Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8825 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 13/04/2010), n.8825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.W.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 60/04/07, depositata il 21 giugno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

marzo 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 60/04/07, depositata il 21 giugno 2007, con la quale è stato riconosciuto il diritto di D.W., agente di commercio, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2000.

Il contribuente non si è costituito.

2. I primi tre motivi di ricorso attengono alla questione della decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per i versamenti eseguiti nel giugno e nel novembre 1998: appare manifestamente fondato il secondo motivo (violazione dell’art. 112 c.p.c.), assorbitigli altri, in quanto effettivamente il giudice a quo non si è pronunciato su detta eccezione, riproposta dall’Ufficio in appello.

3. Il quarto motivo, con il quale si denuncia violazione degli artt. 1742 e 2195 c.c. e della disciplina istitutiva dell’IRAP, sostenendo la tesi che il requisito dell’autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta dall’agente di commercio, riconduci bile alla previsione dell’art. 2195 c.c. e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51 (TUIR), con conseguente assoggettamento di diritto all’IRAP, appare manifestamente infondato, in quanto la sentenza è il conforme al principio recentemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 è escluso dall’applicazione dell’IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato -ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009).

5. Infine, il quinto motivo, con il quale, in subordine, si denuncia l’omessa motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza dell’autonoma organizzazione, appare anch’esso manifestamente infondato, poichè la sentenza contiene l’accertamento della “assenza di significativi mezzi organizzativi che non siano quelli tipici della auto-organizzazione della propria attività lavorativa”, a fronte del quale la ricorrente non fornisce decisivi elementi fattuali non, o mal, valutati dal giudice di merito.

6. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del secondo motivo e manifesta infondatezza del quarto e del quinto, assorbiti gli altri”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio rileva, quanto ai primi tre motivi di ricorso, che il ricorrente non ha provveduto al deposito dell’atto di appello, il cui esame è necessario a questa Corte ai fini della decisione della questione con essi proposta (alla quale il giudice a quo non fa alcun cenno in sentenza), incorrendo perciò nella sanzione di improcedibilità comminata dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, applicabile anche nel processo tributario (Cass. nn. 24940 del 2009, 303 del 2010);

che, in ordine al quarto e quinto motivo, il Collegio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, gli stessi vanno respinti;

che, pertanto, il ricorso va complessivamente rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

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