Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8826 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27071-2019 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE AFRICA 2,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA DE FABRITIIS, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO PALERMO;

– ricorrente –

contro

REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO APPIO CLAUDIO 395,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MARCHIANO’, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROBERTO CHIODO;

– controricorrente –

contro

C.A., GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA (già NUOVA TIRRENA SPA);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1376/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 4/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

I.S. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sezione distaccata di San Marco Argentano, C.A. e la Società Reale Mutua di Assicurazioni per sentir dichiarare che il sinistro stradale avvenuto in data 3 aprile 2000, sulla (OMISSIS), e che aveva visto coinvolte l’autovettura Megane Scenic tg. (OMISSIS), di proprietà e condotta dall’attore, e l’autovettura Fiat Punto tg. (OMISSIS), di proprietà e condotta da C.A., si era verificato per esclusiva responsabilità del C. e per sentir condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni riportati nell’occorso;

si costituì in giudizio il C., che contestò l’assunto attoreo, sostenendo che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva di I.S., propose domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati e chiese di essere autorizzato a chiamare in causa la Nuova Tirrena S.p.a., società assicuratrice del veicolo dell’attore;

si costituì la Società Reale Mutua di Assicurazioni che aderì a quanto dedotto dal convenuto e chiese il rigetto della domanda dell’attore;

si costituì pure Nuova Tirrena S.p.a. che contestò le domande formulate dal C.;

all’esito dell’espletata istruttoria, il Tribunale adito, con sentenza n. 60/2007, pubblicata il 10 aprile 2007, accolse la domanda dell’attore e, per l’effetto, dichiarò che il sinistro in parola si era verificato per esclusiva colpa e responsabilità di C.A., che condannò, in solido con la Società Reale Mutua di Assicurazioni, al risarcimento dei danni liquidati in Euro 80.854,95, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, rigettò la domanda riconvenzionale proposta dal C. e regolò tra le parti le spese di quel grado;

la sentenza del Tribunale fu impugnata con appello principale da C.A. e con appello incidentale dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni; le altre parti si costituirono anche in secondo grado e chiesero il rigetto delle impugnazioni;

la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 1376/2018, pubblicata il 4 luglio 2018, in totale riforma della sentenza impugnata, ritenuto di dover applicare, nella specie, la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., condannò I.S. e la Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.a., in solido, al pagamento, in favore di C.A., della somma di Euro 85.266,705, oltre interessi legali dalla pronuncia sino al soddisfo, condannò C.A. e la Società Reale Mutua di Assicurazioni, in solido, al pagamento, in favore di I.S., della somma di Euro 36.654,51, oltre rivalutazione ed interessi legali dal di del sinistro; dispose la restituzione alla Società Reale Mutua di Assicurazioni delle somme pagate in eccesso in adempimento della sentenza appellata e compensò integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, ivi comprese quelle di c.t.u.;

avverso la sentenza della Corte di appello I.S. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo;

la Società Reale Mutua di Assicurazioni ha resistito con controricorso illustrato da memoria;

gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RILEVATO

che:

il ricorso è stato tempestivamente proposto in quanto notificato l’ultimo giorno utile, tenuto conto della doppia sospensione feriale applicabile nella specie, sicchè va disattesa l’eccezione proposta al riguardo dalla controricorrente;

con l’unico motivo, rubricato “Violazione di legge ex art. 360, n. 3 in relazione all’art. 2054 c.c., comma 2, – Violazione di legge ex art. 360, n. 5 in relazione all’art. 2733 c.c.”, il ricorrente censura la decisione di secondo grado, sostenendo che la Corte di merito non avrebbe correttamente applicato la presunzione di corresponsabilità prevista dall’art. 2054 c.c., comma 2 in quanto, nella specie, ad avviso del medesimo, alla luce delle risultanze in atti, la dinamica del sinistro sarebbe “chiara ed inequivocabile”, “l’atto generatore del sinistro” sarebbe “ben chiaro” e sarebbe “stato addirittura confessato dal suo autore”, C.A., a p. 2 della comparsa di costituzione in primo grado;

il motivo deve ritenersi in gran parte inammissibile e, comunque, complessivamente da disattendere;

ed invero, non sussiste la lamentata violazione dell’art. 2733 c.c., evidenziandosi che: a) le dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all’altra parte, non hanno efficacia di confessione ma possono soltanto fornire elementi indiziari qualora l’atto sia sottoscritto dal difensore e non dalla parte personalmente (Cass. 27/02/2017, n. 4908) con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell’atto (Cass. 18/03/2014, n. 6192) e il ricorrente nulla ha precisato in relazione ad una eventuale siffatta sottoscrizione del C., con difetto di specificità al riguardo; b) in ogni caso, la confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi, la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito (Cass. 18/10/2011, n. 21509);

inoltre, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Cass. 25/01/2012, n. 1028; Cass. ord., 5/06/2018, n. 14358); nè la sentenza impugnata risulta affetta da vizi di motivazione, nei ristretti limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella formulazione vigente, applicabile al caso in esame ratione temporis (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053);

a quanto precede va aggiunto che, in sostanza, il ricorso tende ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie non consentita in questa sede, non potendo, con il ricorso per cassazione, la parte rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., ord., 7/12/2017, n. 29404);

il ricorso va, pertanto, rigettato;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

 

 

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