Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8823 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 13/05/2020), n.8823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4057-2019 proposto da:

K.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23,

presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONIO ANGELELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE, PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 8468/2017 del TRIBUNALE di SALERNO,

depositato il 19/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal cittadino del Bangladesh K.R. avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale della Commissione territoriale. A sostegno della decisione è stato affermato che il provvedimento della Commissione è stato notificato alla parte il giorno 8/8/2017 prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina legislativa che ha escluso l’applicabilità della sospensione feriale dei termini ai ricorsi in questione. Tale novella, tuttavia, è entrata in vigore il 17/8/2017 (D.L. n. 13 del 2017, art. 21, convertito con modifiche nella L. n. 46 del 2017), perchè il citato art. 21 ha stabilito che la nuova disciplina si applica alle cause ed ai procedimenti giudiziari sorti dopo il 180 esimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto.

I giudizi di opposizione proposti dopo il 16 agosto 2017, in quanto sorti dopo, devono, secondo il Tribunale, tessere assoggettati al nuovo regime, fermo il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso. Nella specie il ricorso è stato proposto il 28/9/2017 ben oltre il termine di decadenza di 30 gg. Considerando che fino al 16/8/2017 il termine era sospeso ma il 17 era cominciato a decorrere ed era già perento alla data di deposito del ricorso.

Il Tribunale si pone in consapevole dissenso dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale al fine di stabilire quale sia il regime giuridico applicabile deve farsi attenzione al dies a quo della decorrenza del termine perentorio per impugnare e cioè alla data in cui il provvedimento della Commissione territoriale è stato comunicato (o notificato) ed in mancanza, depositato.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione in cittadino straniero affidandosi ad un unico motivo nel quale deduce la violazione del combinato disposto tra il D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), e il medesimo decreto, art. 21, fondando la censura sull’adesione all’orientamento contrario della giurisprudenza di legittimità.

Il Collegio ritiene di dare adesione al proprio orientamento ritenendo che l’intervento nomofilattico eseguito sia l’unico coerente con la natura e funzione del regime della sospensione dei termini feriali, o della loro deroga e con il principio tempus regit actum. Il regime giuridico applicabile non può che essere ancorato alla data nella quale inizia a decorrere il termine per impugnare, essendo questo il fatto processuale rilevante ai fini dell’applicabilità del vecchio o nuovo regime, trattandosi d’intervento normativo che incide esclusivamente sulle modalità temporali di proposizione del ricorso.

L’orientamento affermato con la pronuncia n. 16420 del 2018, è stato riaffermato nella pronuncia n. 28117 del 2018 e in quella n. 22304 del 2019.

Il ricorso merita accoglimento. La pronuncia impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Salerno in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia anche per le spese processuali del presente procedimento al Tribunale di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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