Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 882 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. II, 17/01/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 17/01/2020), n.882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16943-2015 proposto da:

A.C., AG.RI., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 35, presso lo studio dell’avvocato

FAUSTO CERASOLI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO MARIA

BRUNETTI;

– ricorrenti –

contro

F.A., S.T., rappresentati e difesi dall’avvocato

GIORGIO VALENTINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 167/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Giorgio Valentini, difensore dei resistenti, che si

è riportato agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ag.Ri. e A.C. hanno chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Camerino F.A. e S.T., onde far valere la garanzia per vizi in relazione a una compravendita di un appartamento in Comune di (OMISSIS), vizi consistenti in tegole ammalorate e fessurate nella parte superiore del tetto di copertura. I compratori avevano scoperto che la sottostante caldana in calcestruzzo non era protetta da alcuna guaina impermeabile.

In particolare il Tribunale ha dichiarato gli acquirenti decaduti dalla garanzia, perchè la denuncia, inviata il 13 febbraio 2006, era stata fatta oltre gli otto giorni dalla scoperta, fatta coincidere con la ricezione di una consulenza di parte, avvenuta in data 4 febbraio 2006.

La Corte d’appello di Ancona, nel confermare la sentenza di primo grado, ha negato in via preliminare che i venditori avessero avuto consapevolezza del vizio; in base a tale rilievo ha disatteso l’eccezione degli acquirenti, secondo cui la denuncia non era necessaria in quanto i venditori, consapevoli del vizio, ne avevano occultato l’esistenza.

In quanto al resto essa ha corretto la motivazione della decisione di primo grado, osservando che gli acquirenti erano sì decadute dalla garanzia, ma per una ragione diversa da quella indicata dal tribunale. Secondo la corte di merito l’istruzione probatoria aveva confermato la tesi dei venditori, i quali avevano eccepito che gli acquirenti avevano avuto conoscenza del vizio e della causa che l’aveva determinato (mancanza della guaina di impermeabilizzazione) sin dall’agosto 2005, allorchè parteciparono a una assemblea condominiale nel corso della quale si assunse la decisione di apporre una guaina e sostituire alcune tegole del tetto, e comunque dal 7 ottobre 2005, quando avevano fatto sottoscrivere all’assemblea dei condomini una scrittura in cui si dava atto delle condizioni del tetto.

Per la cassazione della sentenza da Ag.Ri. e A.C. hanno proposto ricorso affidato a tre motivi.

F.A. e S.T. hanno resistito con contro ricorso. La causa, fissata per la trattazione in camera di consiglio, è stata poi rimessa alla pubblica udienza.

In vista dell’udienza camerale i ricorrenti hanno depositato memoria, mentre i controricorrenti l’hanno fatto in prossimità della pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,16,329,342,345,346 e 347 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

I ricorrenti lamentano che la corte d’appello, dopo avere ritenuto erronea la identificazione del dies a quo del termine per la denuncia dei vizi, non poteva ravvisare la decadenza sulla base di una ragione diversa, non contenuta nella impugnazione.

Il secondo motivo, con complessa rubrica, denuncia innanzitutto che il documento del 7 ottobre 2015, posto sostegno della decisione, non costituiva prova che gli acquirenti fossero già in quel momento consapevoli delle condizioni precise del tetto e in particolare della mancanza della guina di impermeabilizzazione, “dovendosi tutt’al più essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già all’individuazione della certezza della sua causa, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Cass. n. 9515/05) non a conoscenza degli acquirenti prima del febbraio 2006”.

Si denuncia poi il travisamento dei fatti in relazione all’assemblea tenutasi nell’agosto del 2005, alla quale non parteciparono gli acquirenti, ma i venditori, intervenuti per tenere occultata la presenza dei vizi.

Con il motivo in esame si censura ancora la decisione perchè la corte, riferendosi indistintamente ai mesi di agosto e ottobre 2005, ha omesso di indicare la data precisa dalla quale doveva decorrere il termine per la denuncia dei vizi della cosa venduta.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1490,1492,1494 e 1495 c.c. e degli artt. 112 e 113 c.p.c.

Si assume che la corte non ha tenuto conto di un documento prodotto dagli appellati in primo grado, da cui emergeva che i venditori erano consapevoli del vizio e l’avevano occultato.

In particolare l’omissione è riferita al preventivo di lavori del 13 agosto 2005, che seguiva l’assemblea condominiale alla quale aveva partecipato il F. che aveva manifestato in quella sede la propria contrarietà al rifacimento del tetto.

Si fa notare che il documento precedeva di pochi giorni la data dell’atto di vendita, stipulato il 17 agosto 2005.

Il documento quindi aveva carattere decisivo, perchè se la corte l’avesse valutato avrebbe dovuto per forza di cosa concludere che la denuncia, in applicazione della regola dell’art. 1495 c.c., comma 2 non era necessaria.

2. Il primo motivo è infondato.

Costituisce principio cardine in tema di impugnazione che la sentenza d’appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado: il che significa che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d’ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, con la conseguenza che, salva l’ipotesi che su taluni punti della controversia la sua indagine sia preclusa per essersi formata la cosa giudicata, egli può non soltanto pervenire a diverse conclusioni in base ad un diverso apprezzamento dei fatti, ma anche giungere alla medesima soluzione in forza di motivi e di considerazioni che il primo giudice aveva trascurato e cosi sostituire totalmente la propria motivazione a quella della sentenza di primo grado, pur confermandone il contenuto decisorio (Cass. n. 1583/1970).

La corte d’appello, nell’indicare le diverse ragioni della decadenza dei compratori dalla garanzia, ha richiamato la versione dei fatti fornita nel giudizio dai venditori, i quali avevano appunto fatto risalire la conoscenza del vizio da parte degli acquirenti sin dal mese di agosto 2005. In base a tale rilievo essa ha riconosciuto che “le circostanze storiche esposte dagli odierni appellati sono risultati provate”.

Pertanto, senza introdurre fatti nuovi, la corte d’appello ha confermato la decisione sulla base di ragioni diverse, ma pur sempre fatti valere tempestivamente dalla controparte vittoriosa.

3. Si impone per ragioni di ordine logico l’esame del terzo motivo, che è inammissibile.

I controricorrenti negano che il documento su cui è fondata la censura (il preventivo del 13 agosto 2005) fosse stato prodotto nel giudizio di merito, eccependo che è stato per la prima volta introdotto dai ricorrenti in questa sede.

In ordine a tale eccezione i ricorrenti non hanno replicato alcunchè, nonostante abbiano depositato memoria in vista dell’udienza camerale.

D’altronde essi censurano l’omesso esame del documento, ma non specificano il “come e il quando” esso fu sottoposto all’esame della corte alla corte d’appello. A pag. 34 del ricorso si deduce genericamente che il fatto è stato ampiamente dibattuto dalle parti e pag. 38 si deduce, altrettanto genericamente, che del documento “si è discusso in sede processuale ed, in particolare, nelle comparse conclusionali e nelle repliche”.

Tali generici richiami non soddisfano il requisito di specificità richiesto a colui che intende denunciare in cassazione una siffatta omissione (cfr. Cass., S.U., n. 8053/2014), mentre i riferimenti alle comparse conclusionali e alle repliche sono comunque insignificanti, in relazione alla funzione puramente illustrativa di tali scritti (Cass. n. 98/2016; n. 6748/2005).

4. Il secondo motivo è infondato.

La esistenza o meno, sulla base ai dati acquisiti al processo, di elementi presuntivi atti a dimostrare la tempestività della denuncia dei vizi della cosa compravenduta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1495 c.c., è demandata al giudice del merito, la cui valutazione, se adeguatamente motivata, non e censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 1766/2019; n. 3069/2019).

La corte ha esaminato il documento del 7 ottobre 2005, traendone la convinzione che dal suo contenuto si ricavava che gli acquirenti fossero a quella data a conoscenza del fatto che il tetto richiedesse interventi di sistemazione per evitare infiltrazioni. Secondo la corte di merito risultava altresì provata l’ulteriore circostanza storica dedotta dai convenuti venditori, e cioè che “nell’agosto 2005, i coniugi Ag.Ri. e A.T. parteciparono a una assemblea condominiale nel corso della quale si assunse la decisione di apporre una guaina e sostituire alcune tegole del tetto, con l’impegno dei condomini di acquisire direttamente dei preventivi presso ditte specializzate. Infatti tale circostanza storica è stata confermata dai tesi Se.Se. e G.G.. Alla luce di quanto esposto è possibile concludere che gli acquirenti, già nell’agosto del 2005 e comunque nell’ottobre del 2005 erano a conoscenza del fatto che il tetto era privo della guaina di impermeabilizzazione, vizio da essi dedotto a sostegno della loro domanda”.

In rapporto a tale ricostruzione i ricorrenti, da un lato, propongono una interpretazione del documento del 7 ottobre 2005 diversa da quella data dal giudice di merito, mentre è principio acquisito che è inammissibile in cassazione ogni critica della interpretazione del giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr. Cass. n. 2465/2015; n. 10891/2916); dall’altro, essi censurano la ricostruzione in fatto operata dalla corte d’appello nella parte in cui ha riconosciuto che gli acquirenti parteciparono all’assemblea tenutasi nel mese di agosto del 2005. Nel fare ciò, però, essi censurano la valutazione operata dalla corte in maniera generica e globale, mentre è noto che in cassazione la ricostruzione in fatto è censurabile solo nei limiti attualmente consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attraverso la deduzione di fatti primari o secondari, sottoposti all’esame del giudice di merito e non esaminati, idonei a giustificare una decisione diversa (Cass., S.U., n. 8053/2914).

Già con riferimento al testo precedente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 si chiariva che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dalla norma, “non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la S.C. di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa” (Cass. n. 11789/2005).

Si deve infine escludere che l’espressione utilizzata dalla corte, attraverso il duplice riferimento al mese di agosto 2005 e al mese di ottobre 2005, abbia introdotto elementi di incertezza nella decisione. Infatti, una simile obiezione dei ricorrenti avrebbe avuto un senso se, in causa, fosse stata in discussione la sussistenza di una denuncia in ipotesi tempestiva rispetto alla data successiva e intempestiva rispetto alla precedente. Al contrario la decadenza riscontrata dalla corte d’appello sussiste ampiamente anche con riferimento alla data più recente.

La questione, quindi, è totalmente priva di decisività.

“In tema di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, quando si lamenta il difetto di motivazione in ordine alla tempestività della denuncia dei vizi della cosa venduta, occorre indicare il momento in cui si assume di aver denunciato, e dare comunque tutti i riferimenti temporali che permettano di controllare gli elementi eventualmente pretermessi dai giudici di merito ed il loro carattere decisivo, e quindi di individuare i punti in cui la motivazione si dimostri carente” (Cass. n. 2980/1974).

5. Il ricorso, pertanto, è rigettato, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA