Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8819 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 13/04/2010), n.8819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

TRAN SERVICE S.R.L., in persona del curatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Denza n. 50/a,

presso lo studio dell’avv. LAURENTI Lucio, che la rappresenta e

difende unitamente agli avv.ti Gaddo Boninsegni e Giovanni Fontana;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, sez. 19^, n. 51 depositata il 18 settembre

2007.

Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio

Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente propose ricorso avverso avvisi, con il quale l’Ufficio aveva rettificato le dichiarazioni IVA rese per gli anni d’imposta 1997 e 1998;

– che l’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con sentenza confermata, in esito all’appello dell’Ufficio, dalla commissione regionale;

rilevato:

– che, avverso la sentenza di appello, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione in due motivi;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, la società contribuente ha dedotto “violazione e/o falsa, applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52 e art. 54, comma 5” e formulato il seguente quesito: se “sussiste violazione di legge in tutti i casi in cui il Giudice non rileva e non censura l’errata enunciazione delle norme di legge in correlazione all’applicazione assunta a fondamento della pretesa ingiunta, e non manifesta tutti i modi del procedere logico-giuridico atti a far comprendere la prova certa sulla base della quale ha supportato il proprio convincimento”;

osservato:

che la doglianza va disattesa, giacchè non ottempera alle prescrizioni imposte, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c.;

– che deve, invero, osservarsi che le SS.UU. di questa Corte sono chiaramente orientate a ritenere che dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – il quesito relativo ad una censura in diritto non può consistere in mera richiesta di accoglimento del motivo ovvero nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; con la conseguenza che, dovendo la Corte essere in grado di estrapolare dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (v.

Cass. S.U. 3519/08) il quesito medesimo non può essere meramente generico e teorico ma deve essere necessariamente calato nella fattispecie concreta (v. Cass. S.U. 3519/08);

osservato:

– che, con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente ha dedotto, in merito alla ritenuta idoneità della motivazione degli atti impositivi, “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in correlazione alla L. 7 agosto 1990, n. 241, in particolare all’art. 3, comma 3”;

considerato:

– che anche tale motivo è inammissibile;

che invero – a fronte del convincimento dell’adeguatezza della motivazioni degli atti impositivi impugnati, tratto dai giudici del gravame dall’analisi complessiva degli elementi di valutazione disponibili – la società contribuente, pur apparentemente prospettando carenza di motivazione e violazione di legge, rimette, in realtà in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, che, espresso con motivazione ancorata alle risultanze delle acquisizioni documentali ed in sè coerente, è sottratto al sindacato di legittimità;

che, nell’ambito di tale sindacato, non è, infatti, conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione: cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03);

ritenuto:

che il ricorso si rivela, pertanto, manifestamente infondato, sicchè va respinto nelle forme di cui all’art. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, la società contribuente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessi Euro 4.100,00 (di cui Euro 3.900,00 per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna la società contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessi Euro 4.100,00 (di cui Euro 3.900,00 per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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