Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8825 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 13/05/2020), n.8825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11584-2018 proposto da:

T.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GUIDO SAVIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 27304/2017 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- T.I., proveniente dal Ghana, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Torino avverso il provvedimento della Commissione territoriale, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria.

2.- Con decreto depositato in data 11 aprile 2018, il Tribunale torinese ha respinto la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, accogliendo invece la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria.

3.- In ordine al riconoscimento della protezione sussidiaria, il decreto ha rilevato che la zona di provenienza del richiedente non rientra tra quelle caratterizzate da conflitto armato o violenza indiscriminata. Il Tribunale ha altresì affermato che non si viene a ravvisare, in caso di rimpatrio, nessun rischio in capo al ricorrente di subire un “danno grave” ai sensi della norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Quanto al tema della protezione umanitaria, il decreto ha evidenziato che le condizioni di salute del ricorrente, giunto in Italia per curare un linfoma cerebrale, rendono lo stesso “vulnerabile” ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

4.- Avverso il detto provvedimento ricorre per cassazione T.I., con due motivi.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Il ricorso censura il decreto del Tribunale torinese: (i) col primo motivo, perchè ha omesso di fissare l’udienza di comparizione del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, in assenza della videoregistrazione dell’audizione dinnanzi alla Commissione territoriale; (ii) col secondo motivo, perchè ha violato la normativa di legge sulla protezione sussidiaria, nonchè per avere omesso di valutare il rischio in capo al ricorrente di non ricevere trattamenti sanitari adeguati in caso di rimpatrio.

6.- Il primo motivo di ricorso merita accoglimento.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nei procedimenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale, in mancanza della videoregistrazione del colloquio con il richiedente in sede amministrativa il giudice, nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti, ravvisandosi in caso contrario la violazione del principio del contraddittorio.

Tale risvolto è reso evidente “non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11,” ma anche “dalla valutazione delle intenzioni del legislatore, che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento”, in quanto la stessa rende “direttamente percepibili nella loro integrità, finanche sotto il profilo dei risvolti non verbali, le dichiarazioni dell’istante, così da consentire lo svolgimento della successiva eventuale fase giurisdizionale nelle forme del rito camerale non partecipato” (Cass., 23 maggio 2019, n. 14148).

Pertanto, ove “non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il giudice di merito, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio”; tale principio può essere derogato solo nel caso in cui “il richiedente abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio” (Cass., 7 aprile 2019, n. 10786; cfr. altresì, tra le tante, Cass., 26 giugno 2019, n. 17076; Cass., 5 luglio 2018, n. 17717; Cass., 26 ottobre 2018, n. 27182). In mancanza della videoregistrazione l’udienza deve essere fissata “in funzione dell’adempimento dei doveri istruttori” e “senza che il giudice disponga di alcun potere discrezionale in proposito” (cfr. la già citata Cass., 23 maggio 2019, n. 14148; Cass., 31 gennaio 2019, n. 2817).

7.- Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.

8.- L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del decreto e il rinvio della causa al Tribunale di Torino che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Torino, sezione ordinaria, in diversa composizione, che provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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