Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8819 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. III, 30/03/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 30/03/2021), n.8819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32242-2019 proposto da:

L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO N 24,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MIGLIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DANILO LOMBARDI;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE;

– intimato –

nonchè contro

MININSTERO INTERNO, E COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 674/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L.D., proveniente dal (OMISSIS), il 23 ottobre 2019 ha depositato ricorso per la cassazione della sentenza n. 674/2019 della Corte d’appello di Firenze, pubblicata e comunicata in data 22 marzo 2019.

Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il ricorrente, secondo la sintetica ricostruzione della propria vicenda personale dallo stesso compiuta, si è visto negare il riconoscimento della protezione sussidiaria, richiesto sulla base della situazione di conflitto armato in cui versa il (OMISSIS), sia in sede amministrativa, dalla Commissione territoriale, che successivamente in sede giurisdizionale, dal Tribunale. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata, ha in via preliminare, ritenuto superflua la richiesta di sospensione del procedimento di espulsione formulata dal ricorrente, atteso che – come chiarito già da Cass. n. 24425 del 2015 – il richiedente non può essere espulso fino all’esito della decisione sul ricorso. Quindi, condividendo la soluzione adottata dal Tribunale, ha dichiarato di non ravvisare la sussistenza dei presupposti necessari a concedere all’appellante la protezione sussidiaria. Invero si legge nella sentenza che nel caso di specie non vi sarebbe il rischio di danni gravi alla persona in caso di rimpatrio, neppure con riferimento alle situazioni di conflitto armato nello Stato di origine del ricorrente, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, lett. c), poichè la regione di origine del L. (il sud del (OMISSIS)) al momento della decisione d’appello non sarebbe stata interessata da conflitti.

Diritto

RITENUTO

che:

con un unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone al giudice, ove sia dedotta l’esistenza di una situazione di conflitto generalizzato nel paese di provenienza del richiedente la protezione sussidiaria, di accertare la situazione reale ivi esistente al momento della decisione. Sostiene che la Corte d’appello di Firenze ha negato che una situazione di conflitto armato riguardasse la zona d’origine del richiedente, e che essa di conseguenza potesse valere da presupposto per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, senza tuttavia svolgere alcuna analisi della situazione del (OMISSIS), senza citare nessuna fonte e dunque venendo meno al proprio obbligo di cooperazione istruttoria.

Il motivo è fondato.

Il D.Lgs. n. 205 del 2005, art. 8 dispone, in materia di richieste di protezione internazionale, che “Ciascuna domanda (sia) esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa”.

Tale norma deve essere interpretata nel senso che il Giudice cui è richiesto il riconoscimento della protezione internazionale deve sempre – anche dinanzi a narrazioni prive di riscontri obiettivi – attivarsi per acquisire le “informazioni precise e aggiornate” anzidette (ex plurimis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19716 del 25/07/2018, Rv. 650193 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25534 del 13/12/2016, Rv. 642305 – 01; Sez. 6 – 1, Sentenza n. 16221 del 24/09/2012, Rv. 624099 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 26056 del 23/12/2010, Rv. 615675 – 01). Nel caso di specie la sentenza d’appello in nessun modo si è confrontata con la situazione geo-politica sussistente nel (OMISSIS), nè nella specifica zona del (OMISSIS) da cui proviene il ricorrente, e ciò nonostante quest’ultimo avesse peraltro prodotto puntuale documentazione.

Anche nel ricorso per cassazione, il richiedente ha indicato le fonti cui bisognerebbe far riferimento per ricostruire all’attualità la situazione politica e sociale nel suo paese di provenienza, allo scopo di verificare se sia o meno in atto una violazione di pericolo diffuso e di violenza generalizzata, alla luce della quale avrebbe diritto a vedersi riconoscere la tutela costituita dalla protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

In tal modo, il provvedimento impugnato non si conforma, nella applicazione della norma, al principio di diritto già enunciato da questa Corte, secondo il quale in tema di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, che è disancorato dal principio dispositivo e libero da preclusioni e impedimenti processuali, se presuppone l’assolvimento da parte del richiedente dell’onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, comporta però ove tale onere sia stato assolto, il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare l’applicazione della misura, mediante l’assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione, che il giudice deve riportare nel contesto della motivazione, non potendosi considerare fatti di comune e corrente conoscenza quelli che vengono via via ad accadere nei Paesi estranei alla Comunità Europea (vedi in questo senso, tra le altre, Cass. n. 11096 del 2019).

La sentenza va dunque cassata e rinviata alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione perchè compia una analisi aggiornata sulla situazione del paese di origine del ricorrente, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati, e provveda anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

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