Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8818 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 13/04/2010), n.8818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CIRCOLO S. BARBARA DI IRRERA, VIRZI’ e D’ARRIGO, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

Via Pasano n. 6, presso lo studio dell’avv. Rosario Rao,

rappresentato e difeso dall’avv. GEMELLI Carmelo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sez. 26^, n. 54, depositata il 23 maggio

2007.

Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio

Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il Circolo S. Barbara propose ricorsi avverso gli avvisi di accertamento Irpeg ed Ilor per le annualità 1994 e 1995, emessi dall’Ufficio, in esito a verifica fiscale dalla G.d.F. sul presupposto dello svolgimento di attività commerciale di gestione ed utilizzo di apparecchi automatici da gioco in assenza degli adempimenti che la normativa fiscale e quella civilistica impongono all’impresa commerciale;

che l’adita commissione tributaria, riuniti i ricorsi, li respinse, con decisione, che, in esito all’appello del Circolo, fu parzialmente riformata dalla commissione regionale, che riconobbe il diritto dell’ente contribuente alla deduzione dei costi risultanti dal verbale della G.d.F.;

che, nella parte sfavorevole al Circolo, la decisione di appello risulta così testualmente motivata: “…La verifica delle circostanze evidenziate dall’esame della documentazione in atti, ha determinato nel Collegio il convincimento, già espresso dai Giudici di prime cure, che attraverso il Circolo S. Barbara si svolgesse, indiscriminatamente e a fini di lucro, attività commerciale organizzata, diretta alla gestione di apparecchi automatici da gioco messi a disposizione ed utilizzati anche da terzi, dietro un corrispettivo dato dall’acquisto di un gettone. Nella fattispecie, ai fini della verifica della fondatezza dell’accertamento, la prova della violazione contestata è data proprio dal processo verbale che, fino a querela di falso, documenta ampiamente il processo di formazione dei fatti contestati e fa piena prova delle dichiarazione delle parti rese in contraddittorio, che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Corte di Cassazione, sentenza n. 21265 del 2 novembre 2005). In tal senso reggono, fino a prova contraria, in fatto e in diritto, le presunzioni dell’Ufficio, facendo ritenere infondate sul punto le doglianze del contribuente”;

rilevato:

che, avverso tale decisione, il circolo contribuente ha proposto ricorso per cassazione in cinque motivi, illustrati anche con memoria;

– che l’Agenzia non si è costituita;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, il Circolo ha dedotto “insufficiente contraddittoria motivazione della sentenza impugnata … per l’insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie”;

che, con il secondo motivo di ricorso, il Circolo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e del diritto alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali;

– che, con il terzo motivo di ricorso, il Circolo ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, censurando la decisione impugnata per avergli disconosciuto natura di ente non commerciale, pur in presenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 4, e art. 111, commi 1 e 3, in funzione di dichiarazioni di terzi rese in sede di verifica;

– che con il quarto motivo di ricorso, il Circolo ha dedotto violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, in rapporto all’utilizzo delle suindicate dichiarazioni di terzi;

considerato:

che, nell’ambito del processo tributario, le dichiarazioni dei terzi configurano idonei elementi presuntivi;

– che, alla luce di tale rilievo, i suindicati motivi di ricorso si rivelano inammissibili, poichè introducono un sindacato in fatto non consentito in sede di legittimità;

– che invero – a fronte del convincimento, tratto dai giudici del gravame dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili, della ricorrenza di idonee prove in merito alla natura commerciale dell’attività esercitata dalla società contribuente – questa, pur apparentemente prospettando violazione di legge e carenza di motivazione, rimette, in realtà in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, che, espresso con motivazione ancorata alle risultanze delle acquisizioni documentali ed in sè coerente, è sottratto al sindacato di legittimità;

che, nell’ambito di tale sindacato, non è, infatti, conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione: (Cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03);

osservato:

– che, con il quinto motivo di ricorso, il Circolo, premesso di aver in appello “insistito nella applicabilità in capo al Circolo S. Barbara della normativa agevolativa prevista dalla L. n. 398 del 1991” ha dedotto, sul punto, omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c.;

considerato:

– che, anche tale motivo va disatteso;

– che deve, invero, rilevarsi che dalla lettura della motivazione della sentenza emerge inequivocamente che la questione è stata specificamente tenuta presente dai giudici di appello, che hanno inteso darvi risposta con le argomentazioni soprariportate, rilevando, in particolare, che le risultanze processuali radicavano il convincimento che “attraverso il circolo S. Barbara si svolgesse indiscriminatamente e a fini di lucro attività commerciale organizzata, diretta alla gestione di apparecchi da gioco …”;

– che deve, peraltro, osservarsi che il motivo di ricorso non ottempera alle prescrizioni imposte, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c., posto che, ai sensi della disposizione indicata, il quesito – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v. Cass. S.U. 3519/08).

ritenuto:

che il ricorso si rivela, pertanto, inammissibile, sicchè va adottata la correlativa declaratoria nelle forme di cui all’art. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’Agenzia intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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