Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8817 del 12/05/2020

Cassazione civile sez. III, 12/05/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 12/05/2020), n.8817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1857-2018 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.V., BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10302/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 18/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

PREMESSO

CHE:

D.M.D. ha azionato una procedura esecutiva nei confronti di Z.V., notificando a quest’ultimo un atto di pignoramento presso terzi, ossia presso la banca popolare di Sondrio, presso cui il debitore aveva un conto corrente con saldo attivo e dunque era creditore dell’istituto bancario. Quest’ultimo, a seguito del pignoramento ha corrisposto al difensore del creditore, ossia di D.M.D., avvocato G., una somma superiore, per 1300 Euro, a quella dovuta effettivamente.

Ritenendo dunque di avere corrisposto al creditore una somma non dovuta (per 1300 Euro), Z.V. ha agito per ripetizione dell’indebito nei confronti dell’avvocato G., cui di fatto era stata corrisposta la somma non dovuta da parte della Banca pignorata.

Il G. si è difeso sostenendo di non essere legittimato passivo alla restituzione dell’indebito, essendo lui semplicemente un soggetto indicato dal creditore all’incasso, ossia un rappresentante del creditore, nei cui confronti si sono prodotti giuridicamente gli effetti del pagamento e da considerarsi quindi l’accipiens, in senso giuridico della somma, a nulla rilevando i rapporti interni tra lui ed il suo cliente.

Eccepiva pure una compensazione con l’attore, il debitore Z., in via subordinata, qualora dovesse essere ritenuto soggetto legittimato passivamente all’azione di indebito.

Il Giudice di Pace, in primo grado, ha accolto la domanda ritenendo che, essendo il pagamento avvenuto nelle mani dell’avvocato, fosse costui a doversi ritenere accipiens e non il suo cliente, cui il pagamento era rivolto.

Questa tesi è stata confermata dal Tribunale, adito con impugnazione dall’avvocato G., il quale ha ritenuto legittimato il procuratore all’incasso ritenendo non sufficiente la prova della circostanza che costui avrebbe poi versato la somma al suo cliente, effettivo creditore.

Ricorre il G. con due motivi. Il ricorso risulta regolarmente notificato sia alla Banca Popolare di Sondrio che a Z.V., che però non si sono costituiti.

1.- la ratio della sentenza impugnata.

Il Tribunale finisce con il ritenere passivamente legittimato l’avvocato G., anzichè il cliente, sul presupposto che materialmente la somma in eccesso è stata a lui corrisposta, e che non v’è prova che poi l’avvocato l’abbia poi fatta avere al cliente.

2.- L’avvocato, procuratore all’incasso, ricorre con due motivi, il secondo in subordine al primo.

Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 1387,1388 e 2033 c.c.

Secondo il ricorrente nel caso in cui il pagamento oggettivamente indebito sia effettuato ad un rappresentante, ad un mandatario o ad un adiectus solutionis causa, il soggetto passivamente legittimato è il rappresentato, ossia colui nei cui confronti si produce l’effetto del pagamento, e non già il materiale accipiens della somma.

Il Tribunale avrebbe dunque errato nell’interpretare le norme suddette (in combinato disposto) nel senso che l’azione di ripetizione vada rivolto verso il rappresentante, anzichè verso il soggetto cui il pagamento è giuridicamente imputabile.

Con il secondo motivo invece lamenta violazione degli artt. 629 e 632 c.p.c. attribuendo al tribunale di avere erroneamente ritenuto che l’estinzione per rinuncia del processo esecutivo estingue anche il credito. L’avvocato aveva in realtà eccepito in subordine la compensazione tra l’eventuale sua obbligazione di restituire l’indebito ed un credito che egli aveva verso colui che agiva per la ripetizione, ossia Z.V.. Tale credito era stato oggetto di un’azione esecutiva, poi abbandonata, ed il Tribunale, di conseguenza, ha ritenuto abbandonato anche il credito, rectius, estinto anche esso.

Il ricorrente invece deduce che l’estinzione del processo estingue il diritto alle spese, ma non già il diritto di credito azionato.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il collegio stima che la questione della individuazione dell’accipiens, e di conseguenza del soggetto tenuto a restituire l’indebito, assuma valore nomofilattico, in ragione degli argomenti fatti valere con il ricorso e di quelli che possono opporsi, anche sulla scorta dei precedenti di questa corte, e che pertanto sulla questione debba decidersi in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, per fissazione del ricorso in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2020

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