno che il provvedimento non sia censurato, per error in procedendo, nei casi in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge (Cass., sez. un., 2/02/2016, n. 1914; Cass., ord., 20/07/2018, n. 19333; Cass. 26/02/2018, n. 23151).

4. Conclusivamente, va rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il terzo e accolto, per quanto di ragione, il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

5. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il terzo e accoglie, per quanto di ragione, il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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