Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 882 del 17/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 882 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 5508-2008 proposto da:
SALAMONE FORTUNATO SLMFTN72E14E7340, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 35, presso lo studio
dell’avvocato GRILLO ROSSANA, rappresentato e difeso
dall’avvocato LO PRESTI GIUSEPPE giusta procura in atti;

acht3

– ricorrente contro
FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A. 00818570012, in

à

persona del suo Dirigente Dott. MAURIZIO CESARE GEMELLI,
elettivamente

domiciliata

in

ROMA,

VIA

DELLA

CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI

Data pubblicazione: 17/01/2014

MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale notarile del Dott. Notaio ALESSIO CIOFINI in Firenze del
22/04/2008 rep. n. 20532;

– resistente con procura –

MESSINA, depositata il 04/01/2007 R.G.N. 490/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
AURELIO GOLIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato nel 1996 Salamone Fortunato conveniva in
giudizio, innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, la SAI
S.p.a., quale impresa designata per la Sicilia in nome e per conto
dell’INA, Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati dall’attore
nel sinistro stradale avvenuto in data 16 novembre 1991 tra la moto su
cui l’istante viaggiava quale trasportato ed una Golf di colore nero
rimasta non identificata.
La causa veniva riunita ad altra promossa dagli eredi del conducente
della moto, omonimo dell’attore, che era deceduto a seguito
dell’incidente.
Nel corso del giudizio la sociètà assicuratrice offriva banco indicis, a
tacitazione definitiva e totale di tutti i danni, la somma di
313.450.000 all’odierno ricorrente, che l’accettava a titolo di acconto.
Il Tribunale adito, con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., condannava
la società convenuta, nella predetta qualità, a pagare all’attore, a titolo
di risarcimento dei danni, detratto l’acconto già versato, l’ulteriore
2

avverso la sentenza n. 10/2007 della CORTE D’APPELLO di

somma di L 556.700.000, oltre rivalutazione monetaria sulle somme
liquidate e interessi, come indicato in quel provvedimento, nonché alle
spese di lite.
La SAI S.p.a. nella detta qualità rinunciava alla sentenza e avverso la

motivo, la limitazione dell’importo risarcitorio al massimale di legge (£
700.000.000) vigente al momento del sinistro e, avendo pagato in
esecuzione dell’ordinanza impugnata l’importo di 1.416.347.000, la
condanna del Salamone alla restituzione di quanto percepito in
eccedenza rispetto al detto massimale, oltre interessi dalla percezione
alla restituzione.
L’appellato resisteva al gravame eccependo l’inammissibilità
dell’appello, non avendo l’appellante rinunziato ritualmente alla
sentenza nel giudizio di primo grado, e, comunque, l’infondatezza
dell’impugnazione proposta, essendo il massimale di legge, all’epoca
dell’incidente, pari a 1.5Ò0.000.000 per ogni sinistro e dovendo
ritenersi la mala gesti° della società assicuratrice, avendo questa offerto
l’indennizzo solo tardivamente e con importo irrisorio.
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 4 gennaio 2007,
accoglieva l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, limitava
l’indennizzo spettante al Salamone a titolo di risarcimento del danno
subito a causa del sinistro in questione all’importo di 700.000.000,
oltre interessi legali dal 13 giugno 2001, e condannava l’appellato alle
spese di quel grado.
Avverso la sentenza della Corte di merito Salamone Fortunato ha
proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
In data 30 aprile 2008 la Fondiaria SAI S.p.a. ha depositato procura
speciale in favore dell’avv. Maria Antonietta Perilli perché la
rappresenti nel presente giudizio di legittimità.
3

richiamata ordinanza proponeva appello, chiedendo, con l’unico

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Al ricorso in esame si applica il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. inserito nel codice di rito dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed
abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d) della legge 18 giugno 2009, n.
69 – in considerazione della data di pubblicazione della sentenza

1.1. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che nei casi previsti
dall’art. 360, primo comma, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c. “i quesiti di diritto
imposti dall’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n.
40, art. 6, comma 1, secondo una prospettiva volta a riaffermare la
cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di
soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite
diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo
stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto
applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilatrica
della Corte di Cassazione, il cui rafforzamento è alla base della nuova
normativa secondo N’esplicito intento evidenziato dal legislatore
all’art. 1 della Legge Delega 14.5.2005, n. 80; i quesiti costituiscono,
pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico
e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti,
inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di
legittimità” (v. Cass., sez. un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass. 9 maggio
2008, n. 11535; Cass., sez. un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., sez.
un., 29 ottobre 2007, n. 22640; Cass., sez. un., 21 giugno 2007, n.
14385).
Pertanto, affermano le Sezioni Unite di questa Corte che,
“travalicando” “là funzione nomofilattica demandata al giudice di
legittimità” “la risoluzione della singola controversia, il legislatore ha
inteso porre a carico del ricorrente l’onere imprescindibile di

impugnata (4 gennaio 2007).

collaborare ad essa mediante l’individuazione del detto punto di
congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del
più generale principio giuridico, alla quale il quesito è funzionale,
diversamente risultando carente in uno dei suoi elementi costitutivi la
stessa devoluzione della controversia ad un giudice di legittimità:

concluda con il quesito di diritto o che questo formuli in difformità dai
criteri informatori della norma. Incontroverso che il quesito di diritto
non possa essere desunto per implicito dalle argomentazioni a
sostegno della censura, ma debba essere esplicitamente formulato,
nell’elaborazione dei canoni di redazione di esso la giurisprudenza di
questa Suprema Corte è, pertanto, ormai chiaramente orientata nel
ritenere che ognuno dei quesiti formulati per ciascun motivo di ricorso
debba consentire l’individuazione tanto del principio di diritto che è
alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, del
principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata
applicazione ad opera della Corte medesima possa condurre ad una
decisione di segno ‘inverso rispettò a quella impugnata; id est che il
giudice di legittimità debba poter comprendere, dalla lettura del solo
quesito inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di
diritto asseritamente compiuto ‘dal’ giudice e quale sia, secondo la
prospettazione del ricorrente’, la diversa regola da applicare. Ove tale
articolazione logico-giuridica manchi, il quesito si risolverebbe in
un’astratta petizione di principio che, se pure corretta in diritto,
risulterebbe, ciò nonostante, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la
fattispecie concreta, l’errore di diritto imputato al giudice a quo ed il
difforme criterio giuridico di soluzione del punto controverso che si
chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione del
principio cui la Corte deve pervenire nell’esercizio della funzione
5

donde la comminata inammissibilità del motivo di ricorso che non si

nomofilattica. Il quesito non può, pertanto, consistere in una mera
richiesta d’accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in
ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello
svolgimento dello stesso, ma deve costituire la chiave di lettura delle
ragioni esposte e porre la Corte medesima in condizione di rispondere

suscettibile, al contempo, di risolvere il caso in esame e di ricevere
applicazione generale, in casi analoghi a quello deciso” (v., in
motivazione, Cass., sez. un., 6 febbraio 2009, n. 2863; v. Cass., ord., 24
luglio 2008, n. 20409).
1.2. Nella giurisprudenza di questa Corte é stato, inoltre, precisato che,
secondo l’art. 366 bis c.p.c., anche nel caso previsto dall’art. 360, primo
comma, n. 5, c.p.c., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a
pena di inammissibilità, la chiara indicazione, sintetica ed autonoma,
del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assuma
omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la
decisione, e la relativa censura deve contenere un momento di sintesi
(omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i
limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione
del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., sez. un., 1°
ottobre 2007, n. 20603; Cass. 27 ottobre 2011, n. 22453). Con
l’ulteriore precisazione che tale requisito non può dirsi rispettato
qualora solo la completa lettura della complessiva illustrazione del
motivo – all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e
non di una indicazione da parte del ricorrente – consenta di
comprendere il contenuto e il significato delle censure (Cass., ord., 18
luglio 2007, n. 16002; Cass. 19 maggio 2011, n. 11019), in quanto la
ratio che sottende la disposizione indicata è associata alle esigenze
6

ad esso con l’enunciazione d’una regula iuris che sia, in quanto tale,

deflattive del filtro di accesso alla suprema Corte, la quale deve essere
posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito,
quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (v. Cass. 18
novembre 2011, n. 24255).
2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e falsa

1218, 1219, 1224 e 2967 c.c., art. 91 c.p.c. in riferimento all’art. 360 n.
3 c.p.c.”.
2.1. In relazione al predetto motivo il Salamone pone il seguente
quesito di diritto: ‘Dica l’Ecc.ma Corte adita quando l’impresa designata in
nome e per conto del Fondo di Garanzia incorre in mala gestio. Dica, inoltre, se in
caso di Inala gesti° detta impresa è tenuta ultra massimale a corrispondere anche gli
interessi di legge, il maggior danno e le spese del giudizio”.
2.2. Il motivo é inammissibile per inidoneità del quesito proposto.
Come più volte affermato da questa Corte e come già sopra
evidenziato, il quesito di diritto non può essere generico e astratto ma
deve compendiare la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto
sottoposti al giudice di merito, la sintetica indicazione della regola di
diritto applicata da quel giudice e la diversa regola di diritto che, ad
avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. La
mancanza – come nel caso all’esame – anche di una sola di tali
indicazioni nel quesito di diritto rende inammissibile il motivo cui il
quesito così formulato sia riferito (Cass. Cass., ord., 25 settembre 2007,
n. 19892 e 17 luglio 2008, n. 19769; Cass. 30 settembre 2008, n. 24339;
Cass. 13 marzo 2013, n. 6286, in motivazione).
2.3. Il motivo é inammissibile anche sotto il diverso profilo del difetto
di autosufficienza, avendo nell’illustrazione dello stesso il ricorrente
fatto riferimento ad atti (tre lettere di messa in mora e verbale redatto

7

applicazione degli artt. 19, 20, 21, 22 L. 990/69, artt. 1175, 1176, 1375,

dai Carabinieri di Barcellona P.G.) senza riportarne integralmente il
contenuto.
3. Con il secondo motivo il Salamone lamenta “omessa motivazione
sulla sussistenza o meno della c.d. mala gesti° della SAI n.q., fatto
controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.”,

ritenuta insussistenza della

Inala gestio da parte della società

assicuratrice.
3.1. Pur a voler ritenere quanto indicato a p.13 del ricorso come
momento di sintesi o cd. quesito di fatto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.,
il motivo all’esame è infondato e va, quindi rigettato, non sussistendo
la lamentata omessa motivazione, avendo la Corte di appello di
Messina ampiamente argomentato a p. 5 e 6 della sentenza impugnata
in ordine alla ritenuta non ricorrenza nel caso di specie della mala gestio
da parte della SAI.
Si evidenzia, peraltro, che il difetto di autosufficienza già evidenziato in
relazione al primo motivo sussiste anche in relazione al motivo
all’esame, in cui si richiamano i medesimi atti già indicati
nell’illustrazione di quel motivo senza, ancora una volta, riportarne il
contenuto (v. ricorso p. 13 e 14).
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e,
tenuto conto dell’attività difensiva svolta e del valore della
controversia, sono liquidate come da dispositivo,
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in
favore della resistente con procura, delle spese del presente giudizio di
legittimità, che liquida in complessivi euro 3.000,00, di cui curo 100,00
per esborsi, oltre accessori di legge.
8

assumendo che la Corte di merito avrebbe omesso di motivare la

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza

Civile della Corte Su rema di Cassazione, il 23 ottobre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA