Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8814 del 10/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8814 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 6551-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
SHOW TOUR SRL 04084791005, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PARIONE
23, presso lo studio dell’avvocato MASCIA VITTORIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIRO ANTONINO
giusta procura in calce al controricorso;

COntratkOrtelItC

Data pubblicazione: 10/04/2013

I

avverso la sentenza n. 13/26/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 18/01/2010, depositata
11 27/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro la società Show Tour srl per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, confermando la decisione di primo grado, ha annullato una cartella di pagamento - emessa a seguito del controllo automatico ex art. 54 bis DPR 633/72 della dichiarazione IVA 2002 - avente ad oggetto l'importo dell'IVA per il mese di dicembre, delle relative sanzioni e degli interessi. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che l'imposta (E 27.003) fosse stata versata con mod. F 24 del 17.2.03 (ancorché in detto modello l'anno di riferimento del versamento risultasse indicato, secondo la Commissione per errore materiale, nel 2003 e non 2002) e che tale versamento fosse tempestivo ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, I. 100/98, avendo la contribuente affidato la propria contabilità a terzi. Il ricorso si articola su due motivi. Con il primo, riferito all'articolo 360 n. 3 cpc, la difesa erariale censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, terzo comma, D.P.R. 100/98, affermando che - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice territoriale - tale disposizione non facoltizza il contribuente che affidi a terzi la tenuta della contabilità ad effettuare il versamento mensile dell'IVA oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, ma gli consente semplicemente di calcolare la differenza di imposta dovuta facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Con il secondo, riferito all'articolo 360 n. 3 cpc, la difesa erariale censura la sentenza gravata per contraddittorietà della motivazione in ordine a fatti decisivi e controversi, assumendo che l'affermazione della Commissione secondo cui la contribuente avrebbe provato che il versamento de quo si riferiva all'anno 2002 contrasterebbe con l'evidenza documentale che tale versamento era stato effettuato con l'indicazione di un codice (6001/2003) riferito all'anno di imposta 2003. Il primo motivo di ricorso dell'Agenzia appare manifestamente fondato, in quanto la tesi della difesa erariale è conforme a quanto già affermato da questa Corte nella sentenza 21192/08 con riferimento alla disposizione contenuta nella seconda parte del primo comma dell'articolo 27 Ric. 2011 n. 06551 sez. MT - ud. 28-02-2013 -2- COSENTINO; del DPR 633/72, nel testo anteriore alla modifica recata dall'articolo 4 del D.Lgs. 313/97, ossia che "In materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), la scelta del regime fiscale di cui all'art. 27, commi I e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (contabilità presso terzi), ora abrogati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, non comporta alcuno slittamento dei termini per i versamenti periodici dell'imposta; posto, infatti, che lo stesso art. 27, comma 2, citato prevede espressamente che la liquidazione IVA, e quindi il suo versamento, debba essere effettuato entro il termine previsto dal comma 1, e quindi entro il regime di contabilità presso terzi, non vi è ragione di ritenere che al diverso calcolo dell'imposta da versare (determinato dalla non pronta disponibilità della documentazione contabile quando la contabilità viene eseguita non nell'ambito della stessa azienda) corrisponda anche un diverso termine per effettuare il versamento dell'imposta stessa." Il principio di diritto espresso nella massima ora trascritta si attaglia anche alla fattispecie oggi in esame, giacché, per quanto qui interessa, la disciplina dettata dall'articolo 27 DPR 633/72 (che dispone, nel primo comma, "... il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente può fare riferimento alle annotazioni eseguite per il secondo mese precedente ..." e, nel secondo comma, "Entro il termine previsto dal primo comma il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38" ) è analoga a quella dettata dall'articolo I del D.P.R. 100/98, come modificato dall'art. 2, comma 3, DPR 542/99 (che dispone, nel terzo comma, "il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità ...... può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente" e, nel quarto comma, "Entro il termine stabilito nel comma I il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'art. 38 DPR 533/78"). Il secondo motivo di ricorso va invece disatteso, perché l'argomentazione della sentenza gravata è immune dal vizio di contraddittorietà denunciato dalla ricorrente; il giudice territoriale ha infatti ritenuto che le prove offerte dalla contribuente in ordine alle date dei versamenti per il 2002 e il 2003, alle somme versate ed ai relativi codici dimostrassero che il versamento di E 27.003 effettuato il 17.2.03 fosse riferibile all'anno 2002 (pag. 3, quarto e quinto cpv. della sentenza) e tale giudizio di fatto, per un verso, è del tutto coerente con l'affermazione dell'erroneità del riferimento all'anno 2003 contenuto nel mod. F 24 del 17.2.03 e, per altro verso, non è stato criticato dalla difesa erariale mediante l'indicazione di fatti storici dedotti in sede di merito, trascurati dalla Commissione e la cui idonea valutazione avrebbe portato al giudizio che il suddetto versamento era da riferire all'anno 2003. Si propone quindi al Collegio l'accoglimento del primo motivo di ricorso, il rigetto del secondo, e la decisione nel merito ex art. 384 cpc di annullamento della cartella esattoriale limitatamente all'importo preteso a titolo di imposta..»; che la contribuente si è costituita con controricorso; Ric. 2011 n. 06551 sez. MT - ud. 28-02-2013 -3- giorno 18 di ciascun mese seguente, anche nell'Ipotesi in cui la società abbia optato per il che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla ricorrente; che non sono state depositate memorie difensive, salvo una istanza del difensore della Show Tour srl con la quale il medesimo dichiara che la propria assistita è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Roma depositata Considerato che non vi è luogo all'interruzione del processo, avendo questa Corte già ripetutamente chiarito che nel giudizio di Cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio, il sopravvenuto fallimento della parte non determina l'interruzione del processo (tra le tante SSUU 17295/03); che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide la proposta del relatore, salva la necessità di rinviare al giudice di merito per la determinazione della parte delle somme recate dalla cartella impugnata che il contribuente deve pagare per aver versato tardivamente, il 17.2.03, l'imposta relativa al mese di dicembre 2002. che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, la sentenza gravata va cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, disatteso il secondo, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, in altra composizione, che si atterrà al principio che il termine per effettuare il versamento mensile dell'IVA non si modifica nel caso in cui il contribuente opti per il regime di contabilità presso terzi. P. Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2013. il 7.11.11 e chiede l'interruzione del processo;

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