Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8817 del 05/04/2017
Cassazione civile, sez. lav., 05/04/2017, (ud. 15/12/2016, dep.05/04/2017), n. 8817
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6979-2011 proposto da:
COSTRUZIONI EDILPONTI COOPERATIVA SOCIETA’ P.I. (OMISSIS), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA SESTO FIORENTINO 41, presso lo studio dell’avvocato
CARMELO FABRIZIO FERRARA, rappresentata e difesa dall’avvocato
LORENZO SALVATORE INFANTINO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CARLA
D’ALOISIO, LUIGI CALIULO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta
delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 456/2010 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA, depositata il 29/11/2010 R.G.N. 140/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/12/2016 dal Consigliere Dott. RIVERSO ROBERTO;
udito l’Avvocato FERRARA FABRIZIO per l’Avvocato INFANTINO LORENZO
SALVATORE;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo
e assorbito il resto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 456/2010 la Corte d’appello di Caltanissetta rigettava l’appello principale di Costruzioni Edilponti Soc. Coop. e quello incidentale dell’INPS avverso la pronuncia di prime cure che aveva confermato parzialmente la legittimità del verbale ispettivo dell’Inps del 12.06.2002, attraverso il quale erano state contestate una serie di omissioni contributive a carico della società, specificamente indicate ai punti 1-5 dello stesso verbale. A fondamento della sentenza la Corte territoriale sosteneva che nel regime anteriore alla L. n. 142 del 2001 le società cooperative erano tenute a pagare i contribuiti per i soci ai sensi del R.D. n. 1422 del 1924, art. 2, comma 3, indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordinazione; che tali contributi dovessero pagarsi su tutte le somme dovute ai soci anche a titolo di straordinario secondo il criterio di competenza e senza che potesse darsi rilievo alla crisi economica in cui versava la cooperativa; che non fosse provata la pretesa dell’INPS concernente il pagamento di contributi omessi relativi alle giornate di lavoro pur risultanti dai rapportini di presenza.
Avverso tale pronuncia ricorre Costruzioni Edilponti soc. Coop. con tre motivi di censura. L’INPS ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Diritto
1. Con il primo motivo il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 156, 161, 162 e 276 c.p.c. e art. 119 disp. att. c.p.c.. Nullità ed inesistenza della sentenza per omessa sottoscrizione da parte del Presidente (art. 360 c.p.c., n. 4).
2. Con il secondo motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 45 Cost., art. 2511 c.c., L. n. 153 del 1969, art. 12, D.L. n. 338 del 1989, art. 1 (art. 360 c.p.c., n. 3) in ordine alle affermate omissioni contributive.
3. Con il terzo motivo il ricorso deduce omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione all’insussistenza del diritto dei soci – lavoratori di percepire trattamenti economici ulteriori.
4. Il primo motivo del ricorso, avente natura pregiudiziale, è fondato. Risulta infatti documentalmente che la sentenza d’appello oggetto dell’impugnazione sia priva della sottoscrizione del presidente del collegio decidente; mentre risulta regolarmente apposta quella del relatore.
5. In tal caso, pur dovendosi affermare che la specie d’invalidità prodottasi, in quanto riconducibile – agli effetti dell’art. 161 c.p.c., commi 1 e 2, ad “insufficiente” e non a “mancanza” di sottoscrizione, dia luogo ad una nullità sanabile (come affermato dalle Sez. Unite con sentenza 11021/2014), e non già ad un’inesistenza della sentenza (come si sostiene in ricorso, sulla scorta di un diverso e precedente orientamento giurisprudenziale); occorre comunque rilevare e dichiarare la nullità della sentenza in oggetto, essendo stato il vizio fatto valere ritualmente nel ricorso per cassazione, secondo il principio di conversione dei vizi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c., comma 1).
6. Alla configurazione del vizio di “insufficiente” sottoscrizione come mera nullità sanabile, secondo il regime generale dell’art. 161 c.p.c., comma 1, – giusto il pronunciamento delle Sez. Unite cit. – consegue poi che la causa non debba essere rimessa (nè in appello, nè in cassazione) al giudice a quo funzionalmente competente a giudicare della controversia (a seconda della sentenza viziata), ai fini della totale rinnovazione del giudizio da ritenersi mai avvenuto, secondo il meccanismo sanzionatorio riservato alla nullità insanabile o inesistenza della sentenza (ristretta ora all’ipotesi di totale mancanza di sottoscrizione; ex art. 354 c.p.c., comma 1 e art. 161 c.p.c., comma 2).
7. La causa dovrà essere invece decisa nel merito dal giudice d’appello stante il carattere sostitutivo di tale mezzo di impugnazione ed il carattere derogatorio dei casi di rimessione al primo giudice. Mentre alla invalidazione della sentenza in Cassazione seguirà il normale giudizio di rinvio ex art. 383 c.p.c. presso “altro giudice”, di grado pari a quello che ha pronunziato la sentenza cassata, il quale procederà alla rinnovazione della decisione conclusiva del grado ovvero, rispetto al caso in esame, soltanto ad una nuova pronuncia della sentenza ai sensi dell’art. 437 c.p.c., e così all’adozione dell’atto idoneo a superare la nullità qui rilevata.
8. Il giudice del rinvio procederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 2.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Caltanissetta in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017