Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8827 del 13/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 13/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 13/04/2010), n.8827
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.F., elettivamente domiciliata in Roma, via Oderisi da
Gubbio n. 18, presso l’avv. Giuseppe Rubino, rappresentata e difesa
dall’avv. Pro Pietro, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio di Frosinone;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,
sez. staccata di Latina, n. 168/40/08, depositata il 30 maggio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3
marzo 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” P.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 168/40/08, depositata il 30 maggio 2008, con la quale è stato rigettato l’appello della contribuente contro la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso cartella di pagamento per IVA ed IRPEF del 1991.
L’Agenzia delle entrate non si è costituita.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto privo della formulazione del quesito di diritto, prescritta, in ordine ai ricorsi per cassazione avverso sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, dall’art. 366 bis cod. proc. civ. e che non può desumersi implicitamente dal contenuto del ricorso.
Pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati della ricorrente;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010