Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8814 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28731-2008 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 6,

presso lo studio dell’avvocato CARAVITA DI TORITTO GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALENIA AERONAUTICA SPA in persona del Direttore del Personale e delle

Risorse Umane, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.L., P.G., R.F., L.M.

V., A.A., A.V., B.M.,

CE.LU., F.N., I.D., P.

C., S.B.M.;

– intimati –

sul ricorso 13930-2009 proposto da:

L.M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ETIOPIA

14 int. 5, presso il dott. MARCELLO BRANCACCIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CRETELLA MARIO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALENIA AREONAUTICA SPA in persona del Direttore del Personale e delle

Risorse Umane, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

è contro

F.N., I.D., P.C., P.

G., A.V., B.M., C.L.,

CE.LU., R.F., S.B.M.,

S.L., A.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2091/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

18.3.08, depositata il 22/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito per il ricorrente ( S.L. ric. R.G. 28731/08)

l’Avvocato Giuseppe Caravita di Toritto che deposita n. 13 cartoline

postali di notifica, chiedendo l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente ( L.M.V. ric. R.G. 13930/09)

l’Avvocato Mario Cretella che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

L.S. e V.L.M. con separati ricorsi ricorrono per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli, Sezione Lavoro, n. 2091/08 depositata il 22.7.08.

Entrambi, premesso di essere stati dipendenti della Alenia Aeronautica s.p.a. nella qualità di addetti alla vigilanza e di essere stati licenziati per il mancato adempimento dei propri doveri in relazione ad un furto perpetrato da ignoti nello stabilimento di (OMISSIS), espongono di aver impugnato il recesso e di essere stati reintegrati dal giudice del lavoro del Tribunale di Nola.

Proposto appello dal datore di lavoro, proseguono i ricorrenti, la Corte d’appello di Napoli con la richiamata sentenza, accogliendo l’impugnazione, ha rigettato la domanda.

Sostiene il ricorrente S. che la Corte di merito avrebbe pretermesso l’esame della sua posizione, ignorando la tesi difensiva da lui sostenuta (essere tardivamente proposto l’appello), addirittura non inserendolo nell’intestazione della sentenza e tra le parti in causa, pur statuendo il rigetto della sua domanda in dispositivo.

Fatte queste premesse, S. impugna la sentenza di merito con tre motivi, deducendo violazione: 1) dell’art. 325 c.p.c., con il quesito: se violi l’art. 325 c.p.c. la mancata declaratoria della improcedibilità dell’appello di fronte alla notifica della sentenza ex art. 170 c.p.c., al decorso del termine perentorio di 30 gg. e al deposito del ricorso in appello oltre tale termine perentorio; 2) dell’art. 132 c.p.c., nn. 2 e 3 e nullità della sentenza, con il quesito: se violi l’art. 132 c.p.c., nn. 2 e 3 la sentenza che, omettendo di indicare la parte appellata ed il suo difensore nonchè le conclusioni della parte stessa e le sue eccezioni, ometta di conseguenza di decidere su dette eccezioni; 3) dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., con il quesito: se violi tali norme la sentenza che ometta di motivare sulle eccezioni della parte appellata.

Sostiene, invece, il ricorrente L.M. che la Corte di merito sarebbe incorsa in violazione di legge in relazione agli artt. 116 e 132 c.p.c., n. 4 e art. 652 c.p.p., nonchè nel vizio di contraddittoria, irrazionale ed inconferente motivazione.

Il giudice di merito avrebbe errato a non tener conto delle conclusioni cui era pervenuto il giudice penale del Tribunale di Nola, che l’aveva assolto per non aver commesso il fatto assieme ad altro addetto alla vigilanza dal reato di concorso in furto aggravato, a conclusione di processo penale instaurato a seguito degli stessi eventi. Il giudice civile era invece, vincolato alla pronunzia penale di assoluzione, essendo i fatti del processo gli stessi da cui era originato il licenziamento. Ai sensi dell’art. 652 c.p.p., infatti, la pronunzia di assoluzione a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile, avendo la parte lesa partecipato al processo penale quale parte civile.

In ogni caso, il giudice penale aveva sollevato nella ricostruzione dei fatti tutta una serie di dubbi circa la materialità degli eventi di cui il giudice di merito non aveva tenuto conto nella sua ricostruzione.

I ricorrenti hanno notificato il ricorso a tutti gli altri dipendenti nei cui confronti fu proposto l’appello, nonchè ad Alenia Aeronautica s.p.a. Solo quest’ultima si difende con controricorso.

Il consigliere relatore ha depositato due relazioni ex art. 380 bis c.p.c. che sono state comunicate al Procuratore generale e sono state notificate ai difensori costituiti.

In entrambi i casi Alenia Aeronautica s.p.a. ha depositato memoria.

Preliminarmente i due ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., essendo essi rivolti contro la stessa sentenza.

Tanto premesso, deve prendersi per prima in considerazione l’eccezione di inammissibilità del ricorso di L.M., precisando che la questione, quantunque non segnalata dal consigliere relatore, non deve essere segnalata alle parti ex art. 384 c.p.c., comma 3 essendo essa già conosciuta dalle parti interessate in quanto sollevata nel controricorso e ripresa nella memoria da Alenia Aeronautica s.p.a..

Al riguardo va rilevato che lo S. notificò il ricorso per cassazione anche agli altri soggetti nei cui confronti Alenia s.p.a.

aveva proposto l’appello, i quali erano stati parte nel giudizio di secondo grado. In particolare, notificò il ricorso per cassazione a L.M., presso il domicilio da questi eletto in appello, a mezzo del proprio difensore – a tanto autorizzato ex lege n. 53 del 1994 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – a mezzo di raccomandata r.r. spedita il 22.11.08 e ricevuta dal domiciliatario il 25/11/08.

Una volta ricevuta tale notifica, L.M. avrebbe dovuto proporre, a pena di decadenza, la propria impugnazione in via incidentale nello stesso processo, atteso che la proposizione dell’impugnazione principale determina nei riguardi di tutti coloro cui il relativo atto venga notificato l’onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto d’impugnazione nei modi e nei termini previsti per l’impugnazione incidentale (art. 333 c.p.c.) e, quindi, nel caso di ricorso per cassazione, nel termine di quaranta giorni dalla suddetta notificazione (art. 370 e 371 c.p.c.) (v. Cass., S.u., 13.11.97 n. 11219 e, più di recente le sentenze a Sezioni ordinarie 9.5.06 n. 10663 e 17.10.07 n. 21829).

Avendo avviato alla notifica il ricorso per cassazione nei confronti di Alenia Aeronautica s.p.a., solo in data 1.6.09, il L.M. deve essere ritenuto decaduto dall’impugnazione ed il suo ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

E’, invece, infondato il ricorso di S..

La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che l’omessa indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti. Tale omissione comporta viceversa la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. 22.4.02 n. 5850, 24.5.03 n. 8242 e 6.3.06 n. 4796 ed altre conformi).

Nel caso di specie non sussiste dubbio che – nonostante l’omessa indicazione – lo Scorano fosse uno degli appellati, atteso che dal corpo della sentenza emerge con chiarezza che la Corte di merito ha sempre considerato l’odierno ricorrente come tale. In parte narrativa, infatti, si da atto che Alenia Aeronautica, salvo che per De Rosa (qui non rilevante), aveva presentato l’appello nei confronti degli originali ricorrenti (quale era lo S.) e che si erano “costituiti con memoria difensiva tutti gli appellati resistendo al gravame” (pag. 2). In parte motiva, inoltre, al momento di tirare le conclusioni in materia di rilevanza dell’addebito la posizione dello S. è esplicitamente presa in considerazione quale quella di un “appellato” (“il medesimo ragionamento vale anche per gli appellati L.M. e S. nei confronti dei quali gli ancor più gravi comportamenti addebitati … non consentono la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro”, pag. 10).

In ragione della predetta giurisprudenza, pertanto, e del riscontro appena effettuato, il secondo motivo – con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., nn. 2 e 3 – è da ritenere infondato.

Quanto ai motivi primo e terzo, lo S. non ha dato riscontro alcuno alla sua tesi difensiva, in quanto non ha documentato l’avvenuta notifica della sentenza ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nè ha riportato i termini esatti delle “domande ed eccezioni ritualmente proposte” che assume non esaminate dal giudice di merito, il che non pone in condizione la Corte di legittimità di conoscere esattamente il contenuto della eccezione che si assume non esaminata e dei presupposti da cui essa nasce.

Neppure è indicato il contenuto della relazione di notifica della sentenza da cui dovrebbe derivare la pretesa inammissibilità dell’appello, con evidente violazione del requisito dell’autosufficienza del ricorso.

I motivi primo e terzo si rivelano, pertanto, inammissibili.

In conclusione, dunque, dichiarato inammissibile il ricorso di L. M., deve essere rigettato il ricorso di S..

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto tra L.M. e S. e la controricorrente, mentre nulla deve statuirsi al riguardo nel rapporto tra detti ricorrenti e gli altri litisconsorti, che non hanno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso di L. M. e rigetta quello di S.; condanna entrambi i ricorrenti alle spese in favore di Alenia Aeronautica s.p.a., ciascuno nella misura di Euro 30,00 per esborsi e di Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, nulla disponendo per le spese tra gli stessi e gli altri litisconsorti.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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