Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8812 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 13/04/2010), n.8812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 593/2009 proposto da:

MONTANARY AGENCY SAS in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE

CALBOLI 54, presso lo studio dell’avvocato COLAIUDA Serafino M., che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO COLAIUDA,

giusta mandato a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

FIOCHEMICAL SPA in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avv. FAVIA Emma, giusta procura ad litem a margine della

memoria difensiva;

– resistente –

avverso la sentenza n. 861/2008 del TRIBUNALE di AVEZZANO, depositata

l’11/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nella controversia promossa dalla Montanari Agency s.a.s. nei confronti della Fiochemical s.p.a. perchè fosse dichiarata la risoluzione del contratto di agenzia a seguito dell’inadempimento della preponente, con condanna di questa al pagamento delle somme come specificate per le indennità di cessazione del rapporto, suppletiva di clientela e di incasso e maneggio di denaro, l’adito giudice del lavoro presso il Tribunale di Avezzano, dopo aver disposto la discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ., con sentenza dell’11 novembre 2008, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale e territoriale, affermando che la competenza a decidere era alternativamente del Tribunale di Bari o di quello di Ancona ovvero di quello di Avezzano.

Ha escluso che, per la struttura societaria dell’agente, la causa rientrasse nella propria competenza, essendo invece competenti, in applicazione dei criteri stabiliti dagli artt. 19 e 20 cod. proc. civ., in via alternativa i Tribunali indicati, in quanto nella circoscrizione del primo ha sede la società convenuta, in quella del secondo è sorto il rapporto e in quella del terzo deve essere eseguita la prestazione.

Contro questa sentenza la società Montanari Agency ha proposto istanza di regolamento per competenza, con due motivi.

La società intimata ha depositato memoria.

Il Consigliere relatore ha redatto relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Ad essa ha replicato parte ricorrente con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva preliminarmente il Collegio la tempestività del presente ricorso, dovendosi escludere che il termine dei trenta giorni stabiliti dall’art. 47 cod. proc. civ., comma 2, decorra dalla pronuncia resa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., dopo la discussione orale della causa, in quanto non è stato dato atto, nel verbale di causa, della lettura in udienza della pronuncia, con le ragioni di fatto e di diritto e con il dispositivo, così come richiede la giurisprudenza di questa Corte (v. sentenza del 6 settembre 2007 n. 18743); nè l’osservanza di tale adempimento, ai fini della contestuale pubblicazione della sentenza, può essere desunto dalla frase riportata in sentenza “All’odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con motivazione contestuale”, poichè non vi è menzione della lettura della decisione.

Privi di fondamento sono gli altri profili di inammissibilità dedotti dalla resistente, perchè, quanto all’interesse all’impugnazione, la ricorrente è soccombente sul punto, almeno con riferimento alla determinazione della competenza in favore del Tribunale di Bari e del Tribunale di Ancona, quanto alla sussistenza del requisito di cui all’art. 366 cod. proc. civ., nel ricorso è stata riportata, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, l’esposizione sommaria dei fatti e delle vicende processuali, e quanto alle prescrizioni dell’art. 366 bis cod. proc. civ., sono stati enunciati adeguati quesiti di diritto per i motivi proposti.

Passando all’esame delle censure, con il primo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.. Si assume che il giudice, una volta ritenuto che il rapporto in questione non rientrava, difettando il requisito della prestazione personale dell’agente, in quelli di cui all’art. 409 cod. proc. civ., n. 3, fra gli altri da trattare con il rito ordinario, non avrebbe dovuto procedere ad esaminare l’eccezione d’incompetenza sollevata dalla società Fio Chemical soltanto nelle note autorizzate e senza fare riferimento a tutti i possibili criteri determinativi della competenza. La convenuta non aveva infatti contestato la competenza in relazione al criterio di cui all’art. 1182 cod. civ., comma 3 e dell’art. 20 cod. proc. civ., per cui l’eccezione doveva essere ritenuta come non proposta e la competenza rimanere radicata presso l’adito Tribunale di Avezzano.

Il secondo motivo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.. Anzitutto, la questione del rito, dovendo essere osservato quello ordinario anzichè quello del lavoro, non concerne la competenza, ma un problema di ripartizione interna delle controversie nell’ambito del Tribunale. Il giudice adito ha contraddittoriamente affermato che la competenza deve essere determinata ai sensi delle norme denunciate, ma l’ha poi declinata in favore del Tribunale di Bari, località ove ha sede la società convenuta, del Tribunale di Ancona, giudice del luogo in cui è stato concluso il contratto, e del medesimo Tribunale di appartenenza, in applicazione del criterio del forum destinatele solutionis.

L’istanza deve essere accolta.

Deve innanzitutto osservarsi che la questione di competenza è stata sollevata d’ufficio dal giudice, anche se su sollecitazione della parte attrice.

Nel provvedimento impugnato si legge che alla prima udienza del giudizio di merito, “all’esito della discussione svoltasi tra le parti sul punto (della competenza) il giudice rinviava all’odierna udienza (ndr.: quella cioè dell’11 novembre 2008), invitando le parti a depositare note in relazione alle questioni preliminari, con ciò facendo propri i rilievi del ricorrente in merito alla incompetenza del giudicante”.

Considerato il rilevo di ufficio della questione, restano superate le censure svolte con il primo motivo e con le quali la ricorrente sostiene l’errore del giudice per avere preso in esame l’eccezione sollevata dall’avversario con la memoria presentata dopo la prima udienza e senza avere adempiuto all’onere di eccepire l’incompetenza sotto tutti i criteri alternativamente previsti.

Riguardo agli altri rilievi, nelle cause relative a diritti di obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, in base alla disposizione dell’art. 1182 cod. civ., comma 3, il pagamento deve essere adempiuto al domicilio del creditore e, correlativamente, in tale luogo si determina la competenza territoriale nei giudizi ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ., e questo foro unitamente a quello dove è sorto il rapporto concorrono con qualunque altro foro eventualmente competente in base ad altra norma processuale, come il foro generale indicato dagli artt. 18 e 19 cod. proc. civ..

Posto che la scelta fra i fori concorrenti spetta all’attore e che la società Montanary aveva adito il Tribunale di Avezzano, questo, una volta ritenuto che la causa doveva essere trattata con il rito ordinario e che rientrava nella sua competenza territoriale, a norma dell’art. 20 cod. proc. civ., avrebbe dovuto disporre soltanto il mutamento del rito e rimettere gli atti al capo dell’ufficio per la designazione del giudice istruttore. Infatti, come è noto, a seguito dell’istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio (v. fra le più recenti Cass. 23 settembre 2009 n. 20494).

In conclusione, accolta l’istanza di regolamento di competenza, va dichiarata la competenza del Tribunale di Avezzano, dinanzi al quale le parti devono essere rimesse.

Le spese di questa fase del giudizio sono interamente compensate fra le parti, in considerazione che la questione d’incompetenza è stata in sostanza sollevata dal giudice.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Avezzano; compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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