Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8822 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 13/05/2020), n.8822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29102-2018 proposto da:

A.N., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Lufrano del

foro di Ascoli Piceno, indirizzo P.E.C. avv. Lufrano.pec.it;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 2482/2018 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 23/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di protezione

internazionale proposta da A.N., cittadino pakistano.

Fatto

A sostegno della decisione ha affermato che la credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale era carente e non circostanziata in relazione a nomi, tempi e luoghi. Le dichiarazioni rese sono risultate affette anche da incoerenza interna e frequenti sono state le contraddizioni su punti principali della storia personale rispetto a quanto reperito dalle fonti; le ragioni dell’affiliazione al gruppo terroristico non sono persuasive, come risulta anche da un articolo del Centro irlandese di documentazione sui rifugiati del 8/3/2010 riportato in refworld.org. Vi sono plurimi indici che la predetta affiliazione sia stata volontaria e consapevole. Peraltro il ricorrente non ha neanche chiesto protezione per la dedotta persecuzione alle autorità di polizia del paese. Quanto alla situazione generale del (OMISSIS), regione di provenienza del ricorrente, le fonti consultate, tra le quali l’EASO, hanno evidenziato un significativo miglioramento della lotta contro il terrorismo nel 2016 e nel 2017. Dai dati acquisiti dal Tribunale ed analiticamente riprodotti è emerso che il (OMISSIS) è la regione meno interessata da attacchi terroristici.

In conclusione, non sussistono i requisiti per alcuna delle forme tipiche di protezione internazionali, nè in relazione al rifugio politico crpa alle tre ipotesi normative di protezione sussidiaria. Quanto alla protezione umanitaria non è stata allegata una condizione soggettiva di elevata vulnerabilità, nè può ritenersi che in caso di rimpatrio vi sia per il richiedente l’impossibilità di soddisfare I bisogni e le esigenze ineludibili di vita personale; nel paese di provenienza non vengono segnalate compromissioni nell’esercizio dei diritti umani e non vi è prova di un percorso d’integrazione sociale e lavorativa. Non può in conclusione essere formulato un giudizio prognostico di elevata vulnerabilità essendo al riguardo insufficiente la sussistenza di un rapporto di lavoro privato, poco indicativo di un percorso integrativo completo, tenuto anche conto della situazione del paese di rientro.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero deducendo che la motivazione del decreto impugnato relativa alla protezione umanitaria sia soltanto apparente sia perchè manca un riferimento alla concreta situazione del richiedente, sia perchè la situazione personale del ricorrente non viene rapportata alla situazione del paese di origine ed in particolare alla grave violazione dei diritti umani cui sarebbe esposto in caso di rientro.

La censura non supera il vaglio di ammissibilità dal momento che non censura la ratio decidendi fondata sull’insufficienza del percorso d’integrazione lavorativa, essendo formulata in modo generico ed astratto, senza riferimenti concreti relativi alla situazione della parte ricorrente.

Il ricorso in conclusione è inammissibile. Non vi è luogo per la statuizione sulle spese processuali, in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i requisiti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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