Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8826 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 8826 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 27053-2008 proposto da:
CONSORZIO MARSIA 80246550588, IN PERSONA DEL LEGALE
RAPP.TE P.T. PRESIDENTE DEL CONSORZIO, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso
lo studio dell’avvocato ANTONIO QUATTROCIOCCHI
BRANCA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –

2015
contro

391

ASSOCIAZIONE CULTURALE MARSIAVERDE 27129520587, IN
PERSONA

DEL

PRESIDENTE

P.T.,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANDREA BAFILE 5, presso lo

Data pubblicazione: 30/04/2015

..

studio dell’avvocato ENZO STELLA, che la rappresenta
e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1178/2008 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/02/2015 dal Consigliere Dott. CESARE
ANTONIO PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’improcediblità, in subordine, nel merito
l’accoglimento del ricorso.

t

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consorzio di Marsia proponeva appello avverso la
sentenza in data 3/10/2003 con la quale il Tribunale di
Roma aveva disatteso la sua domanda di risarcimento
danni proposta contro l’Associazione culturale

processuale del Presidente del Consorzio in quanto
carente di potere.
L’appellante deduceva che per clausola statutaria il
Presidente rappresentava il Consorzio in tutti
giudizi e chiedeva l’accoglimento della domanda;
l’appellata Associazione culturale Marsiaverde chiedeva
il rigetto dell’appello e con appello incidentale
riproponeva tutte le eccezioni e difese anche sul
merito già proposte in primo grado.
La Corte di Appello di Roma con sentenza del 17/3/2008
rigettava l’appello osservando che il Presidente del
Consorzio che aveva agito in giudizio, pur avendo la
rappresentanza dell’ente, non aveva poteri di
amministrazione né ordinaria né straordinaria e
pertanto il rappresentante aveva la necessità di essere
autorizzato all’azione giudiziale o doveva ottenere una
ratifica dall’organo deliberativo al quale competeva il

3

Marsiaverde, ritenendo il difetto di legittimazione

potere di esprimere la volontà di agire in giudizio, ma
non risultava né autorizzazione né ratifica.
Il Consorzio di Marsia ha proposto ricorso affidato ad
un unico motivo.
L’associazione culturale Marsiaverde ha resistito con

(Sandro Fiocco), qualificatosi Presidente e
rappresentante pro tempore del Consorzio di Marsia che
ha proposto ricorso e che ha conferito la procura
speciale, non aveva il potere di conferire la procura
in quanto non era più il rappresentante del Consorzio
perché ne era stata pronunciata la decadenza con
sentenza del tribunale di Roma del 12/9/2008 per
mancanza della qualità di consorziato.
Con ordinanza interlocutoria del 31/7/2014 la causa era
rinviata a nuovo ruolo essendo concesso al ricorrente
termine di giorni 60 per il deposito di delibera del
Consorzio di autorizzazione al ricorso per cassazione o
di ratifica del proposto ricorso per cassazione; il
ricorrente ha depositato due delibere, rispettivamente
del 3 Gennaio 2008 e del 2/1/2009 con le quali il
Consiglio, nella prima esorta il Presidente ad agire e
resistere in ogni giudizio e nella seconda, dopo avere
rinnovato l’esortazione, autorizza il Presidente ad

controricorso eccependo preliminarmente che il soggetto

agire e resistere il giudizio nell’interesse del
Consorzio senza specifico riferimento a questo giudizio
di cassazione.
Motivi della decisione
l. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce

e 75 c.p.c..
Il ricorrente sostiene che, differentemente da quanto
ritenuto dalla Corte di Appello, il Presidente aveva
legittimamente agito in quanto il potere di
rappresentare l’ente in giudizio gli era conferito
dall’art. 36 c.c. e dallo stesso art. 15 dello statuto,
che non richiedeva la delibera dell’organo
amministrativo

dell’associazione,

delibera

che,

comunque costituisce solo una condizione di efficacia
e non

di validità degli atti processuali posti in

essere dall’ente.
Il ricorrente ha quindi depositato verbale del
Consiglio di Amministrazione del Consorzio che conferma
e

ratifica il potere del presidente

ad agire e

resistere in tutti i giudizi civili che vedono
interessato il Consorzio di Marsia sostenendo che tale
delibera, che integra la capacità processuale può
intervenire con effetti retroattivi anche in un momento

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la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 c.c.

successivo alla proposizione del giudizio

e perciò

anche nel giudizio di Cassazione.
Il ricorrente, formulando i quesiti di diritto ex art.
366 bis ora abrogato, ma applicabile ratione temporis,
chiede:

36 c.c. e dell’art. 75 c.p.c la decisione della Corte
di Appello d Roma che, nel rigettare il gravame, ha
statuito che il Presidente del Consorzio, pur avendo a
norma di statuto i poteri di rappresentanza dell’Ente
in giudizio, non ha poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione all’uopo necessari, dovendo questi
essere integrati da delibera dell’organo
amministrativo;
– se invece non comporti violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 36 c.c. e dell’art. 75 c.p.c la
rimessione della causa al giudice del merito qualora
l’integrazione dei poteri processuali del Consorzio
intervenga nel corso del giudizio di Cassazione.
2. In ordine al primo quesito, con il quale si sostiene
la tesi che non fosse necessaria la delibera
autorizzativa o di ratifica dell’organo al quale sono
statutariamente attribuiti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, si deve confermare la

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– se comporti violazione o falsa applicazione dell’art.

legittimità della sentenza della Corte di Appello che
non ha violato le norme richiamate nel motivo, ma ha
applicato correttamente il principio per il quale la
delibera dell’organo collettivo del Consorzio (che
presenta i caratteri dell’associazione non
è richiesta affinché il presidente

dell’ente, a cui compete la “legitimatio ad processum”,
possa agire o resistere in giudizio; tale delibera
concorre ad integrare la capacità processuale dell’ente
e costituisce una condizione di efficacia degli atti
processuali posti in essere dal legale rappresentante.
In

altri

processuale,
correlativa

termini,
il

in

tema

potere

di

rappresentanza

rappresentativo,

con

la

facoltà di nomina dei difensori e

conferimento di procura alla lite, può essere
riconosciuto soltanto a colui che sia investito di
potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine
al rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cass. S.U.
16/11/2009 n. 24179); la Corte di Appello ha escluso
che il Presidente fosse investito del potere
rappresentativo sostanziale e sul punto non v’è censura
specifica.
Quanto al secondo quesito si deve osservare che questa
Corte

ha

già

affermato

7

il

principio

che

riconosciuta)

l’autorizzazione del consiglio d’amministrazione di un
ente al presidente ad agire o resistere in giudizio,
che concorre ad integrare la capacità processuale
dell’ente medesimo, costituendo una condizione
dell’azione, può intervenire per tutto il corso del

intervenuto sul punto il giudicato e purchè contenga la
volontà espressa di ratificare e sia depositata,
qualora intervenga nella fase del giudizio di
cassazione, unitamente al ricorso e non successivamente
ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la cui previsione è
limitata alle ipotesi di nullità della sentenza (Cass.
19/6/2007 n. 14260).
Tuttavia questa Corte ha altresì affermato che tale
sanatoria non opera quando i giudici di merito abbiano
già rilevato la mancanza del presupposto processuale,
traendone le debite conseguenze in ordine alla validità
dell’atto compiuto in mancanza di esso (Cass. 11/1/1995
n. 267).
Infatti numerose pronunce (Cass. 6/12/1977, n. 5284;
15/12/1980, n. 6490; 12/6/1971 n. 1810) puntualizzano
che il principio, secondo cui l’autorizzazione del
consiglio d’amministrazione di un ente al presidente ad
agire o resistere in giudizio può intervenire con

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processo, con effetto retroattivo, salvo sia

effetto retroattivo nel corso del giudizio, non opera
quando i giudici di merito abbiano già rilevato la
mancanza del presupposto processuale, traendone le
debite conseguenze in ordine alla validità dell’atto
compiuto in mancanza della delibera.

(depositata in data 3/10/2003) il Tribunale aveva
deciso ponendo a fondamento della sua decisione la
carenza di poteri del Presidente del Consorzio e la
Corte di Appello ha correttamente deciso sulla base
della mancanza della delibera dell’organo
amministrativo dell’associazione.
Con

l’appello

il

Consorzio non

aveva

dedotto

l’eventuale violazione dell’art. 182 c.p.c. che, nel
testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla
modifica introdotta con la legge n. 69/2009, consentiva
al giudice di concedere un termine per il rilascio
delle necessarie autorizzazioni, salvo il verificarsi
di una decadenza e, anzi, la Corte di Appello ha
rilevato che il Consorzio non aveva mai prodotto una
delibera che lo autorizzasse a procedere giudizialmente
o una delibera di ratifica del suo operato e sul punto
non v’è specifica censura.

In questo giudizio già con la sentenza di primo grado

Il Consorzio con l’appello si era invece limitato a
ribadire l’infondata tesi che il Presidente del
Consorzio rappresentava il Consorzio in tutti i giudizi
e soltanto con il ricorso per Cassazione ha prodotto la
(generica) delibera di conferma e ratifica).

norma contenuta nell’art. 372 c.p.c., secondo cui la
produzione in sede di legittimità di atti o documenti è
ammessa soltanto nei casi in cui gli stessi riguardano
la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità
del ricorso e del controricorso, tale produzione nel
presente

giudizio

di

cassazione,

determinerebbe

l’annullamento della sentenza impugnata, benché questa
sul punto abbia rettamente confermato la sentenza di
primo grado ritenendo invalidi gli atti compiuti, in
quanto non provata la legittimazione processuale.
In questa ipotesi, dunque, non può essere pronunciato
l’annullamento della sentenza – corretta al riguardo e
definitiva sul punto – perchè l’annullamento verrebbe
pronunciato unicamente al fine di porre riparo a
un’omissione della parte interessata, che avrebbe
potuto e dovuto, come nel caso in esame, produrre gli
atti de quibus già nel giudizio di primo grado o almeno
nel giudizio di appello.

Pur volendosi estendere l’ambito di applicazione della

2. In conclusione l’univo motivo di ricorso è infondato
e il ricorso deve essere rigettato con la condanna del
ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle
spese di questo giudizio di legittimità liquidate come
in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55

P.Q.M.
La Corte rigetta

il ricorso e condanna il Consorzio

ricorrente a pagare alla controricorrente Associazione
Culturale Marsia Verde le spese di questo giudizio di
cassazione che liquida in euro 2.000,00 per compensi
oltre euro 200,00 per esborsi, oltre 15% sul compenso
per spese forfetarie, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, addì 26/2/2015.

del 2014.

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