Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8822 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 13/04/2010), n.8822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DOMO MEDIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 106, presso

lo studio dall’avv. VALORI Guido, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 32^, n. 96, depositata il 20 settembre

2007.

Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio

Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per la società controricorrente, l’avv. Guido Valori;

udito il P.G., in persona del sostituto procuratore generale Massimo

Fedeli, che ha concluso aderendo alla relazione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che società contribuente propose ricorso avverso cartella di pagamento, notificatale il 3.4.2004, emessa per il recupero dell’invim (su atto di cessione di azienda registrato il 15.4.1983) liquidata, con avviso notificato il 6.9.1985 e divenuto definitivo in esito al passaggio in giudicato, nel 1998, della sentenza C.t.p. di Roma, depositata il 14.4.1997 (impugnata solo con domanda di revocazione dichiarata inammissibile) reiettiva del ricorso della società contribuente;

– che l’adita commissione provinciale accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia dalla commissione regionale;

– che i giudici di appello hanno così motivato: “La cartella di pagamento è stata notificata al contribuente dopo circa sette anni dall’avvenuta definitiva sentenza 14.4.1997. Il ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile con sentenza 220/26/05 depositata il 27/6/205 non aveva sospeso l’esecutività della cartella esattoriale. Per tali motivi l’esecuzione della cartella esattoriale doveva rispettare il termine triennale di decadenza del titolo esecutivo”;

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso in cassazione, in unico motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78” e formulato il seguente quesito: “Se in caso di notificazione, nell’aprile del 2004, di cartella di pagamento con la quale si richiede il pagamento dell’invim, definitivamente accertata a seguito del passaggio in giudicato, nel 1998, della sentenza che aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di liquidazione invim, violi il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 la sentenza della C.t.r. che affermi che la cartella è tardivamente notificata in quanto l’Amministrazione doveva rispettare “il termine di decadenza triennale del titolo esecutivo” quando, invece, l’art. 78 citato prevede che il credito derivante da imposta definitivamente accertata, come nel caso di specie, è esclusivamente soggetto al termine di prescrizione decennale, con la conseguenza che la cartella di pagamento ricevuta il 3.4.2004 è legittima in quanto notificata prima del decorso del termine di prescrizione decennale decorrente dal passaggio in giudicato (maggio 1998) della sentenza che ha respinto l’impugnazione avverso l’avviso di liquidazione invim”;

che la società contribuente ha resistito con controricorso;

osservato:

– che il ricorso è manifestamente infondato;

– che questa Corte ha, invero, già avuto modo di puntualizzare che, in tema di invim, nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta complementare dovuta a seguito della rettifica del valore finale dichiarato dalle parti nell’atto di trasferimento, il pagamento dev’essere richiesto entro il termine di tre anni previsto a pena di decadenza dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2, lett. b), decorrente dalla data di notificazione della decisione della commissione tributaria ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva, non potendo trovare applicazione il termine di prescrizione decennale previsto dal cit. D.P.R. n. 131, art. 78.

il quale si riferisce esclusivamente all’ipotesi in cui la definitività dell’accertamento consegua alla mancata impugnazione dell’atto impositivo notificato al contribuente (v. Cass. 8998/07, 4948/06);

ritenuto:

che il ricorso si rivela, pertanto, manifestamente infondato, sicchè va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, l’Agenzia ricorrente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 3.500,00 (di cui Euro 3.300,00, per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

PQM

la Corte: respinge il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 3.500,00 (di cui Euro 3.300,00, per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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