Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8824 del 13/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 13/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 13/04/2010), n.8824
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.F. TRADXNG S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Paisiello n.
15, presso lo studio dell’avv. Giovanni Bellomo, rappresentato e
difeso dall’avv. DAMASCENI Antonio;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Puglia, sez. 15^, n. 85, depositata il 6 novembre
2007.
Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio
Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3;
udito, per la società controricorrente, l’avv. Antonio Damasceni;
udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Massimo Fedeli, che ha concluso aderendo alla relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che la società contribuente propose ricorso avverso avviso, con il quale, in esito alle risultanze di verifica parziale, l’Agenzia, aveva rettificato l’imponibile Irpeg ed Ilor per l’anno 1996 (rideterminandolo in L. 2.686.474.000, in luogo della perdita di L. 7.095.000);
che l’adita commissione tributaria, accolse in parte il ricorso con decisione che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;
che questa, accogliendo in parte l’appello principale della società contribuente, ridimensionò ulteriormente l’entità dell’accertamento, riconoscendo la deducibilità di costi alberghieri e di ristoranti (pari a complessive L. 540.018.285) per dipendenti e collaboratori di cui l’Agenzia negava l’inerenza all’impresa;
che, avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo;
– che la società contribuente ha resistito con controricorso;
rilevato:
– che, con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto “insufficienza della motivazione”, rilevando “In lite su accertamento Irpeg/Ilor ove si contestino trasferte del personale risultanti da fatture intestate al datore di lavoro ma generiche in ordine ai fruitori delle trasferte è fatto decisivo e controverso della causa la inerenza di tali costi; su tale fatto motiva insufficientemente il giudice che si limiti a constatare la esistenza di vari cantieri del datore/contribuente, della esigenza di pagare la trasferta a vari dipendenti, e che vi siano fatture intestate alla società, visto che nessuna delle tre circostanze dice nulla sull’ammontare del costo, in ordine al quale va accertato quanti di dipendenti, dove e quando siano in trasferta”?;
osservato:
– che le doglianza va disattesa, giacchè, oltre ad essere generica, introduce un sindacato in fatto non consentito in sede di legittimità;
– che invero – a fronte del convincimento, tratto dai giudici del gravame dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili, dell’inerenza all’impresa dei costi di alloggiamento e ristorazione negati l’Agenzia, pur apparentemente prospettando carenza di motivazione, rimette, in realtà in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito;
apprezzamento che, espresso con motivazione ancorata alle risultanze delle acquisizioni documentali ed in sè coerente, è sottratto al sindacato di legittimità;
che, nell’ambito di tale sindacato, non è, infatti, conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione: cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03);
ritenuto:
che il ricorso si rivela, pertanto, inammissibile, sicchè va adottata la correlativa declaratoria nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
– che, per la soccombenza, l’Agenzia ricorrente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 4.200,00 (di cui Euro 4.000,00, per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.
PQM
la Corte: dichiara il ricorso inammissibile; condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 4.200,00 (di cui Euro 4.000,00, per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010