Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8825 del 05/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 05/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.05/04/2017),  n. 8825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12770-2012 proposto da:

P.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

UGO DE CAROLIS 100, presso lo studio dell’avvocato STUDIO FAVETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI ANGELO MASSARI

COLAVECCHI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS),

quale successore ex lege dell’INPDAP, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato DARIO MARINUZZI,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2084/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/04/2012 R.G.N. 931/2008;

avverso la sentenza non definitiva n. 4381/2011 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 15/09/2011 R.G.N. 931/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato MASSARI COLAVECCHI LUIGI ANGELO;

udito l’Avvocato MARINUZZI DARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del primo motivo e

accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sentenza non definitiva attualmente impugnata (n. 4381/2011, depositata il 15 settembre 2011), in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 21644/2007: 1) dichiara la giurisdizione dell’AGO per le domande inerenti il TFR e gli accessori sull’equo indennizzo, rimettendo le parti al giudice di primo grado per la relativa decisione; 2) rigetta il motivo di appello concernente la denegata giurisdizione sulla domanda di P.L. volta alla rideterminazione dello stipendio.

La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:

a) in accoglimento del primo motivo di appello, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda inerente il TFR, in conformità con l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 18038 del 2008), secondo cui non sono più devolute al giudice amministrativo le controversie in materia di indennità di fine rapporto, comunque denominate se il diritto fatto valere è riferito ad un periodo successivo al 30 giugno 2008, come accade nella specie;

b) anche il secondo motivo di appello è fondato, in applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui la domanda di riliquidazione dell’equo indennizzo non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo ed indipendente dal rapporto di pubblico impiego, ma trova in questo il proprio titolo diretto ed immediato, sicchè se il rapporto di impiego non sia cessato prima del 30 giugno 1998 la giurisdizione su tale domanda spetta al giudice ordinario;

c) sulle suddette domande la causa va, quindi, rimessa al primo giudice ex art. 353 cod. civ.;

d) è, invece, infondato il motivo di appello con cui si denuncia la denegata giustizia sulla domanda di rideterminazione dello stipendio, perchè le affermazioni contenute al riguardo nella sentenza appellata sono del tutto condivisibili in quanto la domanda giudiziale risulta essere stata formulata con espresso riferimento ad “ogni riflesso previdenziale”, diversamente da quanto sostiene l’appellante.

2. La sentenza definitiva attualmente impugnata (n. 2084/2012, depositata il giorno 11 aprile 2012) rigetta l’appello di P.L. nella restante parte e compensa integralmente tra le parti le spese del grado.

In questa sentenza la Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:

a) rimangono oscure, anche dal punto di vista dell’interesse del deducente, le censure del P. relative ad una pretesa extrapetizione rinvenibile nella sentenza non definitiva, in relazione all’esame di una domanda non proposta dall’appellato;

b) ne deriva che, alla luce della sentenza non definitiva, resta da esaminare soltanto la questione relativa all’incremento retributivo dell’1,25%, previsto per le infermità dipendenti da causa di servizio dell’ottava categoria, che il P. rivendica ipotizzando che la decorrenza del beneficio fissata dall’istante nella relativa domanda all’1 settembre 2000 (con concessione effettiva dall’11 maggio 2001) possa essere differita di quattro mesi cioè all’1 gennaio 2001, in quanto a questa data è stata fissata la decorrenza degli effetti economici dell’inquadramento dei dirigenti dalla contrattazione collettiva successiva alla suddetta domanda;

c) il relativo motivo di appello è infondato;

d) non risulta, infatti, che l’appellante abbia espressamente impugnato nessuna delle due rationes decidendi su cui si basa la sentenza di primo grado, rispettivamente rappresentate da: a) la mancata impugnativa in sede giurisdizionale del decreto attributivo del beneficio, per questo divenuto definitivo; b) la mancata previsione del diritto di chiedere la modifica del beneficio di cui si tratta per effetto di più favorevoli successive disposizioni della contrattazione collettiva, oltretutto dopo molto tempo dalla originaria domanda.

3. Il ricorso di P.L., illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso, l’INPS, mentre l’intimato Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (d’ora in poi: MIUR) si è limitato a depositare atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione, che poi non si è verificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi di ricorso.

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1.1. Con il primo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Si contestano le statuizioni sulla spese giudiziali, nei confronti dell’INPDAP (oggi: INPS) con le quali, rispettivamente, in primo grado il P. è stato condannato al pagamento delle spese e in appello la Corte ha compensato integralmente le spese del grado.

Si sostiene che tali pronunce sarebbero erronee in ragione della soccombenza esclusiva dell’Istituto.

1.2. Con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per mancato rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; b) in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Si chiede la dichiarazione del diritto del ricorrente ad ottenere le spese di cura da causa di servizio, che sarebbero state tardivamente liquidate, con conseguente riforma della sentenza impugnata, errata in parte per omesso esame e in parte per mancato esame unitario del rapporto, protrattosi oltre il 30 giugno 1998.

1.3. Con il terzo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione: dei principi generali sulla retroattività delle norme giuridiche nonchè del CCNL del personale della Scuola Area dirigenziale dell’1 marzo 2002, del R.D.L. n. 1290 del 1922, artt. 43 e 44 e della L. 15 luglio 1950, n. 539 (aumento stipendiale per invalidità di servizio di ottava categoria); b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio.

Si ribadisce la domanda della determinazione dell’incremento retributivo dell’1,25%, con la richiesta decorrenza come fissata per la decorrenza degli effetti economici dell’inquadramento dei dirigenti dalla contrattazione collettiva successiva alla domanda del beneficio presentata dal P..

2 – Esame delle censure.

2. L’esame congiunto di tutti i motivi di censura – reso opportuno dalla loro intima connessione – porta al rigetto del ricorso.

3. A questa conclusione si perviene per le considerazioni che seguono.

3.1. Il primo motivo non è fondato.

Infatti, premesso che in questa sede si deve tenere conto solo delle sentenze di appello, dalla lettura complessiva di tali sentenze risulta con evidenza che soltanto due motivi di appello del P. sono stati accolti mentre gli altri sono stati respinti.

Ne deriva che la valutazione discrezionale rimessa al giudice circa la ricorrenza dell’ipotesi della “reciproca soccombenza” che giustifica la compensazione delle spese processuali risulta essere stata effettuata dalla Corte romana in modo non arbitrario, ma sulla base del principio di causalità, che si specifica nell’imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell’operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nel testo temporalmente vigente (vedi, per tutte: Cass. 14 ottobre 2016, n. 20838; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 23 settembre 2013, n. 21684; Cass. 21 ottobre 2009, n. 22381).

Questo tipo di valutazione “globale” è proprio quella che è stata fatta dalla Corte territoriale che, infatti, sul punto ha fatto espresso riferimento al complessivo esito della lite.

3.2. Il secondo motivo è inammissibile perchè generico nella sostanza e nella formulazione.

In particolare, da entrambi i suddetti punti di vista, il motivo non risulta formulato in conformità con il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali è tenuto ad assolvere il duplice onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e all’art. 369 c.p.c., n. 4, (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).

Infatti: a) la richiesta dichiarazione del diritto del ricorrente ad ottenere le spese di cura da causa di servizio, che sarebbero state tardivamente liquidate, risulta del tutto generica, priva dei necessari collegamenti con la vicenda processuale e, quindi, apodittica; b) le stesse lacune sono rinvenibili della richiesta di riforma della sentenza impugnata, per mancato esame unitario del rapporto, protrattosi oltre il 30 giugno 1998.

3.3. Anche il terzo motivo è inammissibile.

Con tale motivo il ricorrente ribadisce la domanda di determinazione dell’incremento retributivo dell’1,25%, con la richiesta decorrenza, senza “lambire” la ratio in base alla quale la Corte d’appello, nella sentenza definitiva, ha respinto tale domanda.

Tale ratio, come si è detto, è rappresentata dal rilievo della mancata espressa impugnazione in appello di nessuna delle due rationes decidendi su cui si è fondato il rigetto della censura disposto nella sentenza di primo grado, rationes rispettivamente rappresentate da: a) la mancata impugnativa in sede giurisdizionale del decreto attributivo del beneficio, per questo divenuto definitivo; b) la mancata previsione del diritto di chiedere la modifica del beneficio di cui si tratta per effetto di più favorevoli successive disposizioni della contrattazione collettiva, oltretutto dopo molto tempo dalla originaria domanda.

Ebbene, tale chiara e univoca ratio decidendi della sentenza di appello non è neppure sfiorata dalle censure/formulate nel terzo motivo.

3 – Conclusioni.

4. In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Istituto contro ricorrente, delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 (cento/00) per esborsi, Euro 900,00 (novecento/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori come per legge. Nulla spese per il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA