Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8825 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25863-2019 proposto da:

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.L., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TOMMASO TROILO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 180/2019 depositata il 15/03/2019 TRIBUNALE di

L’AQUILA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.L. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Lanciano, la Regione Abruzzo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati dall’autoveicolo di sua proprietà a seguito dell’impatto con un cinghiale, verificatosi sulla strada che collega Cerro Monte San Giuliano e Gessopalena (CH) la sera del (OMISSIS).

Si costituì in giudizio la Regione convenuta, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Ad avviso della convenuta la responsabilità dell’evento era da imputare alla Provincia di Teramo o all’ente proprietario della strada.

Il Giudice di pace adito accolse la domanda e condannò la Regione al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 1.935,00, nonchè alle spese di lite.

La pronuncia venne impugnata dalla parte soccombente e il Tribunale di L’Aquila, con sentenza pubblicata in data 15 marzo 2019, rigettò il gravame e condannò l’appellante al pagamento delle spese di quel grado.

Richiamata l’applicabilità alla fauna selvatica dei principi di cui all’art. 2043 c.c. in luogo di quelli di cui all’art. 2052 c.c., il Tribunale ha osservato che la Regione è l’ente preposto al controllo della fauna selvatica ai sensi della L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 19; tale responsabilità permane nonostante la delega conferita dalla Regione alle Province (L.R. Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10, art. 44; L.R. Abruzzo 17 novembre 2004, n. 41, art. 48, comma 1), perchè la Regione non aveva in effetti devoluto alle Province i mezzi necessari per tale obiettivo, avendo destinato ad altri scopi le somme stanziate a suo tempo.

Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto dimostrati il fatto dannoso, la riconducibilità del medesimo all’incuria della Regione e la determinazione dei danni nella somma suindicata.

Avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila la Regione Abruzzo ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria.

S.L. ha resistito con controricorso.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): Violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1 e 9 e dell’art. 2043 c.c. Erronea imputazione della responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica alla Regione ricorrente”.

La Regione ricorrente censura la decisione impugnata in relazione alla propria individuazione come ente passivamente legittimato, sul piano sostanziale, a rispondere dei danni riportati dall’autovettura dell’attore, senza svolgere censure in ordine all’affermazione della sussistenza di una condotta colposa, causalmente rilevante in relazione ai suddetti danni, addebitabile in concreto proprio al soggetto pubblico titolare delle funzioni di controllo e gestione della fauna selvatica nell’area in cui è avvenuto l’incidente.

Il motivo all’esame verte, quindi, esclusivamente sulla questione della individuazione dell’ente passivamente legittimato a rispondere dei danni causati dagli animali selvatici, come si evince oltre che dal tenore del motivo stesso, anche dalle conclusioni rese dalla ricorrente (“si chiede a codesta Corte di Cassazione di cassare la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato la legittimazione passiva della Regione Abruzzo”).

Ciò peraltro è confermato dalla stessa ricorrente nella memoria dalla medesima depositata, in cui, a p. 10, si precisa che l’oggetto del ricorso in scrutinio non riguarda la specifica questione relativa alla qualificazione della responsabilità dell’ente responsabile dei danni da fauna selvatica ma è limitato alla questione relativa alla individuazione del soggetto legittimato passivo in tema di responsabilità per danni da fauna selvatica.

1.1. Il motivo proposto non è fondato.

La recente giurisprudenza di questa Corte ha stabilito, con alcune pronunce emesse in giudizi risarcitori promossi proprio nei confronti della Regione Abruzzo, che, nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonchè delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (v. Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass., ord., 6/07/2020, n. 13848; Cass. 22/06/2020, n. 12113; Cass., ord., 15/09/2020, n. 19101; Cass., ord., 12/11/2020, n. 25466).

Ne consegue che non ricorrono i presupposti per la rimessione degli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, come pure richiesto nella memoria dalla ricorrente, e che la sentenza impugnata ha correttamente riconosciuto la sussistenza della responsabilità della Regione, impregiudicata restando l’eventuale (ipotetica) facoltà di rivalsa da parte di quest’ultima nei confronti degli altri enti territoriali.

2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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