Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8827 del 10/04/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 8827 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
ORDINANZA
sul ricorso 15101-2011 proposto da:
MUSCAS VITTORIO MSCVTR35S17B354B, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SAN GIROLAMO EMILIANI 19,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’APICE,
che lo rappresenta e difende, giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
2013
1139
INA ASSITALIA SPA – Società risultante dalla
fusione per incoirporazione delle Società INA VITA
SPA e ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA
quest’ultima quale impresa designata in persona del
suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata
Data pubblicazione: 10/04/2013
in ROMA, VIA G.G. BELLI 39, presso lo studio
dell’avvocato SCHIAVONE EUGENIO, che la rappresenta
e difende, giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente
–
D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 07/02/2013 dal Consigliere
Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Eugenio
Schiavone che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
avverso la sentenza n. 5387/2010 della CORTE
15101/2011
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione
del seguente tenore:
<
4,
3
respingeva il gravame interposto dal sig. Vittorio MUSCAS in
15101/2011
<
15101/2011
consiste invero nella difformità dell’apprezzamento dei fatti
e delle prove preteso, come nella specie, dalla parte
rispetto a quello operato dal giudice di merito, solamente a
quest’ultimo spettando individuare le fonti del proprio
la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le
risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i
fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro
mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità
riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso
il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di
legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel
quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della
Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai
giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso
apprezzamento dei medesimi»;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e
notificata ai difensori delle parti costituite;
rilevato che il ricorrente ha presentato memoria;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta
nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le
osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle
osservazioni proposte dal ricorrente nella memoria;
5
convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne
15101/2011
ritenuto che il ricorso va pertanto dichiarato
inammissibile;
ritenuto che le spese, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza;
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida in complessivi euro 2.600,00, di cui
euro 2.400,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge.
Roma, 7/2/2013
Ti Presidente
linadonarioGiu~
Ornella LATROFA
P.Q.M.