Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8823 del 31/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8823
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1119-2019 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA
DIONIGI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ZACCONE,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAIKA GIACALONE, SALVATORE
GIACALONE;
– ricorrente –
contro
V.A., VI.BA. ( Ba.An.Ri.), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO GATTAMELATA, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PIETRA VIVONA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 545/2018 del TRIBUNALE di MARSALA, depositata
il 29/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIETTA
SCRIMA.
Fatto
CONSIDERATO
che:
C.G. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria, nei confronti di V.A. e Vi.Ba.An.Ri., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà (rectius la responsabilità) genitoriale sul figlio minore V.S. e avverso la sentenza n. 545/2018 del Tribunale di Marsala, pubblicata il 29 maggio 2018, che, a seguito di rinvio dalla Cassazione, ha rigettato l’appello proposto dal C., avverso la sentenza del Giudice di pace di Castelvetrano n. 234/2012, con la quale, tra l’altro, era stata rigettata la domanda avanzata dal predetto e volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in data (OMISSIS);
stante la nullità della notifica del ricorso nei confronti del difensore domiciliatario degli intimati, così come effettuata a mezzo posta, con O.I. 27/05/2020, n. 9454, è stata ordinata la rinnovazione della notifica del predetto atto agli intimati;
il ricorrente ha provveduto tempestivamente a tale incombente; Ba. (indicata in ricorso anche come Ba.An.Ri.) Vi. e V.A. hanno resistito con controricorso;
la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
i controricorrenti hanno depositato memoria.
Diritto
RILEVATO
che:
il ricorso è inammissibile per difetto del requisito – prescritto dall’art. 365 c.p.c. – di specialità della procura, come peraltro pure eccepito dai controricorrenti;
si è andato consolidando nel tempo l’orientamento più restrittivo della giurisprudenza di legittimità (Cass. 16/12/2004, n. 23381;
Cass., 21/03/2005, n. 6070; Cass., ord., 24/07/2017, n. 18257;
Cass., ord., 30/03/2018, n. 7940; Cass., ord., 11/10/2018, n. 25177; Cass., 2/07/2019, n. 17708; Cass., ord., 18/02/2020, n. 4069), al quale va data continuità in questa sede, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione qualora – come nel caso all’esame – la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso – peraltro privo di timbro di congiunzione con tale atto, nonchè di numerazione – contenga espressioni incompatibili con la proposizione di detta impugnazione e univocamente dirette ad attività proprie di altri gradi o fasi processuali, evidenziandosi che, nella specie, la procura non solo non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata nè reca alcuna data, ma fa riferimento alla facoltà di chiamare in causa terzi, alla proposizione di domanda riconvenzionale e alla mediazione, attività incompatibili con il giudizio di cassazione e relative al giudizio di merito (v. anche Cass., ord., 28/07/2020, n. 16040);
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con la precisazione che le stesse sono poste a carico, in solido, dei difensori del ricorrente, in base al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “L’inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l’attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d’inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità” (Cass., ord., 10/10/2019, n. 25435; Cass. 20/06/2006, n. 14281);
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte degli avv. Salvatore Giacalone e Maika Giacalone, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), in base al principio secondo cui, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità in mancanza di procura speciale, su di esso grava la pronuncia relativa alle spese processuali, anche rispetto dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato predetto (Cass., ord., 9/12/2019, n. 32008; Cass. 21/09/2015, n. 18577).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i difensori del ricorrente, avv. Salvatore Giacalone e avv. Maika Giacalone, in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte degli avv. Salvatore e Maika Giacalone, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021