Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8823 del 10/04/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 8823 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SCHIRO’ STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LEGNAIOLI ANNA, elettivamente domiciliata in Roma, via Giulia di
Colloredo 46/48 presso l’avv. Gabriele De Paola, che la rappresenta e
difende per procura in atti,
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore,

intimato

avverso il decreto della Corte di appello di Firenze in data 15 dicembre 2009
nel giudizio n. 589/09 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in data 19
gennaio 2012 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

eb’s

Data pubblicazione: 10/04/2013

udito per il ricorrente l’avv. Gabriele De Paola, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale,
dott. Pierfelice Pratis, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto
indicato in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Firenze ha dichiarato
inammissibile il ricorso dalla medesima proposto, ai sensi degli artt. 2 e
segg. della legge 2001/89 e dell’art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, per
conseguire l’equo indennizzo conseguente al ritardato pagamento da parte
dell’Amministrazione dell’indennizzo, già riconosciuto con precedente
decreto della Corte di appello per violazione del termine ragionevole di
durata di un processo di cui era stata parte.
Il Ministero intimato non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fondamento della propria decisione la Corte di appello di Firenze ha
osservato che la causa petendi della domanda della ricorrente non era la
violazione da parte dello Stato del diritto del cittadino ad un processo equo e
ragionevole a norma dell’art. 2 della legge 2001/89 e dell’art. 6 della
Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, ma il ritardato o mancato
adempimento di un’obbligazione, sia pure scaturente da un titolo giudiziale,
e che tale causa petendi avrebbe dovuto essere posta a fondamento di un
ordinario giudizio di danno.

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Anna Legnaioli ricorre per cassazione, sulla base di un motivo e memoria,

Con un unico motivo la ricorrente – denunciando violazione dell’art. 6 della
Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, dell’art. 2 della legge 2001/89,
dell’art. 111 della Costituzione e del diritto vivente come interpretato dai
giudici europei — deduce che la Corte di appello non ha tenuto conto del
principio enunciato dalla Corte europea, secondo cui il decreto di condanna

dall’Amministrazione debitrice nel termine di sei mesi e cinque giorni dalla
data di deposito del decreto, con la conseguenza che trascorso inutilmente
tal termine inizia a decorrere un ulteriore periodo di durata non ragionevole,
destinato ad essere ugualmente indennizzato a titolo di ulteriore equa
riparazione. Infatti, in virtù dei principi di sussidiarietà e di effettività di cui
agli artt. 15 e 35 della Convenzione Edu, è garantito al cittadino la piena e
integrale riparazione delle conseguenze della violazione dei fondamenti
propri del giusto processo.
Il ricorso è privo di fondamento.
L’art. 2, comma 1, della legge 2001/89 prevede il diritto ad un’equa
riparazione per chi ha subito una danno patrimoniale o non patrimoniale in
conseguenza della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, “sotto il profilo del mancato
rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della
Convenzione”, ossia del termine ragionevole di un processo di cui è stato
parte.
Nel caso di specie parte ricorrente invoca l’applicazione della norma di
legge citata non per la violazione del termine ragionevole del processo, ma
per il ritardato pagamento da parte del Ministero dell’Economia e delle

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in materia di equa riparazione deve essere fisiologicamente eseguito

Finanze dell’indennizzo per equa riparazione già riconosciuto con decreto
della Corte di appello di Firenze, ponendo quindi a fondamento della
propria pretesa una norma che prevede l’indennizzo a titolo di equa
riparazione per una fattispecie diversa da quella dedotta nel presente
giudizio.

Parte ricorrente richiama a tale riguardo “il principio di effettività delle
sentenze cognitorie di equa riparazione conclamato dalla giurisprudenza
europea nel senso che per un rimedio risarcitorio ideato per riparare alle
conseguenze di un procedimento eccessivamente lungo, questo periodo non
deve superare i sei mesi dalla data in cui la decisione che concede
l’indennizzo diventa esecutiva (Cocchiarella c/Italia, provvedimento del
29/03/2006, Grande camera, ricorso n. 64886/01)”. Osserva tuttavia il
collegio che il principio invocato e il diritto ad un una sollecita e tempestiva
esecuzione del decreto di condanna in materia di equa riparazione per
violazione del termine ragionevole di durata del processo ben possono
trovare tutela nel nostro ordinamento attraverso l’instaurazione di un
specifico giudizio di cognizione, che parte ricorrente nella specie non ha
promosso, o in sede di processo esecutivo nei confronti
dell’Amministrazione soccombente, processo esecutivo che è autonomo
rispetto al giudizio di equa riparazione (Cass. S.U. 2009/273489) e deve
svolgersi entro uno specifico termine ragionevole di durata.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso, ma nulla
deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo il Ministero
intimato svolto difese.
P.Q.M.

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/A

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2012
Il preside te

Il consigliere estensore

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