Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8814 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. III, 30/03/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 30/03/2021), n.8814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28392-2019 proposto da:

I.D., elettivamente domiciliato in Lucca, viale Castracani

243, presso lo studio dell’avv. GIOVANNI BIAGI, che lo rappresenta e

difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 863/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

I.D., cittadino del (OMISSIS), ha notificato in data 27 settembre 2019 nei confronti del Ministero dell’Interno ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 863/2019 della Corte d’appello di Firenze, pubblicata e comunicata in data 22 marzo 2019. Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

La domanda del ricorrente, volta al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e in subordine della protezione umanitaria, veniva respinta dalla Commissione territoriale. Questa la vicenda personale, come riportata nel ricorso sulla base di quanto esposto alla Commissione territoriale e poi confermato in udienza, ove il ricorrente veniva nuovamente ascoltato dal tribunale: il ricorrente dichiarava di essersi allontanato dal (OMISSIS) a causa di una grave faida familiare iniziata nel 2010 e tuttora in corso nel suo villaggio, a causa della quale tutta la sua famiglia di origine era costretta ad abbandonare il villaggio per poi disperdersi in varie destinazioni: il padre a Karachi, la madre con i fratelli più piccoli in un altro villaggio, lui decideva di espatriare dopo aver ricevuto minacce di morte.

Il Tribunale di Firenze, giudice del primo grado, dichiarava inammissibile il suo ricorso in quanto tardivo.

La corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, dichiarava inammissibile l’appello per assoluta mancanza di specificità in quanto mancava di confrontarsi col capo della decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso. Affermava comunque di condividere le ragioni che avevano portato il tribunale al rigetto della domanda volta alla concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Diritto

RITENUTO

che:

il ricorrente articola tre motivi di ricorso che non si confrontano con la decisione laddove essa ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, attaccano solo il punto della decisione che ha confermato il rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3: denuncia che la corte d’appello abbia escluso che in (OMISSIS), e particolarmente in Punjab, sua regione di provenienza, sussista una situazione di conflitto armato senza rifare una propria autonoma verifica sulla situazione, attingendo a COI aggiornate, ma limitandosi a richiamare proprie precedenti pronunce sempre relative a ricorrenti provenienti dal (OMISSIS). Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6, e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, commi 1 e 1.1. nonchè all’art. 8 Cedu.

In riferimento del mancato riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, attacca il punto della sentenza laddove essa reinterpreta la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che l’esistenza di una condizione di vulnerabilità non può affermarsi esclusivamente sulla base del percorso di integrazione, per svalutare totalmente il medesimo percorso ed affermare che ciò che rileva è esclusivamente la situazione del paese di provenienza.

Con il terzo motivo denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Critica la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la situazione esposta dal ricorrente, che lo aveva indotto ad abbandonare il suo paese di origine, afferisse solo ad una vicenda privata, adducendo di aver documentato il rischio di rientro e che la situazione in (OMISSIS) fosse tale da escludere che le autorità statuali potessero difendere il richiedente da minacce provenienti da privati.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza d’appello ha dichiarato l’appello inammissibile in quanto non si confrontava con la sentenza di primo grado laddove essa aveva dichiarato il ricorso tardivo.

Il ricorrente a sua volta non si confronta con questa parte della pronuncia, che non è stata quindi impugnata. E’ passata pertanto in giudicato la decisione di primo grado che aveva dichiarato tardivo il ricorso giurisdizionale.

Il giudice d’appello invece di fermarsi alla sua stessa pronuncia di inammissibilità della impugnazione va poi avanti ad esaminare nel merito il solo motivo di appello relativo alla protezione umanitaria e lo rigetta. Il ricorrente ha articolato tre motivi di ricorso in merito a questa parte della decisione.

La pronuncia di inammissibilità del ricorso lo travolge però per intero, e ciò esime dall’esame nel merito dei sopra riportati motivi di ricorso. Infatti, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare;

conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata (Cass. S.U. n. 3840 del 2007).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA