Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8812 del 12/05/2020

Cassazione civile sez. III, 12/05/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 12/05/2020), n.8812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19201-2017 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIORGIO SCALIA,

12, presso lo studio dell’avvocato VALERIO GALLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO FRASCA;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI (OMISSIS),

P.S.V., EQUITALIA SUD SPA ORA EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA, F I

PETROLI SRL, CENTRO INTEGRATO ORTOFRUTTICOLO DI FOGGIA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 113/2017 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 19/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Consorzio Agrario Provinciale di (OMISSIS) iniziò l’espropriazione forzata di un immobile nei confronti del proprio debitore, P.S.V..

La procedura proseguì fino all’aggiudicazione dell’immobile pignorato in favore di C.B..

Dopo l’aggiudicazione il giudice dell’esecuzione, rilevato che l’immobile pignorato era pervenuto al debitore esecutato a titolo ereditario, e che non risultava mai trascritta l’accettazione dell’eredità da parte di questi, con ordinanza 19 settembre 2014 ritenne di revocare il provvedimento di aggiudicazione, dichiarando l’improcedibilità dell’esecuzione ed ordinando la cancellazione del pignoramento.

2. C.B. propose opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., avverso il suddetto provvedimento.

Nell’esposizione sommaria dei fatti di causa il ricorso non indica quali circostanze vennero dedotte a fondamento dell’opposizione.

Dalla illustrazione dei motivi si comprende tuttavia che l’opponente dedusse che il debitore esecutato si doveva ritenere erede puro e semplice, per avere accettato l’eredità per facta concludentia (sia presentando la denuncia di successione, sia godendo di sovvenzioni agricole per i terreni oggetto di espropriazione; sia per averli posseduti uti dominus); che la successione si era aperta nel 2006, e che a causa del tempo trascorso il debitore doveva ritenersi a tutti gli effetti erede e proprietario, pur in assenza di trascrizione dell’accettazione dell’eredità che “risulta essere una pura formalità”.

3. Il Tribunale di Foggia con sentenza 19 gennaio 2017 n. 113 rigettò l’opposizione.

La sentenza è fondata su tre rationes decidendi:

(a) l’aggiudicatario, avendo ottenuto già nella fase sommaria la sospensione dell’ordinanza di revoca dell’aggiudicazione, non aveva interesse ad introdurre il giudizio di merito;

(b) in ogni caso non è possibile pronunciare il decreto di trasferimento in assenza di continuità delle trascrizioni. Pertanto, se il bene pignorato è pervenuto al debitore a titolo ereditario, ma l’accettazione di eredità non sia stata trascritta, nè risulti da atti dei quali il creditore procedente possa chiedere lui la trascrizione, è necessario che il creditore procedente si munisca di un titolo idoneo alla trascrizione dal quale risulti la qualità di erede;

(c) l’aggiudicatario non poteva invocare il principio di salvezza degli effetti dell’aggiudicazione, di cui all’art. 187 bis disp. att. c.p.c., “in quanto la chiusura anticipata del processo esecutivo era stata disposta unitamente alla revoca dell’aggiudicazione proprio in ragione dell’assenza del presupposto necessario del trasferimento immobiliare”.

4. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione C.B. con ricorso fondato su due motivi. Nessuna delle parti intimate si è difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente con atto ritualmente depositato in Cancelleria ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione.

Va di conseguenza dichiarato estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio delle parti intimate.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2020

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