Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8821 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 13/05/2020), n.8821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8442-2018 proposto da:

N.O.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA SANTILLI;

– ricorrente –

avverso la sentenza n. 3924/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Milano ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta da N.O. cittadino nigeriano. A sostegno della decisione ha affermato:

l’appellante ha dichiarato davanti al Tribunale di essere partito dalla Nigeria il 19/11/12 a causa di una lite insorta con uno zio per la proprietà di un terreno contesa in famiglia; di essere stato minacciato con un macete, di aver preso parte ad una colluttazione nel corso della quale lo zio era caduto a terra e lui era fuggito. Ha aggiunto che i propri genitori erano morti e così lo zio e di non voler tornare per paura della vendetta dei cugini, pur senza precisare dove fossero e se fossero interessati al terreno, precisando che a causa della morte dei genitori nel paese di origine non aveva sostegni economici.

La Corte territoriale ha ritenuto estremamente generiche le dichiarazioni acquisite così da escludere le protezioni individualizzanti (rifugio politico e protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b),) ed in relazione alla lett. c) ha evidenziato che la zona di provenienza dell’appellante, L’Enugu State, non presenta criticità.

Quanto alla protezione umanitaria non sussistono ragioni di vulnerabilità soggettiva neanche legate alla situazione generale del paese, non caratterizzata, con riferimento all’area di riferimento, da grave instabilità politica e violenza sociale, disastri ambientali e naturali. Non è stato dedotto un preciso percorso d’integrazione ed è emerso che in Nigeria il richiedente ha legami affettivi, vivendovi la sorella.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidato a tre motivi.

Nel primo motivo viene contestata la censura di genericità del racconto in relazione ai rischi di persecuzione o di pericolo di danno grave alla sua persona dal momento che nell’atto di citazione in appello era stato precisato che lui e la sua famiglia erano cattolici, che era ricercato dalla polizia a causa del ferimento dello zio e che la sua casa era stata distrutta. Inoltre in relazione alla precedente permanenza a (OMISSIS) dove aveva raggiunto il padre per lavorare, quest’ultimo rimaneva vittima di un attentato di (OMISSIS) nel quale perdeva la vita ed il negozio. Al ricorrente, di conseguenza, non è rimasto alcun particolare riferimento affettivo o sociale nella regione in cui è nato. Infine come da allegazione e documentazione fornita viene evidenziato che si poteva rilevare la gravità e la violenza degli attacchi di (OMISSIS), e la loro ampia diffusione. E’ stata omessa in relazione a tutte le forme di protezione richiesta l’esame sulla situazione di (OMISSIS), nonostante la gravità delle allegazioni, luogo ove il ricorrente dovrebbe rientrare perchè nell’altro villaggio non ha alcun legame e riferimento nonostante la gravità delle allegazioni. Addirittura in questo territorio il ricorrente ha subito una persecuzione in forma indiretta dovuta all’attentato al padre.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedenti in mancanza di un esame comparativo con le informazioni provenienti dallo stesso e la situazione personale del richiedente nelle aree da esso indicate, non essendo stato svolto il dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice.

Nel terzo motivo viene dedotto l’omesso esame di fatti decisivi in relazione alla situazione generale del paese di provenienza ed in particolare sulle condizioni degli oppositori di regime e sulle condizioni carcerarie, tanto più che la stessa corte riconosce che vi sono stati limitati progressi ma c’è una persistente situazione di violazione dei diritti umani.

Il primo motivo è manifestamente infondato. La censura di genericità non viene svolta dalla Corte ‘d’Appello in relazione alla vicenda descritta ma alla sua riconducibilità a fatti di persecuzione o di esposizione al pericolo di danno grave coerenti con le protezioni tipiche. Il giudice di merito non ha ritenuto che i fatti allegati fossero sussumibili nelle ipotesi normative di protezione internazionale perchè, sotto questo specifico profilo, la vicenda narrata era troppo generica in relazione ai requisiti richiesti dalla legge. Non la vicenda del terreno, rispetto alla quale non è stato neanche dedotto un comportamento persecutorio, illecito o violento dell’autorità di polizia rispetto all’accusa di ferimento dello zio.; nè l’esperienza vissuta a (OMISSIS) di cui è stato vittima il padre, in relazione alla quale la riconduzione ad un attentato è solo adombrata e comunque non si è tradotta in un atto persecutorio, così da far scattare il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 4, non essendo state allegate minacce di persecuzione. Rispetto a questa valutazione dei fatti non può ritenersi che la Corte abbia violato il suo obbligo di cooperazione istruttoria, in mancanza di situazioni neanche astrattamente riconducibili a persecuzioni, minacce di persecuzioni o esposizione individuale a pericolo di danno grave. Quanto alla situazione generale, deve rilevarsi che la Corte ha attivato i propri poteri istruttori officiosi escludendo l’esistenza di una situazione di generale pericolo di violenza generalizzata e conflitto armato nel paese, salvo alcuni stati del Nord, tra i quali non figura quello dal quale il ricorrente è fuggito dopo essere vissuto per qualche tempo a (OMISSIS) per lavorare con il padre. Nella censura è contestato espressamente l’omesso approfondimento istruttorio officioso relativo a tale area, nella quale si sarebbe consumato l’attentato di carattere religioso a carico del padre del ricorrente e di cui viene allegata la pericolosità. Al riguardo deve rilevarsi che è frutto d’insindacabile accertamento di fatto l’individuazione di una diversa regione come luogo di origine, in considerazione degli elementi scaturenti dalla vicenda narrata, tenuto conto che la valutazione di genericità relativa alla vicenda descritta come accaduta a (OMISSIS), concorre ad escludere rilevanza alla situazione socio politica in questa area. Questo profilo di censura è inammissibile. Il secondo motivo è inammissibile perchè formulato in modo astratto, senza alcun elemento critico diverso da quelli già esposti nel primo. Il terzo motivo è ugualmente inammissibile, sia in relazione alla mancanza di approfondimento istruttorio in ordine alle condizioni carcerarie, sulle quali nessuna peculiare allegazione è stata svolta, sia sulla violazione dei diritti umani incidente, verosimilmente)sui requisiti della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. a) e b) sia sulla protezione umanitaria, dal momento che in relazione all’identificato luogo di origine, l’accertamento officioso svolto ha escluso la pericolosità dell’area. Quanto alle contestazioni specificamente rivolte all’omesso accoglimento della domanda relativa alla protezione umanitaria, deve osservarsi che la Corte d’Appello ha svolto un’indagine completa in ordine ai requisiti di questa misura di protezione, sottolineando anche la mancata allegazione di un percorso d’integrazione. Su questà Peraltro in relazione a quest’ultima ratio decidendi manca la censura. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non si deve assumere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali perchè la parte intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo, così come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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