Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8820 del 12/05/2020

Cassazione civile sez. III, 12/05/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 12/05/2020), n.8820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27551/2019 r.g. proposto da:

A.D., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta su foglio separato, dall’avvocato Lorenzo

Trucco, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino,

Via Guicciardini 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via del Portoghesi n.

12;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Torino del 19.6.2019, notificato

in data 8.8.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28.12.2020 dal Dott. Giacomo Travaglino.

Fatto

I FATTI DI CAUSA – I MOTIVI DI RICORSO

1. Il signor A. propose opposizione avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale di Torino gli aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di ogni altra specie di protezione, chiedendo che, in accoglimento del ricorso, gli fosse riconosciuta una delle tre forme di tutela previste dalla legge per i richiedenti asilo.

2. Dinanzi alla Commissione territoriale, egli aveva dichiarato:

– Di essere cittadino del (OMISSIS), e di essersi trasferito in (OMISSIS) per lavorare per poi far ritorno al Paese d’origine salvo tornare nuovamente in (OMISSIS) e ritrasferirsi ancora in (OMISSIS) a causa dei bassi salari ivi corrisposti

– di avere di volta in volta esercitato diversi mestieri (insegnante elementare, verniciatore di auto, operaio, operatore presso una ONG);

– Di aver avuto un figlio da una connazionale, con la quale non si era mai sposato per la contrarietà delle famiglie, essendo di religione (OMISSIS), mentre la ragazza era (OMISSIS);

– di aver incontrato una ragazza che gli aveva riferito di esser stata violentata, nella notte, da due poliziotti (nel modello C-3 aveva, invece, dichiarato di essersi recato in Europa a cercar lavoro, essendo rimasto disoccupato), e che, davanti al Commissariato, aveva riconosciuto uno degli agenti;

– che ne era scaturito un raduno di folla, e che, una volta in commissariato, i poliziotti avevano manifestato l’intenzione di chiamare un medico;

– che a tanto egli si era opposto, sostenendo che la ragazza dovesse andare in ospedale;

– che il giorno seguente il padre della ragazza si era presentato in commissariato con la figlia, ed i poliziotti lo avevano minacciato di morte se si fosse ancora interessato al caso;

– che la sera stessa era stato sequestrato, legato e gettato in un fosso da alcuni poliziotti, decidendo così di lasciare il Paese, racimolando il denaro necessario attraverso una colletta spontanea tra i membri del villaggio ubicato nei pressi del luogo dove era stato abbandonato.

3. L’organo amministrativo ritenne non credibili le circostanze narrate dal ricorrente.

4. Il ricorso proposto avverso il provvedimento amministrativo di rigetto delle istanze venne impugnato dinanzi al Tribunale di Torino, ove, all’udienza dell’19.6.2019, il ricorrente, comparso personalmente, rese dichiarazioni spontanee.

Il Tribunale ha rigettato la domanda, e avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore del sig. A. sulla base di tre motivi di censura.

5. Con il primo motivo, il ricorrente sollecita la Corte a sollevare eccezione di legittimità costituzionale del D.L. n. 25 del 2008, art. 35 bis come introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) per violazione degli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, art. 111, comma 1 come integrato dall’art. 46 par. 3 della Direttiva 32/2013 e degli artt. 6 e 13CEDU per quanto concerne la previsione del rito camerale ex art. 737 c.p.c. e relative deroghe espresse dal legislatore nelle controversie in materia di protezione internazionale.

Il motivo non può trovare accoglimento, per manifesta infondatezza della questione di costituzionalità così come proposta, per le ragioni dettagliatamente esposte nella sentenza di questa Corte n. 17717/2018, alle quali il collegio espressamente si richiama e presta adesione.

Con il secondo motivo, si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) in combinato disposto con il D.Lgs. 25 del 2008, art. 8 anche in relazione alla mancata audizione del richiedente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente censura la pronuncia del tribunale di Torino per aver escluso la sussistenza dei requisiti della protezione sussidiaria, senza procedere all’audizione del ricorrente.

Quanto alla mancata audizione dello richiedente asilo, già sentito dalla commissione territoriale, la giurisprudenza di questa Corte può ormai considerarsi definitivamente consolidata nell’affermare che il giudice ha soltanto l’obbligo di fissazione dell’udienza dinanzi a se (nel corso della quale, peraltro, nel caso di specie, il ricorrente ha reso spontanee dichiarazioni), ma non anche quella di procedere, sempre e comunque, ad una nuova audizione: nel giudizio d’impugnazione innanzi all’autorità giudiziaria della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente anche quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (ex multis, Cass. n. 3029 del 31/1/2019, n. 2817 del 31/1/2019, n. 32073 del 12/12/2018).

Quanto alla asserita violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale nella valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo, la lunga e dettagliata esposizione della censura si risolve nella contestazione in fatto degli apprezzamenti compiuti in sede di merito – onde l’improponibilità del motivo sotto la veste della violazione di legge – invocandosi, con essa, non altro che una totale rivisitazione di vicende, circostanze, accadimenti del tutto difforme da quella adottata con il provvedimento impugnato.

La censura è infondata.

La valutazione di (non) credibilità del ricorrente appare, difatti, rispettosa tout court dei criteri che questo stesso collegio ha specificamente ed analiticamente indicato con la pronuncia n., depositata in pari data, essendo stata puntualmente condotta alla luce della necessaria disamina complessiva dell’intera vicenda riferita dal richiedente asilo, che lo ha visto, secondo quanto da lui dettagliatamente esposto, contraddire ripetutamente e irrimediabilmente se stesso, a far data dalle dichiarazioni rese con il modello C-3, di cui si è poc’anzi detto.

L’analisi, analitica e approfondita, di tutti gli elementi del racconto compiuta dal giudice di merito ne sottraggono la relativa motivazione alle censure mosse da parte ricorrente.

Conforme a diritto risulta per altro verso la pronuncia impugnata sotto il profilo del dovere di cooperazione del giudice, volta che la storia del Paese viene puntualmente ricostruita per oltre tre pagine, a far data dall’anno 2006, escludendosene poi, fondatamente, la caratteristica di Stato attualmente teatro di conflitto armato, ed evidenziandosene, di converso, la forte evoluzione sul piano della lotta alla criminalità e alla pirateria, della progressiva scolarizzazione e della crescita economica.

Con il terzo motivo, infine, si lamenta la violazione e/o l’erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 1 e n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, art. 10 Cost., comma 3.

Lamenta il ricorrente una presunta quanto erronea sovrapposizione dei criteri posti a fondamento della protezione sussidiaria con quelli necessari ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Si censura, in particolare, l’operato del Tribunale per non aver in alcun modo compiuto il giudizio di comparazione tra la situazione attuale del ricorrente nel Paese ospitante e quella dello Stato di provenienza.

La censura non coglie nel segno.

Premessa l’inconferenza del richiamo all’art. 10 Cost. (Cass. 26.6.2012 n. 10686 per tutte), il giudice di merito, lungi dal sovrapporre i criteri di valutazione delle due misure, ha correttamente operato tale comparazione e, pur riconoscendo l’esistenza (“documentata”, si legge in motivazione) di una indiscussa integrazione sociale, ha poi motivatamente e condivisibilmente concluso nel senso che il secundum comparationis (l’effettiva sproporzione tra l’contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto indispensabile per una vita dignitosa: per tutte, Cass. 4455/2018) non poteva in alcun modo ritenersi predicabile nell’ottica dell’accoglimento dell’istanza.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese del giudizio possono essere, per motivi equitativi, interamente compensate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2020

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