Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8818 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. III, 30/03/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 30/03/2021), n.8818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31237-2019 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in Firenze, via della Piazzola

47, presso lo studio dell’avv. LUIGI TESSITORE, che lo rappresenta e

difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 2087/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.L., cittadino del (OMISSIS), propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, illustrato da memoria, notificato in data 9 ottobre 2019 avverso la sentenza n. 2087 del 2019 della Corte d’appello di Firenze, pubblicata in data 9 settembre 2019.

Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

La domanda del ricorrente, volta al riconoscimento dello status di rifugiato e in subordine della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, è stata respinta dalla Commissione territoriale, e poi, in sede giurisdizionale, dal Tribunale e quindi dalla Corte d’Appello di Firenze.

Il ricorrente assume di aver subito persecuzioni per le sue opinioni politiche (riferisce di essere stato sequestrato per alcuni giorni, picchiato e torturato) perchè nel corso di una trasmissione radiotelevisiva avrebbe mosso delle critiche all’allora dittatore Y.. Assume di essere fuggito dal paese per timore di nuove persecuzioni e che anche la sua famiglia si sia dovuta trasferire in Senegal per l’instabilità politica e i rischi connessi. A fronte della obiezione, sollevata già dal tribunale, secondo la quale il dittatore sarebbe stato deposto, sarebbero seguite libere elezioni e nel paese sarebbe in corso un positivo periodo di riforme volte a migliorare il livello di tutela dei diritti umani, il ricorrente osservava, producendo documentazione proveniente da fonti ufficiali, che comunque i seguaci del dittatore deposto erano ancora molto forti ed attivi sul territorio e che un eventuale ritorno in patria sarebbe stato comunque rischioso.

La corte d’appello ha rigettato l’impugnazione, ritenendo che, essendosi avviato il paese verso un regime più democratico, attraverso la deposizione del passato dittatore, fosse sopravvenuta la cessazione dei pericoli di rientro paventati dal ricorrente. Ha rigettato altresì la domanda volta al riconoscimento della protezione umanitaria, affermando che ai fini dell’accertamento della condizione di vulnerabilità occorre far riferimento esclusivamente alla condizione del paese di provenienza, rimanendo irrilevante il percorso di integrazione in ipotesi intrapreso.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 10 Cost. e art. 8 Cedu in relazione alla protezione umanitaria richiesta.

La Corte d’appello di Firenze afferma che non si possa riconoscere la protezione umanitaria esclusivamente in base alla dedotta integrazione sociale in Italia del richiedente: la sentenza impugnata richiama Cass. n. 4890 del 19 febbraio 2019, e ne ricava che l’integrazione non dovrebbe essere ricondotta nell’alveo delle “situazioni di vulnerabilità”, rilevanti ai fini della protezione umanitaria. E ciò perchè la vulnerabilità sarebbe ontologicamente ricollegata alla situazione originaria dello straniero, sussistente al momento del suo arrivo in Italia, mentre l’integrazione sarebbe un fenomeno che può intervenire solo dopo l’arrivo e la permanenza in Italia.

Il ricorrente sottolinea che l’interpretazione data dalla Corte d’appello alla giurisprudenza di legittimità non sia corretta: nella sentenza n. 4890 del 2019 invero, la Corte di cassazione avrebbe inteso affermare che, comunque, le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria devono essere attuali nel momento in cui il Giudice compie l’istruttoria: così, l’integrazione in Italia, pur non essendo riconducibile ad una situazione di vulnerabilità dello straniero ab origine, è un parametro con cui la decisione deve confrontarsi.

Deduce che la corte d’appello non avrebbe considerato neppure il suo tragico vissuto legato all’attraversamento della Libia, dove veniva prima aggredito e ferito, poi incarcerato per tre settimane (circostanze dedotte già in primo grado) e neppure il suo percorso di integrazione in Italia, pur attestato, fin dal primo grado, con la produzione di contratti di lavoro, con gli attestati di frequentazione di corsi linguistici e di formazione professionale, dallo svolgimento di attività di volontariato.

Il motivo è fondato.

La rilettura effettuata dalla corte d’appello di Firenze della giurisprudenza di legittimità relativa ai criteri di valutazione da utilizzare ai fini della decisione sulla protezione umanitaria è errata. La valutazione della condizione personale del soggetto impone un esame individuale della vita privata a familiare dello straniero in Italia, che deve essere comparata con la situazione soggettiva vissuta dal richiedente prima delle partenza ed anche con quella a cui si troverebbe esposto nel paese di origine in caso di rimpatrio, per verificare se essa si andrebbe a collocare al di sotto dei livelli minimi di rispetto dei diritti umani inviolabili.

Nella sentenza impugnata, sulla base dell’assunto, teoricamente errato, per cui conterebbe solo la situazione originaria nel paese di provenienza, si omette totalmente di compiere il giudizio di comparazione e comunque di valorizzare tutto il percorso di inserimento che il migrante ha compiuto in Italia.

Il ricorrente, con il secondo motivo di censura, deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 6 per l’omesso adempimento del dovere di istruttoria con riguardo all’accertamento della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo.

In particolare, assume che la corte territoriale non indichi sulla base di quali fonti è giunta alla conclusione che l’esilio del precedente dittatore avrebbe potuto portare di per sè ad una condizione di garanzia e tutela della posizione giuridica del ricorrente. Riporta varie fonti aggiornate dalle quali emergerebbe una tuttora grave compromissione dei diritti umani in (OMISSIS).

Il ricorrente, con il terzo motivo di censura, deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 6 per l’omesso adempimento del dovere di istruttoria con riguardo all’accertamento della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. b). Sostiene che la determinazione della corte d’appello sia frutto di un approccio eccessivamente semplicistico, che si traduce in una asserzione priva di alcun riscontro istruttorio, ed alcun fondamento giuridico.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, e sono da accogliere entrambi.

La decisione impugnata, quanto alla necessità di verificare se sussista o meno in (OMISSIS) la denunciata situazione di esposizione al rischio, per il ricorrente, di subire tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante in caso di rientro nel proprio paese di origine, è venuta meno al dovere di dare puntuale indicazione delle fonti dalle quali ha tratto il suo convincimento. Come già affermato da questa Corte, al fine di soddisfare l’onere di puntuale indicazione delle fonti dalle quali ha tratto il suo convincimento, il giudice di merito è tenuto ad indicare l’autorità o l’ente dal quale la fonte consultata proviene, che deve essere dotata del necessario grado di ufficialità e autorevolezza, e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di idoneità, precisione e aggiornamento della fonte, previsti dal richiamato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, (da ultimo, Cass. n. 29147 del 2020).

Nel caso di specie la sentenza non soltanto non cita alcuna fonte, sia essa attendibile o meno, nè confuta adeguatamente, contrapponendo ad esse informazioni tratte da altre fonti e spiegando perchè le ritiene maggiormente attendibili, le informazioni sul paese di origine offerte dal ricorrente, ma si limita ad una affermazione assertiva che rende la motivazione sul punto totalmente mancante: come riportato prima, ritiene semplicisticamente che l’abbandono del paese da parte del precedente dittatore Y., a prescindere dall’acquisizione di alcuna informazione ufficiale sulla effettiva evoluzione migliorativa della tutela dei diritti umani, sia una sufficiente garanzia della cessazione di una condizione di rischio per il ricorrente.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126 la violazione degli artt. 24 e 113 Cost. e dell’art. 6Cedu.

Contesta che la sua domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia stata rigettata sulla base del giudizio prognostico sul probabile esito sfavorevole del giudizio compiuto dalla corte d’appello, laddove il presupposto di legge per escludere l’ammissione al patrocinio è quello della “manifesta infondatezza”, riconducibile ad avviso del ricorrente ad ipotesi diverse e più gravi. Contesta quindi la legittimità dell’esclusione dell’ammissione al patrocinio, in presenza del requisito reddituale, in una materia delicata, in cui sono coinvolti i diritti umani come quella della protezione internazionale. Chiede quindi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla corte d’appello di provenienza e con ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il grado di appello.

Il motivo è inammissibile, non potendo il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio irritualmente adottato dal giudice di appello nel corpo della sentenza di appello essere, in virtù di questo fortuito inserimento, essere devoluto alla cognizione del giudice di legittimità, in quanto esso sottostà ad un diverso regime di impugnazione, davanti ad altro giudice e per motivi diversi ed estranei alle regole del giudizio di legittimità, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170: v. Cass. n. 16117 del 2020: “Il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all’interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione contro la revoca dell’ammissione, proposto unitamente all’impugnazione della statuizione di rigetto della domanda di protezione sussidiaria ed umanitaria)”.

Il primo, il secondo e il terzo motivo devono pertanto essere accolti, mentre il quarto va dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiara inammissibile il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

 

 

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