Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8824 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 13/05/2020), n.8824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10609-2018 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato WILLIAM LIMUTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA

U.T.G. DI (OMISSIS), PUBBLICO MINISTERO;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G.41772/2017 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato l’08/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- K.A., proveniente dal Ghana, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Milano avverso il provvedimento della Commissione territoriale, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 8 marzo 2018, il Tribunale milanese ha rigettato il ricorso.

2.- In punto di riconoscimento del diritto di rifugio, il decreto ha rilevato che il racconto del ricorrente è risultato scarsamente credibile, anche richiamando, in proposito, la valutazione della Commissione territoriale, come tesa a evidenziare l’inverosimiglianza del coinvolgimento del ricorrente nei fatti raccontati. In ogni caso, il Tribunale ha osservato che il timore di essere perseguitato non sarebbe comunque attuale, dal momento che i fatti narrati risalgono all’anno 2009.

Quanto al tema della protezione sussidiaria, il decreto ha puntualizzato che la zona di provenienza del richiedente non rientra tra quelle caratterizzate da una situazione di conflitto armato o violenza indiscriminata.

In ordine alla protezione umanitaria, il decreto ha evidenziato che il ricorrente non ha allegato “ulteriori ragioni di vulnerabilità personale” idonee ad integrare i presupposti per il riconoscimento di tale misura.

3.- Avverso il detto provvedimento ricorre per cassazione K.A., con tre motivi.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso censura il decreto del Tribunale milanese: (i) col primo motivo, per violazione della normativa di legge relativa al diritto di rifugio, con riferimento al timore del ricorrente di essere perseguitato per aver espresso la propria opinione politica via radio; (ii) col secondo motivo, per violazione della normativa di legge sulla protezione umanitaria, nonchè per avere omesso di valutare i rischi per l’incolumità personale del ricorrente; (iii), col terzo motivo, per violazione dell’art. 10 Cost., comma 3.

5.- Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento.

Con riferimento al diritto di rifugio, va notato innanzitutto che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la valutazione in ordine alla credibilità del narrato dal cittadino straniero non è censurabile in cassazione per violazione di legge, ma soltanto in relazione ai vizi di omesso esame o mancanza (i.e. perplessità o incomprensibilità) di motivazione (Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340).

La motivazione del Tribunale fa propria l’argomentazione in concreto svolta dalla Commissione, in specie là dove questa riscontra l’inattendibilità del racconto e solleva dubbi circa l’effettivo coinvolgimento del ricorrente nella vicenda narrata. Allo stesso modo, non vale a integrare i presupposti per il riconoscimento del diritto allo status di rifugiato la circostanza che i fatti narrati risalgono al 2009; ciò in quanto “ove il richiedente adduca il rischio di persecuzione, al fine di ottenere lo “status” di rifugiato, il giudice deve accertare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 2, e art. 14, lett. c), se tale accusa sia reale, e dunque suscettibile di rendere attuale il rischio di persecuzione”.

6.- Il secondo motivo, che è relativo alla protezione umanitaria, non può essere accolto.

Il ricorrente non indica, infatti, situazioni di vulnerabilità che siano specifiche alla propria persona.

7.- In sostanza, i due motivi si risolvono in una richiesta di riesame degli elementi fattuali della fattispecie, preclusa al giudice di legittimità (Cass., 4 aprile 2017, n. 8758; Cass., 7 aprile 2017, n. 9097; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404).

8.- Il terzo motivo non può essere accolto.

Invero, secondo l’orientamento di questa Corte, la norma costituzionale dell’art. 10 Cost., comma 3, ha trovato attuazione e specificazione nei distinti istituti del diritto di rifugio, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, restando dunque priva – almeno in base all’attuale stato di evoluzione del sistema – di uno spazio applicativo e autonomo.

Come, del resto, ha puntualmente rilevato il decreto impugnato. Nè il ricorrente porta argomenti atti a modificare tale consolidato orientamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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