Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8826 del 10/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8826 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso 15023-2011 proposto da:
CEWI SRL 01946650973, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso
lo studio
rappresentAtA

dell’avvocato MACHETTA MARCO,
P

difesa dall’avvocato GAVIRAGHI

FRANCESCO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

2013
1138

ARRIGHETTI SRL 01407740479, in persona del legale
rappresentmnte, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato
AGOSTA

GIUSEPPE,

rappresentata

e

difesa

Data pubblicazione: 10/04/2013

dall’avvocato GORI MASSIMO giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 399/2010 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE del 18/03/2010, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 07/02/2013 dal Consigliere
Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato Marco Marchetta (delega avvocato
Francesco Gaviraghi) difensore della ricorrente che
si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO
SERVELLO che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

21/04/2010;

15023/2011

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione
del seguente tenore:
«Con sentenza del 21/4/2010 la Corte d’Appello di Firenze,

ARRIGHETTI s.r.l. e in conseguente parziale riforma della
pronunzia Trib. Pistoia 16/3/2009 di risoluzione del
contratto di locazione di porzione di immobile destinato a
maneggio e allevamento di cavalli intercorso con la società
C.E.W.I. s.r.1., rigettava le domande di risarcimento danni e
di pagamento dell’indennità per perdita di avviamento da
quest’ultima nei confronti della prima proposte.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito
società C.E.W.I. s.r.l. propone ora ricorso per cassazione,
affidato a 3 MOTIVI.
Resiste con controricorso la società ARRIGHETTI s.r.l.
Con il l ° MOTIVO la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione degli artt. 116, 416, 420 c.p.c., in riferimento
all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.; nonché omessa motivazione
su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art.
360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 2 ° MOTIVO denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 112, 115, 116, c.p.c., in riferimento all’art.
360, l ° co. n. 3, c.p.c.; nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su punto decisivo della

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in parziale accoglimento del gravame presentato dalla società

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controversia, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5,
c.p.c.
Con il 3 ° MOTIVO denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., 111 d.p.r. n. 917 del

co. n. 3, c.p.c.; nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su punto decisivo della
controversia, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5,
c.p.c.
Il ricorso si appalesa sotto plurimi profili inammissibile.
Esso risulta anzitutto formulato in violazione del
requisito richiesto ex art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c., atteso
che il ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del
giudizio di merito E es., al <>,

al <> sottoscritto con la società Arrighetti s.r.1.,
all’<>, alla sublocazione
dell’immobile alla società CEWI ASD, ai «documenti, prodotti
dalla ricorrente, da cui risultava che, per tutta la durata
delle locazione, il Centro Equitazione Groppoli … era rimasto
iscritto alla federazione sport equestri>>, al <>, al alla comparsa di risposta della società
Arrighetti
risposta>>,

s.r.1.,
alla

alla

replica

<>,

di
alla

«memoria» con cui <>, alla pronunzia del tribunale di
prime cure, all’atto di appello della società Arrighetti
s.r.1., ai <>, ai <>, agli scritti difensivi <>, ai «prodotti volantini dei concorsi
organizzati da CEWI ASD nel 2005 ( docc. da 17 a 24 )>>, alle
dichiarazioni del teste Ramazzotti ] limitandosi a meramente
richiamarli, senza invero debitamente -per la parte
d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero,
laddove riportati, senza puntualmente ed esaustivamente
indicare i dati necessari al reperimento in atti degli stessi
( v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 23/9/2009,
n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n.
29279 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni
rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n.
19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628;
Cass., 12/12/2008, n. 29279).
A tale stregua non pone invero questa Corte nella
condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in
ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi),
da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel
ricorso ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n.
12444; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161 ).

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riduzione dei canoni operata da CEWI ASD>>, alle

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Deve porsi ulteriormente in rilievo che il vizio di omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. non
consiste invero nella difformità dell’apprezzamento dei fatti

rispetto a quello operato dal giudice di merito, solamente a
quest’ultimo spettando individuare le fonti del proprio
convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne
la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le
risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i
fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro
mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità
riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso
il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di
legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel
quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della
Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai
giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso
apprezzamento dei medesimi.
Senza infine sottacersi che in base a principi consolidati
in giurisprudenza di legittimità, gli artt. 115 e 116 c.p.c.
sono apprezzabili, in sede di ricorso per cassazione, nei
limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, 1 ° co.
n. 5, c.p.c. ( che deve emergere direttamente dalla lettura
della sentenza, non dal riesame degli atti di causa,

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e delle prove preteso, come nella specie, dalla parte

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inammissibile in sede di legittimità ), e non anche sotto il
profilo della violazione o falsa applicazione di norme di
diritto ai sensi dell’art. 360, 1 ° co. n. 3, c.p.c., come nel
caso dall’odierna ricorrente viceversa prospettato; laddove

proposta, nel tradursi nella violazione del principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con
ricorso per cassazione esclusivamente quale

error in

procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, l °
co. n. 4, c.p.c., e non anche sotto il profilo della
violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi
dell’art. 360, 1 0 co. n. 3, c.p.c., e a fortiori del vizio di
motivazione ex art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c., e, per altro
verso, che i requisiti di cui all’art. 360, l ° co. n. 6,
c.p.c trovano applicazione anche allorché il ricorrente per
cassazione lamenti un’omessa pronunzia relativa ad una
domanda o ad un’eccezione, per cui egli ha l’onere di
indicare in quale atto detta domanda o eccezione è stata
posta, al fine di permettere la valutazione della ritualità e
tempestività della stessa e quindi della decisività della
questione, offrendo il riferimento all’atto del processo dal
quale risulti la domanda o l’eccezione.
E’ infatti al riguardo noto che pur divenendo nell’ipotesi
in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione
errores in procedendo la Corte di legittimità giudice anche

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l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non

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del fatto (processuale) ed abbia quindi il potere-dovere di
procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli
atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si
prospetta invero quella concernente l’ammissibilità del

conseguenza che, solo quando sia stata accertata la
sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare
la fondatezza del motivo medesimo, sicché esclusivamente
nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte di
Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed
all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass.,
23/1/2006, n. 1221).
A tale stregua la ricorrente non pone questa Corte nella
condizione di effettuare il richiesto controllo, anche in
ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi>>;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e
notificata ai difensori delle parti costituite;
rilevato che la ricorrente ha presentato memoria;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta
nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le
osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle
osservazioni proposte dal ricorrente nella memoria, dovendo
in particolare ribadirsi che in tema di ricorso per
cassazione, ai fini del rituale adempimento dell’onere,

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motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la

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imposto al ricorrente dal n. 6 dell’art. 366 c.p.c., di
indicare specificamente nel ricorso anche gli atti
processuali su cui si fonda (e di trascriverli nella loro
completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza),

individuazione, con riferimento alla sequenza di
documentazione dello svolgimento del processo nel suo
complesso, come pervenuta a questa Corte, al fine di renderne
possibile l’esame (v. Cass., 16/03/2012, n. 4220; Cass.,
23/03/2010, n. 6937), restando in ogni caso ferma l’esigenza
di specifica indicazione, a pena di inammissibilità, del
contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si
fonda, nonché dei dati necessari al loro reperimento ( v.
Cass., 6/1172012, n. 19157 );
ritenuto

che

il

ricorso

va

pertanto

dichiarato

inammissibile;
ritenuto che le spese, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui
euro 5.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge.
Roma, 7/2/2013
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

è necessario che si provveda anche alla relativa

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