Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8818 del 05/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/04/2017, (ud. 22/12/2016, dep.05/04/2017),  n. 8818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1485-2015 proposto da:

P.A.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

GHERA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONICA GRASSI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 134/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 04/07/2014 R.G.N. 51/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2016 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;

udito l’Avvocato FEDERICO GHERA;

udito l’Avvocato MONICA GRASSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 134/2014, depositata il 4 luglio 2014, la Corte di appello di Campobasso respingeva il gravame di P.A.G. e confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di Isernia, che ne aveva rigettato il ricorso volto alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli, con lettera del 3/3/2009, da ENEL Distribuzione S.p.A. per non avere comunicato al datore di lavoro il sequestro, da parte della Polizia Giudiziaria, del PC aziendale allo stesso assegnato e per l’accertata presenza su detto computer di immagini di tipo grafico aventi possibile rilevanza per l’attività di investigazione relativa al reato di cui all’art. 600 quater c.p..

La Corte riteneva dimostrato il primo di tali addebiti e, quanto al secondo, sottolineava in particolare come il dipendente non si fosse mai attivato, dopo la contestazione, e nonostante il lungo tempo trascorso, per un più rapido accertamento dei fatti nel suo interesse, ad esempio promuovendo l’esperimento di un incidente probatorio: con la conseguenza di una irrimediabile lesione, pur in assenza di accertamento della rilevanza penale del materiale sequestrato, del vincolo di fiducia che deve sussistere tra le parti del rapporto di lavoro e del carattere non sproporzionato della sanzione inflitta.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il P. con tre motivi; la società ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2119 e 2697 c.c., il ricorrente si duole che la Corte territoriale, nel compiere la necessaria opera di verifica in concreto della sussistenza della giusta causa, abbia disatteso i più diffusi criteri valutativi presenti nella coscienza sociale, nonchè il principio di proporzionalità tra fatto contestato e sanzione: in particolare, il ricorrente censura la sentenza di appello per avere trascurato di attribuire il dovuto rilievo all’assenza di altre contestazioni disciplinari nel corso di un lungo rapporto di lavoro; per avere assegnato importanza centrale, ai fini del venir meno del rapporto di fiducia tra le parti, al ritardo con cui il dipendente aveva informato il proprio datore di lavoro del sequestro del PC aziendale, nonostante che tale ritardo si fosse protratto per soli dodici giorni e che, in tale periodo, il lavoratore fosse stato, prima, in stato di restrizione della libertà personale e, poi, in malattia; per avere valutato congrua la sanzione espulsiva sulla base della sola adozione di un provvedimento di sequestro dell’hard disk del PC aziendale da parte della Polizia Giudiziaria, senza che, al momento del recesso datoriale, fosse dato conoscere la natura delle immagini, che vi erano state rinvenute, e se tali immagini presentassero carattere illecito, nè potendosi, d’altra parte, imputare al lavoratore incolpato di non aver assunto iniziative giudiziarie volte ad escludere un uso improprio di tale PC.

Con il secondo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e della L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 3, nonchè violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico, il ricorrente censura la sentenza per non avere tenuto conto, nella formulazione del giudizio di legittimità e di proporzionalità, delle previsioni di fonte collettiva in tema di sanzioni irrogabili a seguito di determinate mancanze disciplinari, pur in presenza di disposizione (art. 30, comma 3, del c.d. Collegato Lavoro) che attribuisce, invece, a tali previsioni preminente rilievo, e, in particolare, per avere trascurato di considerare che i fatti addebitati erano pacificamente estranei alla sfera lavorativa e non avevano determinato alcun pregiudizio per l’azienda.

Con il terzo motivo, denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto delle sue argomentazioni in ordine all’impossibilità oggettiva di comunicare alla società l’avvenuto sequestro del PC aziendale.

Il primo motivo è inammissibile.

Come più volte ribadito da questa Corte, la valutazione della gravità del comportamento e della sua idoneità a ledere irrimediabilmente la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente (giudizio da effettuarsi considerando la natura e la qualità del rapporto, la qualità ed il grado del vincolo di fiducia connesso al rapporto, l’entità della violazione commessa e l’intensità dell’elemento soggettivo) è funzione del giudice del merito, che, se adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità (cfr., fra le molte, Cass. n. 1788/2011).

Nè, d’altra parte, il ricorrente, pur denunciando la violazione dell’art. 2119 c.c., e al di là di un sommario richiamo ai più diffusi criteri valutativi presenti nella coscienza sociale, specifica se, e in quali termini, la sentenza sia incorsa in un’erronea interpretazione della nozione legale generale di giusta causa anche alla luce dei canoni, anch’essi sempre generali e astratti, elaborati dal diritto vivente.

Il secondo motivo è infondato.

Risulta assorbente rilevare, in conformità a consolidato orientamento, che “la giusta causa di licenziamento è nozione legale e il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo; ne deriva che il giudice può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore; per altro verso, il giudice può escludere altresì che il comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato”: Cass. n. 4060/2011; conforme Cass. n. 2830/2016.

Tale orientamento non incontra un limite nella norma di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 3, che prevede che “nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro”, nè in concreto, trattandosi di norma non applicabile nel caso di specie, in cui si discute della decisione su un licenziamento anteriore all’entrata in vigore della legge, nè in una prospettiva di portata generale, formalizzando essa un criterio di mero indirizzo operante sul piano del metodo nella valutazione della condotta addebitata.

Il terzo motivo, infine, è inammissibile.

Premesso, infatti, che il giudizio di secondo grado è stato introdotto in epoca successiva all’entrata in vigore del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, si è in presenza di “doppia conforme”, preclusiva della proposizione del motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (art. 348 ter c.p.c., u.c.).

Nè il ricorrente, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360, ha indicato “le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse”: Cass. n. 5528/2014; conforme Cass. n. 19001/2016.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

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