Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8816 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3634-2009 proposto da:

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANE SPA, (d’ora in poi per brevità anche

“Ipost”), in persona del procuratore speciale e Commissario,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio

dell’avvocato BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

nonchè da:

C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

POZZA MASSIMO, giusta procura speciale a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANE SPA, (d’ora in poi per brevità anche

“Ipost”), in persona del procuratore speciale e Commissario,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio

dell’avvocato BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 547/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

6/05/08, depositata il 04/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 547/2008 depositata il 4-6-2008, accogliendo l’appello, ha condannato l’IPOST – Gestione Commissariale – al ricalcolo dell’indennità di buonuscita erogata a C.V., da computarsi alla data del 28.2.1998 in base al trattamento retributivo in godimento alla (successiva) data di cessazione del rapporto di lavoro ((OMISSIS)), e quindi al pagamento delle conseguenti è, differenze, determinate in Euro 1277,33 oltre a Euro 749,17 a titolo di rivalutazione monetaria e interessi sulla somma di Euro 19.792,21 dal 30-11-2001 al 5-7-2002 (data del pagamento dell’importo non contestato), oltre a rivalutazione e interessi sul capitale di Euro 1277,33 dal 5-7-2002 al saldo effettivo ed oltre alle spese del doppio grado.

La Corte ha ritenuto di condividere, perchè conforme al tenore letterale delle disposizioni legislative in materia e rispondente a criteri di equità, il principio secondo cui l’indennità di buonuscita del dipendente postale va liquidata sulla base del trattamento economico finale percepito dal lavoratore all’atto del pensionamento. Per quanto riguarda il lamentato tardivo pagamento, ha giudicato che il D.L. n. 79 del 1997 convertito nella L. n. 140 del 1997 non trovi applicazione nella specie, perchè la norma è anteriore alla trasformazione dell’Ente Poste in società per azioni e perchè il termine dilatorio di che trattasi discriminerebbe ingiustificatamente i dipendenti postali rispetto ai dipendenti privati e determinerebbe un ingiustificato trattamento di miglior favore a beneficio di Poste Italiane.

Avverso questa decisione l’IPOST – Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione con due motivi.

C.V. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato con un motivo, al quale l’IPOST replica con controricorso.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione dei ricorsi in camera di consiglio.

L’IPOST ha depositato memoria, mentre la lavoratrice ha depositato atto di rinuncia al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Corte riunisce i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale l’IPOST sostiene che il testo delle norme di legge applicabili in materia (L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, e D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3) impone di ritenere che la buonuscita del dipendente postale, da calcolarsi alla data di trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni (28.2.1998), deve avere come base di computo il trattamento retributivo in godimento a tale data e non quello finale percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Ha quindi formulato il coerente quesito di diritto: “dica la Corte se l’indennità di buonuscita spettante ai dipendenti postali cessati dal servizio successivamente alla data di trasformazione dell’Ente Poste in Poste Italiane s.p.a. (28.2.1998) deve essere calcolata, ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, e del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3 inserendo nella base di calcolo di cui al D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38 l’ultimo stipendio goduto dal lavoratore alla predetta data di trasformazione, senza prendere in considerazione eventuali miglioramenti o incrementi stipendiali successivi a tale data”.

Il motivo è manifestamente fondato alla stregua della recente sentenza di questa Corte n. 28281/2008, nella quale, sulla scorta anche dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 366/2006, il cui contenuto è stato confermato dalla successiva ordinanza n. 444/2007, è stato esaminato ogni aspetto della questione, pervenendosi alla conclusione che la data alla quale occorre fare riferimento per il calcolo della buonuscita è quella del 28.2.1998, momento a partire dal quale il dipendente postale matura non più detta indennità ma il tfr. In particolare, è stato ritenuto del tutto improponibile il confronto con la normativa che ha disciplinato il passaggio dei dipendenti del disciolto ONMI agli enti locali, trattandosi di situazioni non comparabili. Infatti, mentre a questi ultimi va liquidato un complessivo trattamento di fine servizio di carattere previdenziale, in relazione all’intera durata dell’unico rapporto e in base all’ultima retribuzione percepita presso l’ente di destinazione, con applicazione dei distinti elementi di calcolo previsti, riguardo ai due periodi di lavoro presso l’ONMI e presso gli enti locali, dai rispettivi ordinamenti, per i quali rileva sempre l’ultima retribuzione (Cass., sez. un., n. 11647/1993 e n. 8682/1995), ai dipendenti postali spetta il tfr, avente natura retributiva, di cui l’importo della buonuscita costituisce soltanto una componente, L’irrilevanza degli incrementi retributivi successivi al 28.2.1998 deriva anche dal fatto che da tale data non sono più dovuti contributi dal datore di lavoro (art. 53, comma 6 cit.), mentre quelli a carico dei lavoratori, dovuti fino al 31.12.2002 (L. n. 388 del 2000, art. 68, comma 4), non sono più correlati all’ammontare della indennità (Corte Cost. n. 259/2002). Per quanto riguarda la perdita del potere di acquisto, la Corte costituzionale ha rilevato, a chiusura della sentenza n. 366, che la violazione dell’art. 36 Cost. non deriva automaticamente dalla mancata previsione di un meccanismo di adeguamento di una componente del trattamento retributivo complessivo, allorchè la svalutazione monetaria abbia avuto un andamento normale, come negli anni successivi alla trasformazione dell’Ente Poste in s.p.a..

Con il secondo motivo, l’IPOST, denunciando violazione e falsa applicazione del D.L. n. 79 del 1997, art. 3, commi 1, 2, e 4 convertito in L. n. 140 del 1997, critica l’impugnata sentenza per non avere considerato che la buonuscita attiene ad un periodo in cui i lavoratori postali erano dipendenti pubblici e che Poste, essendo un soggetto distinto da IPOST non può avvantaggiarsi di una disposizione che riguarda non essa, ma soltanto l’Istituto nei confronti di tutti i dipendenti pubblici.

Il motivo è manifestamente fondato, giacchè la legge in questione si applica a tutti i trattamenti di fine servizio erogati da un ente pubblico, e quindi anche all’IPOST, il quale è espressamente menzionato perchè il rapporto di lavoro dei dipendenti postali era stato in precedenza privatizzato. La vicenda normativa che ha caratterizzato il rapporto di lavoro dei dipendenti postali, esclude, come rilevato da Corte cost. nella ripetuta sentenza n. 366/2006, che la loro posizione possa compararsi a quella dei dipendenti privati in genere.

Con il ricorso incidentale condizionato vengono riproposte domande subordinate, assorbite dall’accoglimento della domanda principale.

Preliminarmente, si osserva che l’atto di rinuncia è privo di effetti, non risultando notificato alla controparte (art. 390 c.p.c., u.c.).

Con l’unico motivo la lavoratrice sostiene che, qualora non sia possibile il calcolo della buonuscita maturata alla data del 28.2.1998 con il computo del trattamento retributivo in atto al momento del (successivo) pensionamento, debbano essere riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria dal 28.2.1998 alla data della effettiva erogazione del trattamento o, in alternativa, la rivalutazione dell’importo secondo le disposizioni della L. n. 297 del 1982, art. 1 (così il quesito di diritto).

Il motivo è manifestamente infondato. Infatti, la prima soluzione presupporrebbe un ritardo nel pagamento del tfr; ipotesi da escludere, in quanto il tfr, con la componente della buonuscita, diviene esigibile solo al momento del collocamento a riposo. Quanto alla seconda soluzione, la risposta negativa viene dalla impossibilità di applicare analogicamente la disposizione della L. n. 297 del 1982, art. 1 ad una norma – l’art. 53, comma 6 citato – che non presenta lacune di alcun genere. Ma, a ben vedere, sono la citata sentenza costituzionale n. 366 del 2006 e la conforme ordinanza n. 444 del 2007, la quale ultima riguarda proprio l’art. 2120 c.c., come modificato dalla L. n. 297 del 1982, ad escludere che possa farsi applicazione d’uno dei meccanismi di rivalutazione prospettati nell’odierno ricorso incidentale, in quanto la Corte costituzionale ha giudicato la suddetta norma, di cui non ha ipotizzato interpretazioni alternative, non in contrasto con i parametri costituzionali degli artt. 3, 36 e 38 Cost., sebbene non preveda alcuna forma di indicizzazione o di adeguamento monetario nel tempo dell’importo in questione, calcolato alla data del 28.2.1998 in base alla retribuzione in atto a quel momento.

Su tutte le questioni innanzi dibattute è intervenuta nuovamente questa sezione Lavoro con sentenza n. 17987/2009, che ha confermato l’orientamento già espresso con la citata sentenza n. 28281/2008.

In conclusione, va accolto il ricorso principale, mentre va rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va quindi cassata; e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda.

L’onere delle spese dei giudizi di merito e di cassazione segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Condanna C.V. al pagamento delle spese dei giudizi di merito e di cassazione, liquidate, per il primo, in complessivi Euro 609,00 di cui Euro 179,00 per diritti e Euro 420,00 per onorario, per il secondo in complessivi Euro 824,00 di cui Euro 179,00 per diritti e Euro 635,00 per onorario, e per il giudizio di legittimità in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 355,00 per onorario;

oltre a spese generali, IVA e CPA per ciascuno dei tre giudizi.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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