Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8817 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 13/04/2010), n.8817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9884-2009 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 620/2008 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA del 12.11.08, depositata il 27/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIUNCARLO D’AGOSTINO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La sentenza impugnata così espone il fatto: “Con ricorso depositato in data 16.6.2006 B.R. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Nicosia n. 374/2005 in atti con cui veniva rigettato il ricorso e compensate le spese del giudizio. Proponeva appello B.R. contestando la consulenza tecnica medico legale e chiedendo il rinnovo delle operazioni peritali; in particolare, rilevava come il CTU non avrebbe correttamente valutato le patologie, come documentate nei certificati medici in atti, con particolare riferimento a)a neuropatia diabetica. Si costituivano l’Inps ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado. Nel corso di causa veniva disposta una CTU medico legale”.

La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 27 novembre 2008, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava che l’assicurata era invalida nella misura del 74% dal gennaio 2007 e per l’effetto condannava l’Inps alla corresponsione dell'”indennità di accompagnamento” dal 1 febbraio 2007, oltre accessori.

Avverso detta sentenza l’Inps ha proposto ricorso Con due motivi con i quali ha denunciato: 1) violazione degli artt. 414 e 437 c.p.c. in relazione alla L. n. 118 del 1971, art. 13 per avere il giudice di appello ammesso la produzione in secondo grado di documenti attestanti la sussistenza del requisito reddituale, benchè tali documenti non fossero indicati nel ricorso introduttivo, nè prodotti in primo grado; 2) omessa ed insufficiente motivazione per non avere il giudice di appello spiegato su quali elementi di prova aveva fondato il suo giudizio, atteso che in motivazione si limita a dire che “sussistono altresì i presupposti socio economici, come risulta dalla documentazione prodotta”.

L’intimata non si è costituita.

Il ricorso è fondato.

In motivazione la Corte di Appello afferma che “sussistono altresì i presupposti socio economici, come risulta dalla documentazione prodotta”.

Dalla motivazione della sentenza non risulta quali sono le prove raccolte in base alle quali la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti i requisiti socio economici, in particolare quello reddituale, nè quando i documenti comprovanti i suddetti requisiti siano stati prodotti in giudizio. Di conseguenza non è neppure possibile stabilire se tali documenti, tardivamente prodotti in causa secondo le allegazioni dell’attuale ricorrente, non contestate da controparte, siano idonei a dimostrare l’esistenza dei requisiti socio economici.

Il ricorso pertanto deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame alla stessa Corte di Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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